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Ordinanza — n. 33803/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses most appeals but allows one regarding contribution prescription start date for architects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33803/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Italy dismissed seven of nine appeals by architects challenging their mandatory INPS registration, upholding the principle that the integrative contribution does not constitute a pensionable benefit. However, the Court found the lower court erred in ruling that contribution prescription began with the tax return filing date rather than the payment deadline. Consequently, the judgment was quashed in part, and the case was remanded to the Rome Court of Appeal for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 26, I. n. 335/1995; Art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011: The universalistic rationale of pension protections requires that only contributions capable of constituting a related pension benefit exclude the mandatory registration obligation, meaning the integrative contribution paid by all members does not qualify for this exclusion. Art. 2935 c.c.: Contribution prescription for the separate management begins when payment deadlines expire, not upon the submission of the tax return, as the latter is merely an expression of knowledge and not a prerequisite for the credit.

Parole chiave

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INPS separate management architects professional status contribution prescription period tax return filing date integrative contribution benefit mandatory registration obligation Cassazione quashing order credito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 26, I. n. 335/1995
Adele Di Campli e altri due consorti volta ad accertare l'insussistenza del loro obbligo di iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, I.
Art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011)
335/1995, dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), dell'art.
Art. 2935 c.c.
d.lgs. n. 218/1997
Art. 116, I. n. 388/2000
218/1997 in combinato disposto con l'art. 116, I.
art. 38 Cost
che, con il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo di censura, i ricorrenti denunciano sotto vari profili violazione e falsa applicazione dell'art. 38 Cost., dell'art.
artt. 2935 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30344 del 2017
contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass.
Cass. nn. 32166 del 2018
Cass. nn. 20420 e 30605 del 2019
Cass. n. 5826 del 2021
Cass.n. 27950 del 2018
Cass. n. 19403 del 2019
27950 del 2018, cui ha dato seguito, tra le altre, Cass. n. 19403 del 2019); che, pertanto, assorbito il nono motivo, la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 22882-2018 proposto da: DI CAMPLI ADELE, TORLONE PIETRO, RAPINO MARIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE SANTO, 68, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentati e difesi dall'avvocato CHIARA MESTICHELLI; - ricorrente - contro 2021 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 2590 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrenti- avverso la sentenza n. 300/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 26/04/2018 R.G.N. 850/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 26.4.2018, la Corte d'appello dell'Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dall'arch. Adele Di Campli e altri due consorti volta ad accertare l'insussistenza del loro obbligo di iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, in relazione all'attività libero- professionale svolta in concomitanza con l'attività di lavoro dipendente per la quale essi sono iscritti presso altra gestione assicurativa obbligatoria; che avverso tale pronuncia l'arch.

Adele Di Campli e gli altri consorti nominativamente indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo nove motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l'INPS ha resistito con controricorso, anch'esso successivamente illustrato con memoria;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo di censura, i ricorrenti denunciano sotto vari profili violazione e falsa applicazione dell'art. 38 Cost., dell'art. 2, I. n. 1046/1971, dell'art. 2, commi 25 e 26, I. n. 335/1995, dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), dell'art. 8, comma 3, d.lgs. 103/1996, dell'art. 2, I. n. 509/1994, dell'art. 1, I. n. 133/2001, per avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza dell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all'INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria; che, con l'ottavo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c. e 3, I. n. 33/1995, per avere la Corte territoriale ritenuto che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorresse dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi; che, con il nono motivo, i ricorrenti si dolgono di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 218/1997 in combinato disposto con l'art. 116, I. n. 388/2000, per avere la Corte di merito ritenuto che le sanzioni andassero parametrate con riguardo alla fattispecie dell'evasione (e non dell'omissione) contributiva; che le censure contenute dal primo al settimo motivo sono manifestamente infondate, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 32166 del 2018, 20420 e 30605 del 2019, 5826 del 2021); che viceversa è fondato l'ottavo motivo, essendosi chiarito che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass.n. 27950 del 2018, cui ha dato seguito, tra le altre, Cass. n. 19403 del 2019); che, pertanto, assorbito il nono motivo, la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie l'ottavo motivo di ricorso, assorbito il nono e rigettati i motivi dal primo al settimo. Cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 15.9.2021. IL PR