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Ordinanza — n. 34558/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal on social security contribution prescription starting date being tax declaration deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34558/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that declared social security contributions time-barred. The INPS argued the prescription period should start from the tax declaration deadline, but the court affirmed that it begins from the payment deadline. Consequently, the court held the lower court correctly applied the principle that the tax declaration does not trigger the prescription clock for separate management contributions.

Regesto Legislator

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Art. 2935 c.c.; Art. 17 d.lgs. 462/97; Art. 18 d.lgs. 241/97: The prescription period for social security contributions in the separate management runs from the payment deadline, not the tax declaration deadline.

Parole chiave

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social security contributions prescription period start date separate management regime tax declaration deadline payment deadline rule INPS administrative appeal civil code article 2935 arretrati di contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2935 c.c.
Art. 17 d.lgs. 462/97
462/97, del su richiamato art. 17, e dell'art.
Art. 18 d.lgs. 241/97
17, e dell'art. 18 d.lgs. 241/97, per avere trascurato che il termine di pagamento è duplice, e dovendo considerarsi il secondo, scadente a dicembre (ove il pagamento è ancora possibile con gli interessi).
Art. 92 c.p.c.
Art. 116 co. 15 I. 388/00
e vizio di motivazione per extrapetizione della sentenza di primo grado, in quanto l'Inps aveva eccepito la decorrenza della prescrizione da data diversa rispetto a quella poi considerata dal giudice di primo grado; con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce violazione dell'art. 116 co.
articolo 2935 c.c
Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 2935 c.c., 2 co.
art. 18 d.lgs. 241/97
17, e dell'art. 18 d.lgs. 241/97, per avere trascurato che il termine di pagamento è duplice, e dovendo considerarsi il secondo, scadente a dicembre (ove il pagamento è ancora possibile con gli interessi).
articolo 92 c.p
388/00, per avere applicato le sanzioni relative all'evasione contributiva e non alla mera omissione; con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 92 c.p.c., per non avere compensato le spese del giudizio di primo grado in ragione della diversità degli orientamenti sulle questioni sollevate.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, n. 27950/2018
Cass. Sez. L, n. 19403/2019
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Testo completo

eguente C < ORDINANZA sul ricorso 20710-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A., - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati 021 EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA 366 D'ALOISIO; - ricorrente principale - contro LEONELLO ARMANDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CIUFFA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA DE PASQUALE; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, S.C.C.I.

S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; - ricorrenti principali - controricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 215/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 22/06/2016 R.G.N. 471/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 1 luglio 2021 - Pres. Berrino, rel. Buffa - causa n. 16 - INPS c. Leonello Con sentenza del 22.6.16, la corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza del tribunale della stessa sede, ha annullato l'avviso di addebito per euro 20.294 per contributi previdenziali gestione separata dovuti dal contribuente in epigrafe per l'anno 2015.

In particolare, la corte territoriaele riteneva che l'omessa compilazione del quadro RR dal parte del contribuente già iscritto alla gestione (e quindi noto all'inps) non costituiva occultamento doloso del debito contributivo, idoneo ad impedire la prescrizione quinquennale; aggiungeva che nella specie la prescrizione era da comportarsi a decorrere dal 26.6.06, data in cui doveva esser fatto il pagamento (e ben potendo l'INPS accertare i crediti contributivi autonomamente) e non dal 27.1.07, data di presentazione del modello reddituale; riteneva quindi maturata la prescrizione in quanto l'atto di richiesta era pervenuto il 21.6.11.

Avverso tale sentenza ricorre l'Inps per 2 motivi, cui resiste con controricorso l'assistito, che propone ricorso incidentale condizionato (resistito a sua volta dall'Inps con controricorso). Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 2935 c.c., 2 co. 26-31 I. 335/95, 10, 13, 18 d.lgs. 241/97, 17 dpr 435/01, 2 co. 1 dpr 322/98, 36bis e ter dpr 600/73, per avere trascurato che il termine di prescrizione de,, crediti contributivi si computa dalla scadenza del termine per la dichiarazione dei redditi. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art.2935 c.c. , 1 d.lgs. 462/97, del su richiamato art. 17, e dell'art. 18 d.lgs. 241/97, per avere trascurato che il termine di pagamento è duplice, e dovendo considerarsi il secondo, scadente a dicembre (ove il pagamento è ancora possibile con gli interessi).

Con ricorso incidentale condizionato si deduce violazione degli articoli 416 e 112 c.p.c. e vizio di motivazione per extrapetizione della sentenza di primo grado, in quanto l'Inps aveva eccepito la decorrenza della prescrizione da data diversa rispetto a quella poi considerata dal giudice di primo grado; con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce violazione dell'art. 116 co. 15 I. 388/00, per avere applicato le sanzioni relative all'evasione contributiva e non alla mera omissione; con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 92 c.p.c., per non avere compensato le spese del giudizio di primo grado in ragione della diversità degli orientamenti sulle questioni sollevate.

La controversia pone la questione del dies a quo del calcolo della prescrizione dei contributi gestione separata, definita da Cass. 27950/18 e 19403/19 (ed altre) dalla scadenza del termine previsto per il pagamento e non dal successivo termine stabilito invece per la presentazione della dichiarazione redditua le. Si è infatti affermato (Sez. L - , Sentenza n. 27950 del 31/10/2018, Rv. 651360 - 01) che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.

Nello stesso senso, anche Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19403 del 18/07/2019, Rv. 654526 - 01. Nella specie, la corte territoriale si è attenuta a questi principi e ha correttamene ritenuto prescritti i contributi; infondato è dunque il ricorso dell'INPS, che riguarda solo il dies a quo del termine, che l'INPS vorrebbe ancorare alla data della dichiarazione dei redditi ovvero alla data prevista per il pagamento tardivo con aggravio di interessi, successivo di vari mesi al termine previsto per il pagamento. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

Spese secondo soccombenza. Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 300,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'i luglio 2021. Il Presidente Umberto Berrino IMPOGITATO N C:WC:ti-LENA oggi_ ......... '1;z:a10 Lioti.ssa Sabr aetYtI CORTE SI PREMA DI CASSAZIONEL.R.P. CENTRALE Llo' 3W, d,U‘r.DTD-dUi- A e, A a i 2 i, `2.yDrY9... ,cLY7A r)v-ji>o; ''' (->CRe}:-.4-0 7--islr‹.)v .-,A7)",,)_, ( '1<:-Olki-GZAA.1,I ;114..'1 • (""" \ v r«)-1k9 ) - i)le- \i -.1.-' 'i-)11),11712,(1 '-' 91,..a_i , - ._, :kA;A,. -atu ,L.uti iù . ,i3-4, A i vi W)-(i2 /9 ij;) ,) , (30 :'«f)'kA pi... C MivAJA.A.),• ,v<2 i J 37, C2SC C i •„›...A.0 MJ P‘P,Ar_. 9, A, if\J, ry-T3 RUA L - v \tfl;e1 ( — 9 hd