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Sentenza — n. 34424/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise pre-trial issue in appeal stage.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34424/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to raise a specific legal issue in the appellate proceedings. The applicant argued that the lower court violated procedural rules regarding enforcement actions, but this point had already been formally addressed and decided upon by the appellate court. Consequently, the Court held that the principle of res judicata precludes raising new grounds for cassation that were not previously contested at the appellate level.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 364 c.p.c.: The Court of Cassation cannot examine grounds for cassation that were not raised by the appellant in the appeal proceedings, as the appellate judgment becomes final on those specific issues.

Parole chiave

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res judicata cassation inadmissibility appellate judgment procedural exhaustion legal issue raising esenzione dal pagamento dei contributi credito di contributi accredito supplementare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 364 c.p.c.
Art. 23, comma 8 bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
ROBERTO MUCCI visto l'art. 23, comma 8 bis del D.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9621 del 1997
Cass. nn. 6754 del 2003
9621 del 1997; più recentemente, nello stesso senso, tra le tante, Cass. nn. 6754 del 2003, 19155 del 2014, 8104 del 2021).
Cass. n. 19155 del 2014
Cass. n. 8104 del 2021
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 28687-2015 proposto da: EQUITALIA SUD S.P.A. - già EQUITALIA E.TR. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI l, presso lo studio dell'avvocato CARLO CIPRIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato 2021 EMANUELE VIRGINTINO; 1760 - ricorrente - contro FALLIMENTO CALABRESE S.P.A., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell'avvocato CARLA VIRGILIA EFRATI, rappresentato e difeso dall'avvocato VITO NARRACCI; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 1973/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 24/08/2015 R.G.N. 550/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROBERTO MUCCI visto l'art. 23, comma 8 bis del D. L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. / / / / / / / FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 24.8.2015, la Corte d'appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da Fallimento Calabrese s.p.a. avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto il pagamento di contributi previdenziali relativi al periodo 2004-2006, in cui era stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa fallita.

La Corte, in particolare, ha rigettato i motivi di gravame proposti dalla società concessionaria dei servizi di riscossione, che concernevano rispettivamente il vizio di ultrapetizione, per averla il giudice di prime cure condannata alle spese, la violazione dell'art. 51, I. fall., per non avere detto giudice ritenuto che l'emissione della cartella costituisse attività obbligata, e il proprio difetto di legittimazione passiva, su cui invece il Tribunale non aveva pronunciato, e inoltre ha ribadito l'assunto del primo giudice secondo cui anche i crediti iscritti a ruolo dovevano esser fatti valere nei confronti dell'impresa fallita mediante l'iter procedurale prescritto per gli altri crediti dagli artt. 92 ss., I. fall., ossia mediante domanda di ammissione al passivo, non essendo consentite azioni esecutive individuali.

Avverso tali statuizioni Equitalia Sud s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. La Curatela del Fallimento Calabrese s.p.a. ha resistito con controricorso. L'INPS, intimato per litls denuntiatio, ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONECon l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 111, I. fall., nella formulazione vigente ratione temporis, in relazione all'art. 150, d.lgs. n. 5/2006, per avere la Corte di merito ritenuto, come già il primo giudice, che anche anteriormente alla modifica apportata all'art. 51, I. fall., da parte del d.lgs. n. 5/2006 (e applicabile ai fallimenti intervenuti a seguito di domande presentate dopo la sua entrata in vigore), l'obbligo di rispettare la procedura concorsuale sussistesse pure per i crediti maturati nel corso dell'esercizio provvisorio (c.d. crediti prededucibili) di cui all'art. 111, n. 1, I. fall.- Il motivo, come puntualmente eccepito dalla Curatela controricorrente, è inammissibile.

Risulta dallo stesso ricorso per cassazione (cfr. spec. pagg. 5-6) che le doglianze proposte in appello dall'odierna ricorrente avverso la sentenza di prime cure che aveva accolto l'opposizione della curatela fallimentare non hanno in alcun modo riguardato la statuizione di quel giudice secondo cui anche i crediti prededucibili ex art. 111, n. 1, I. fall., soggiacciono al divieto di intraprendere azioni esecutive individuali previsto dal precedente art. 51: come già accennato nello storico di lite e pianamente riscontrabile nella sentenza impugnata, i motivi di gravame della concessionaria concernevano piuttosto l'estensione nei suoi confronti della condanna alle spese, avversata sul duplice rilievo che la curatela opponente si era piuttosto doluta della formazione del ruolo da parte dell'INPS e che, d'altra parte, una volta iscritta la somma a ruolo, l'emissione della cartella e la successiva notifica al debitore costituivano attività obbligata per legge, e il proprio difetto di legittimazione passiva.

Ciò significa che già al momento dell'instaurazione del giudizio di appello la statuizione del primo giudice concernente l'impossibilità di far valere crediti prededucibili mediante azioni esecutive individuali era passata in cosa giudicata formale; e non può parte ricorrente giovarsi della sua reiterazione ad abundantiam da parte dei giudici di merito («Ad ogni buon fine», esordisce infatti la sentenza impugnata nel ribadire quanto già affermato dal primo giudice: cfr. pag.

3) per essere rimessa in termini rispetto ad un'impugnazione che avrebbe potuto e dovuto effettuare già in appello, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui, ai fini della denuncia per cassazione della violazione di norme di diritto, possono essere considerate solo le statuizioni del giudice di appello che abbiano riguardato i motivi e le richieste formulate dall'appellante, dovendosi invece indefettibilmente rilevare da questa Corte la formazione del giudicato interno sulle questioni che abbiano formato oggetto di dibattito in primo grado e della relativa pronunzia e che non siano state ritualmente riproposte dalla parte interessata in sede di gravame (così già Cass. n. 9621 del 1997; più recentemente, nello stesso senso, tra le tante, Cass. nn. 6754 del 2003, 19155 del 2014, 8104 del 2021).

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese dei giudizio di legittimità in favore della sola parte controricorrente, giusta il criterio della soccombenza. Tenuto conto della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono anche i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 12.200,00, di cui € 12.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, in favore della Curatela controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.5.2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PR