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Ordinanza — n. 33804/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific allegations regarding violation of general commercial management rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33804/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that exempted an insurance producer from commercial management contributions. The INPS argued the lower court violated general insurance regulations by only applying specific agency rules, but the Court found the appeal lacked the required specific allegations and evidence of this alleged violation. Consequently, the appeal was dismissed because the cassation petition failed to substantiate its claims with the necessary internal process documents.

Regesto Legislator

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Art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003; Art. 1, comma 202, L. n. 662/1996: A cassation appeal alleging violation of general legal provisions must specifically allege the facts and legal basis of the violation within the petition itself, without relying on external documents or vague references to prior proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal dismissal specificity principle commercial management rules insurance producer obligations lack of specific allegations assicuratore sociale contraente d'assicurazione obbligo legale di assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003
civ., l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 (conv.
Art. 1, comma 202, L. n. 662/1996
30693 del 2018); il secondo motivo è inammissibile; nel contestare il passaggio motivazionale della sentenza gravata circa l'irritualità della prospettazione di parte appellata concernente l'eventuale violazione della disciplina generale applicabile in materia di gestione commercianti (art. 1 co.
Art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell'art.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11603 del 2018
Cass. n. 27209 del 2017
Cass.n.11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass.
Cass. n. 12362 del 2006
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 3067-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO; 2021 - ricorrente - 2598 contro BOCCARDO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE n. 112, presso lo studio dell'avvocato CHIARA MAGRINI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 221/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 20/07/2016 R.G.N. 18/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott.

ALFONSINA DE FELICE. R. G.3067/2017 RILEVATO CHE: il Tribunale di Genova rigettava la domanda di Maurizio Boccardo, produttore libero di impresa di assicurazioni, affermando la legittimità della pretesa contributiva oggetto del verbale di accertamento ispettivo con il quale era stato ritenuto l'obbligo dì iscrizione dello stesso alla gestione commercianti ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. n.269/2003 conv. con modific. in L. n.326/2003; adita dal Boccardo, la Corte d'Appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato insussistente l'obbligo dello stesso di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall'INPS, in relazione all'attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di una società assicurativa, avendo accertato che l'appellante non rientrava nella figura di cui all'art. 44, co.2, d.l. n. 269 del 2003 (produttore di agenzia) e che quindi, l'obbligo contributivo - fatto valere dall'Inps in virtù del solo riferimento normativo sopra richiamato - non consentiva di ritenerne dimostrata l'applicabilità alla stregua degli elementi di fatto accertati in giudizio; avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, sulla base di due motivi, cui ha resistito Maurizio Boccardo con tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camerale.

CONSIDERATO CHE: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), in relazione agli artt. 1, I. n. 613/1966, 29, L n. 160/1975, e 1, comma 202, I. n. 662/1996, per avere la Corte di merito escluso l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per i produttori di Compagnia di Assicurazione, riconoscendolo solamente per i produttori di agenzia; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., il ricorrente lamenta "Violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416 e 434 cod. proc. civ."; contesta l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale, essendosi il thema decidendum formato in un atto estraneo al processo, in particolare nel verbale di accertamento notificato dall'Inps, sarebbe stata necessaria una domanda riconvenzionale per decidere sull'obbligo eventuale di iscrizione ordinaria alla gestione commercianti; sostiene di contro che dagli scritti difensivi dell'Istituto risulterebbe che il predetto thema decidendum si sarebbe formato esattamente all'interno del processo e, pertanto, la domanda riconvenzionale - invocata dalla Corte territoriale per la presunta diversità delle situazioni giuridiche da accertarsi quanto a fatti costitutivi e a conseguenze giuridiche - non si sarebbe resa necessaria; il primo motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma soltanto quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (cfr. per tutte, Cass. n. 1768 e n. 2279 del 2018); il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate dalla Sezione Sesta con ordinanze interlocutorie n. 13049 e n. 18302 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa, e presso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 e n. 30693 del 2018); il secondo motivo è inammissibile; nel contestare il passaggio motivazionale della sentenza gravata circa l'irritualità della prospettazione di parte appellata concernente l'eventuale violazione della disciplina generale applicabile in materia di gestione commercianti (art. 1 co. 202 e 203 della I. n. 662 del 1996), l'Inps sostiene che nessuna mutatio libelli si sarebbe determinata in corso di giudizio, atteso che dagli scritti difensivi prodotti risulterebbe che il thema decidendum, lungi dall'essere definito da un atto esterno al processo (verbale ispettivo), si collochi proprio all'interno di esso;l'affermazione appare smentita dalla Corte territoriale, la quale ha accertato che l'eventuale sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione di Maurizio Boccardo alla gestione ordinaria commercianti sia stata fugacemente menzionata attraverso il mero richiamo alla I. n. 662 del 1996 nelle difese di primo grado dell'ente e che quindi, l'Inps aveva fatto valere l'obbligo contributivo in virtù del solo riferimento normativo all'art. 44, co.2, d.l. n. 269 del 2003 (che tratta della posizione del produttore di agenzia); pertanto, affinché il tema potesse costituire oggetto di accertamento e di esame da parte del giudice adito, la domanda avrebbe dovuto essere formulata attraverso una riconvenzionale da parte dell'appellata, trattandosi di due situazioni giuridiche soggettive diverse per fatti costitutivi e conseguenze giuridiche; a fronte di tale argomentazione, parte ricorrente si è limitata in questa sede a ribadire la propria posizione, accennando al contenuto degli scritti difensivi prodotti in giudizio, dai quali avrebbe dovuto desumersi che la domanda relativa all'applicabilità al Boccardo della normativa generale sulla gestione commercianti si fosse incardinata all'interno del processo, senza tuttavia trascrivere o produrre tali atti difensivi, in violazione dei consolidati principi di specificità e di allegazione che governano il giudizio dinanzi a questa Corte; il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr.

Cass.n.11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006); in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione del contrasto di giurisprudenza esistente al tempo di proposizione del ricorso; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 15 settembre 202