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Ordinanza — n. 34079/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal against social security contribution order for insurance sub-agents, ruling no legal obligation exists.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34079/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted the appeal filed by insurance sub-agents against a lower court's rejection of their opposition to a mandatory contribution order. The plaintiffs argued that the 1973 law and civil code provisions incorrectly forced them to join the ENASARCO fund, distinguishing their role from commercial agents. The court agreed, citing the principle of legislative reservation and noting that no specific law mandates sub-agents' enrollment in this private pension scheme.

Regesto Legislator

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Art. 23 Cost.; Art. 1742-1752 c.c.; I. 2 febbraio 1973, n. 12; Art. 343 Codice delle assicurazioni: Insurance sub-agents are not subject to mandatory enrollment in the ENASARCO private pension fund absent specific legislative provision.

Parole chiave

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insurance sub-agents ENASARCO contributions legislative reservation social security law private pension fund sottoassicurazione sottrazione dei contributi d'assicurazione rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 23 Cost.
Art. 1742-1752 c.c.
Art. 1753 c.c.
I. 2 febbraio 1973, n. 12
nonché della I. 2 febbraio 1973, n. 12"; contesta l'avvenuta assimilazione dei subagenti di assicurazione agli agenti di commercio, sostenendo che i primi non hanno l'obbligo di iscrizione all' Enasarco; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art.
Art. 343 Codice delle assicurazioni (D.Lgs. 209/2005)
civ., contesta "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 343 del "Codice delle assicurazioni" (D.Lgs.
Art. 12 preleggi
art. 380 bis cod. proc. civ
art. 23 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12196 del 2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA C Lk sul ricorso 9821-2015 proposto da: GRENNI EMILIA, GRENNI ELENA S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE l, presso lo studio dell'avvocato GIANLUIGI MALANDRINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARINO BIN; - ricorrente - 2021 contro 2168 FONDAZIONE ENASARCO - ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIALUCREZIA TURCO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1601/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/04/2014 R.G.N. 1919/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott.

ALFONSINA DE FELICE. R.G. 9821/2015 RILEVATO CHE: la Corte d' Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato l'opposizione proposta da Grenni Emilia e Grenni Elena, rappresentanti legali della omonima società in nome collettivo operante come agente assicurativo, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Fondazione ENASARCO - Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio - per il pagamento di Euro 64.920,00 a titolo di omesso versamento dei contributi previdenziali relativi alle annualità 2000-2004, concernenti soggetti legati da un rapporto di subagenzia di assicurazione con la società opponente;

Grenni Emilia e Grenni Elena, quali rappresentanti legali dell'omonima società in nome collettivo, hanno chiesto la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi; la Fondazione ENASARCO - Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio ha depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1742-1752 e 1753 c.c. nonché della I. 2 febbraio 1973, n. 12"; contesta l'avvenuta assimilazione dei subagenti di assicurazione agli agenti di commercio, sostenendo che i primi non hanno l'obbligo di iscrizione all' Enasarco; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e/o falsa applicazione della I. 2 febbraio 1973, n. 12"; ritiene che per i subagenti di assicurazione la legge n. 12 del 1973 non abbia previsto obblighi assicurativi da assolversi presso Enasarco, e che la statuizione contraria della Corte d'appello sarebbe frutto di un pregiudizio che vuole che per ogni categoria di prestatori di lavoro deUeQessere necessariamente prevista una forma di previdenza integrativa; col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 343 del "Codice delle assicurazioni" (D.Lgs. 209/2005), anche in relazione agli artt. 1742-1752 e 1753 c.c., alla I.1973/N.12, nonché all'art. 12 preleggi"; rileva che, almeno a far data dal 2006, l'esclusione dei subagenti assicurativi dalla sottoposizione al regime previdenziale Enasarco è stata definitivamente consacrata dal codice delle assicurazioni; i motivi, esaminati congiuntamente per evidente connessione, meritano accoglimento; questa Corte ha già deciso, in fattispecie sovrapponibile, che "Per i contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati, cui va attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatorie, opera la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., sicché va escluso che i sub-agenti assicurativi siano soggetti all'obbligo d'iscrizione all'ENASARCO, mancando una disposizione legislativa che lo preveda.

Né tale obbligo può conseguire all'equiparazione ai sub-agenti di commercio, da cui si distinguono per il settore produttivo di appartenenza, che li rende assimilabili agli agenti assicurativi, la cui disciplina, è contenuta negli usi e negli accordi collettivi di settore e, solo in via residuale, in carenza di disposizioni, nelle norme del codice civile in materia di agenti di commercio" (cfr. Cass. n. 12196 del 2020); in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 16 giugno 2021 Il Presidente (Umberto Berrino) DEPOSIT