Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of factual basis in cited procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Equitalia Sud S.p.A. inadmissible because the cited procedural violations lacked factual support in the record. The appellant alleged jurisdictional errors and defects in the notification of a payment order, but the court found no evidence of these issues in the contested judgment. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the underlying dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, nn. 4 e 6 c.p.c.; The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds of criticism refer to facts and acts not transcribed in the case file, thereby lacking a non-opposable factual foundation.
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seguente ORDINANZA sul ricorso 24440-2015 proposto da: EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell'avvocato CAROLINA VALENSISE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTA SCAGLIONE; - ricorrente - contro MORACE MARCELLO;- intimato 1661 - avverso la sentenza n. 573/2014 del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIA, depositata il 26/05/2015 R.G.N. 725/C/11; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 26.5.2015, il Giudice di pace di Reggio Calabria ha annullato l'intimazione di pagamento della somma di C 4.484,59, notificata all'avv. Marcello Morace a seguito di cartella di pagamento recante il n. 09420080016581487000; che avverso tale pronuncia la società concessionaria dei servizi di riscossione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che l'avv. Morace è rimasto intimato;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 7, 27, 38, 413 e 132 c.p.c. per non avere il giudice rilevato la propria incompetenza funzionale, trattandosi di opposizione ad atti esecutivi in materia di crediti previdenziali; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 26, d.P.R. n. 602/1973, per avere il giudice ritenuto la nullità della notificazione dell'intimazione di pagamento per non essere stata effettuata nelle forme dell'art. 149 c.p.c.; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione dell'art. 7, comma 1, I. n. 212/2000, per avere il giudice ritenuto che l'intimazione fosse nulla per difetto di motivazione, di sottoscrizione e di indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere; che i motivi possono essere trattati congiuntamente, in relazione alle modalità di formulazione delle censure, e sono inammissibili per violazione dell'art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c., operando riferimento a fatti e atti processuali ed extraprocessuali che non risultano trascritti, nemmeno nella misura idonea a dare alle censure un non opinabile fondamento fattuale, e di cui non si dice in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte in atto si troverebbero; che, più in particolare, non è dato comprendere da dove si potrebbe ricavare che l'intimazione di pagamento avesse ad oggetto "contributi previdenziali dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense", per come asserito a pag. 2 del ricorso, nulla del genere leggendosi nella sentenza impugnata, né tampoco da dove desumere con certezza che la notifica è stata effettuata a mezzo dell'ufficiale postale ex art. 26, d.P.R. n. 602/1973, null'altro rinvenendosi in sentenza che il riferimento a "soggetto non abilitato" e la trascrizione di talune pronunce di giudici tributari che, ai fini della validità della notifica degli atti di riscossione dell'amministrazione finanziaria, richiedono l'intervento dell'ufficiale giudiziario, né ancora da dove dedurre che, come si legge a pag. 9 del ricorso, l'intimazione di pagamento recherebbe nel caso di specie tutti gli elementi previsti dalla norma invocata quale parametro di legittimità per censurare la statuizione impugnata; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile; che nulla va pronunciato sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l'intimato svolto alcuna attività difensiva; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 1( y Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 6.5.2021. IL PRESIDENTE , Umbert