Cassation court allows appeal against INPS, ruling direct insurance producers are exempt from mandatory merchant management registration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Erika Perasso's appeal against the Florence Court of Appeal, which had upheld INPS's claim for mandatory registration in the merchant management system. Perasso argued that the 1939 collective agreement and 2003 law only covered insurance agents, not direct producers, while INPS contended the legislation explicitly required such registration. The court rejected analogical interpretations, affirming that the specific statutory reference to agents and sub-agents excludes direct producers from this mandatory obligation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 44, co.2, d.l. n. 260 del 2003; Art. 12, disp. prel. cod. civ.; The obligation of registration under Art. 44, comma 2, of D.L. n. 260/2003 applies exclusively to insurance producers acting through agents or sub-agents, thereby excluding those who directly perform activities for insurance companies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 11403-2017 proposto da: PERASSO ERIKA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI N. 47, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARMANDO TURSI, MARIALUCREZIA TURCO, SILVIA LUCANTONI; - ricorrente - contro 2021 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2602 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SORCI, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 212/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/02/2017 R.G.N. 144/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott.
ALFONSINA DE FELICE. R.G. 11403/2017 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, che, rigettando la domanda proposta da Eríka Perasso, aveva accertato la legittimità della pretesa contributiva avanzata dall'Inps nei confronti della medesima, sì come contenuta nel verbale di accertamento ispettivo con il quale era stata dichiarata tenuta all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti in quanto produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di società assicurativa, ai sensi dell'art. 44, co.2, del d.l. n. 260 del 2003 conv. con modif. in L. n. 326 del 2003; avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Erika Perasso, sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria, cui ha resistito l'Inps con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO CHE: con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra agenzie, subagenzie e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939, dell'art. 44, co.2, I. n. 326/2003 e dell'art. 12 delle disp.prel.al cod. civ.; sostiene che l'interpretazione offerta dalla Corte d'appello di Firenze non avrebbe tenuto conto che il rinvio alla contrattazione collettiva del 1939 impone necessariamente che l'obbligo di iscrizione si riferisca ai soli produttori di agenzie e subagenzie e ciò non solo perché il contratto collettivo in questione fu stipulato dalla stessa categoria, ma anche perché in tal modo il legislatore del 2003 ha inteso ampliare l'area dì applicazione dell'assicurazione degli esercenti l'attività commerciale (art. 1 comma 203 I. n. 662/1996) attraverso la formulazione di una norma speciale caratterizzata dal rinvio a figure professionali specifiche e da una disciplina contributiva specifica; il testo di legge da applicare non consentirebbe nessuna interpretazione diversa, e non radicata nel rapporto in capo a un'agenzia assicurativa, come dimostra il necessario riferimento all'assegnazione a una piazza o zona idonea a connotare il raggio di attività dell'agenzia preponente; col secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 13 disp. prel. cod. civ., atteso che l'interpretazione offerta dalla sentenza impugnata, rivolta ad estendere l'obbligo contributivo anche ai produttori liberi di assicurazione, potrebbe avvenire soltanto applicando analogicamente le norme del contratto collettivo corporativo, là dove tale possibilità è esclusa, come risulta dalla ricostruzione normativa prospettata nel primo motivo; col terzo e ultimo motivo, la ricorrente contesta violazione dell'art. 44, co.2 della l. n.326 del 2003 e del contratto collettivo corporativo 25 maggio 1939 sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'art. 2697 cod. civ., posto che i contenuti dell'accertamento ispettivo sarebbero poco chiari e che l'Inps non avrebbe provato l'esistenza degli elementi caratterizzanti della lettera di autorizzazione richiesta per definire la figura del produttore di IV gruppo oggetto di specifico allegato; i motivi, da esaminarsi congiuntamente perché intrinsecamente connessi, meritano accoglimento; questa Corte intende dare continuità al principio di diritto, affermato dalle pronunce Cass. n. 1768 e n. 2279 del 2018, secondo cui l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche ; il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate dalla Sezione Sesta con ordinanze interlocutorie n. 13049 e n. 27262 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa, e presso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 e n. 30693 del 2018); in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, la quale deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità;in considerazione dell'esito del giudizio, va dato atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, la quale deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 15 settembre 2021 Il Presidente (Um