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Ordinanza — n. 33640/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against teacher reinstatement in exhausted lists, upholding validity of old reinsertion law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33640/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Ministry's appeal against a lower court ruling that reinstated a teacher in an exhausted list. The Ministry argued that the specific law allowing reinsertion was abrogated by later legislation regarding exhausted lists, while the teacher contended the old provision remained valid. The court ruled that the original law applies to both permanent and exhausted lists, thereby dismissing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 1 bis d.l. n. 97/2004; Art. 1 comma 605 lett. C) I. n. 296/2006: The provision allowing teacher reinsertion upon request remains applicable to exhausted lists, ensuring the validity of cancellations does not preclude reinstatement.

Parole chiave

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exhausted lists teacher reinstatement administrative appeal statutory interpretation educational law diritto all'istruzione primaria curatela educativa legislazione scolastica

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 1 bis d.l. n. 97/2004 conv. con modif. in I. n. 143/2004
28250 del 27.11.2017 che, dato conto del complessivo quadro normativo applicabile alla fattispecie, dal quale emerge che al disposto dell'art. 1, comma 1 bis, d.l.
Art. 1 comma 605 lett. C) I. n. 296/2006
28250 del 27.11.2017 che, dato conto del complessivo quadro normativo applicabile alla fattispecie, dal quale emerge che al disposto dell'art. 1, comma 1 bis, d.l.
Art. 9 comma 20 d.l. n. 70/11
Art. 14 comma 2 ter d.l. 216/2011

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 28250 del 27.11.2017
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 11050-2017 proposto da: MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABBRUZZO, e per L'AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI PESCARA (già USP), in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI 2021 PORTOGHESI 12; 2925 - ricorrenti - contro CARINGELLA ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 911/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 03/11/2016 R.G.N. 459/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che, con sentenza del 3 novembre 2016, la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione resa dal Tribunale di Pescara e accoglieva la domanda proposta da Rosa Caringella nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, Ufficio V - Ambito territoriale della Provincia di Pescara, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell'istante al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della provincia per l'insegnamento nella scuola primaria e per il sostegno, con il medesimo punteggio maturato all'atto della cancellazione, relativamente al triennio 2014/2017; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto nel merito, affermata la propria giurisdizione e la procedibilità del ricorso per essere il contraddittorio limitato alle parti in giudizio, doversi considerare ancora vigente e non abrogata dall'art. 1, comma 605, lett. C), I. n. 296/2006 la disposizione di cui all'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 conv. con modif. in I. n. 143/2004 che consentiva, a domanda degli interessati da presentarsi nei termini previsti, il reinserimento dei docenti cancellati dalle predette graduatorie ad esaurimento con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione; che per la cassazione di tale decisione ricorrono il MIUR, l'Ufficio scolastico regionale e l'Ambito territoriale della Provincia di Pescara, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Caringella;

CONSIDERATO che, con il primo motivo, il Ministero e gli Uffici ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1 bis, 1 comma 4 d.l. n. 97/2004 conv. con modif. in I. n. 143/2004, 1, comma 605, lett. C), I. n. 296/2006 nonché dei DD.MM. 42/2009 e 44/2011, lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la perdurante vigenza della norma ammissiva del reinserimento a domanda stante il carattere ad esaurimento delle graduatorie, da ritenersi tale da escludere, anche in base ad espresse previsioni di legge cui si conformano i decreti ministeriali, nuovi inserimenti e sancire di contro la definitività della cancellazione; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 20, d.l. n. 70/11 e 14, comma 2 ter, d.l. 216/2011, il Ministero e gli Uffici ricorrenti ripropongono la censura di cui al motivo che precede in relazione alla normativa indicata in rubrica, intesa, a loro dire, a ribadire l'impossibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento; che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte a muovere dalla sentenza n. 28250 del 27.11.2017 che, dato conto del complessivo quadro normativo applicabile alla fattispecie, dal quale emerge che al disposto dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 si è fatto costante riferimento, anche dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti a "ad esaurimento", per indicare tempi e modalità dell'aggiornamento delle stesse, ha concluso nel senso dell'applicabilità della disposizione in questione, concernete il reinserimento in graduatoria a domanda dei docenti cancellati, alle graduatorie ad esaurimento; che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore dell'Avv. Sergio Galleano. Ars-eì--lSi- -fférrà-rt 13, co. 1 quat-e-i- del d.P.R. n. 1-1-5 del\ -- 12002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali __- per il versamento, da parte del _rieofr-ente, dell'ulteriore importo a titolo di contributd unificato pari a quello previsto per il ricors9 ma del comma 1 bis dello stesso art. 13, doVúto Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 30 settembre 2021. Il Presidente ítgenzionailo Giudinerk Giwtu RUELLP CORTE SUr:EMPes D CASSAZIO