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Ordinanza — n. 33633/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses employee's appeal against bank dismissal for just cause due to proven regulatory violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33633/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Franco Angelo Vito against his dismissal by Banca Monte dei Paschi di Siena. The employee argued that disciplinary proceedings were untimely and that the bank failed to prove the gravity of his infractions. The court held that the bank had sufficient knowledge of the irregularities following the 2012-2013 inspections and that the evidence proved the breach of trust required for dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 2119 c.c.; Art. 2697 c.c.: The employer bears the burden of proving the gravity of employee infractions, and a dismissal for just cause is valid when the breach of trust is established by verified facts and regulatory violations.

Parole chiave

Generato dall'IA
dismissal for just cause breach of trust burden of proof disciplinary proceedings banking regulations risoluzione delle banche revoca disciplinare revoca del fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2119 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
circa l'onere di provare il momento della conoscenza dei fatti gravante sul datore di lavoro (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n.13167/09
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 17492-2019 proposto da: FRANCO ANGELO VITO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PILEGGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SABINO DE BLASI; - ricorrente - contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona 2021 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 2074 domiciliata in ROMA, VIA ANNIA FAUSTINA 5/D, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO CASULLI, rappresentata e difesa dall'avvocato GUGLIELMO BURRAGATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 67/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 28/03/2019 R.G.N. 731/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Dott.

FEDERICO BALESTRIERI. RG 17492\19 RILEVATO CHE Con sentenza n. 128/2016 la Corte di appello di Salerno, pronunciando in sede di reclamo, respingeva la domanda con la quale Franco Angelo Vito aveva chiesto accertarsi la illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla Monte dei Paschi di Siena s.p.a. il 10.5.13. Il giudice di appello, premesso che dalla lettera di contestazione del 21.8.2012 non emergeva affatto, come invece ritenuto in prime cure, un'omogeneità di addebiti ma specifiche e distinte anomalie contrastanti con i regolamenti, con le 'Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia' e con le norme di legge e che, in particolare, i finanziamenti concessi a terzi non erano sorretti da documentazione adeguata alla valutazione del merito creditizio e risultavano resi per finalità diverse da quelle inizialmente dichiarate; osservato che tali addebiti risultavano provati dalla documentazione acquisita, ha ritenuto che gli stessi giustificavano il venir meno della fiducia nei confronti del dipendente, preposto presso la agenzia del Monte dei Paschi di Siena, in ragione dell'intensità del vincolo fiduciario nell'ambito del rapporto di lavoro bancario.

La sentenza veniva ricorsa per cassazione dal Franco. Questa Corte, con sentenza n.14520\18, accoglieva il ricorso relativamente alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte di merito minimamente pronunciata in ordine alla dedotta intempestività della contestazione disciplinare, rinviando alla medesima Corte d'appello in diversa composizione per l'ulteriore esame della controversia. Con sentenza depositata il 28.3.19, la Corte d'appello di Salerno rigettava la domanda del Franco, accertando la tempestività della contestazione e del licenziamento e la gravità delle infrazioni commesse.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Franco, affidato a tre motivi, cui resiste la Banca con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHERG 17492\19 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'omesso esame del fatto decisivo (risultante dai verbali ispettivi) relativo all'assoluta identità dei fatti già accertati da MPS con le ispezioni disposte nel corso del 2010 e in occasione del passaggio di consegne al nuovo titolare dell'Agenzia 7 di Salerno rispetto ai fatti "accertati" con l'ispezione del settembre 2012 (art.360, comma 1, n. 5 c.p.c.).

Lamenta che la sentenza impugnata, incaricata di esaminare la questione dell'immediatezza della reazione disciplinare, omise tuttavia l'esame del detto fatto decisivo (e dei documenti che lo comprovavano) relativo alla assoluta identità dei fatti accertati con i sei verbali ispettivi del gennaio/marzo 2010 (29 gennaio, 17 febbraio, 2 marzo, 16, 17 e 30 marzo 2010, allegati all'odierno ricorso per cassazione), rispetto ai fatti oggetto della contestazione disciplinare del 4 marzo 2013, recependo acriticamente le tesi della Banca. Il motivo è inammissibile perché sottopone alla Corte un esame diretto ed una valutazione dei documenti di causa (cfr. per tutte Cass. 7 febbraio 2012 n.1716:

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, espresso nell'art. 366, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente la specifica indicazione dei fatti e dei mezzi di prova asseritamente trascurati dal giudice di merito, nonché la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori, eventualmente con la trascrizione dei passi salienti. Il requisito dell'autosufficienza non può peraltro ritenersi soddisfatto nel caso in cui il ricorrente inserisca nel proprio atto di impugnazione la riproduzione fotografica di uno o più documenti, affidando alla Corte la selezione delle parti rilevanti e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità).

Esso è comunque infondato in quanto, pur essendo pacifico che il datore di lavoro ha il diritto di procedere alla contestazione allorquando sia a compiuta conoscenza dei fatti censurabili (anche se nei limiti della ragionevolezza, Cass. n.13167\09), risulta nella specie che le indagini ispettive compiute dal dott. Capitani iniziarono nel 2012 e si conclusero nel 2013, così come risulta un ultimo Audit nel marzo 2013.

2. Con secondo motivo il Franco denuncia ancora la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare (ex artt. 7 L.RG 17492\19 n. 300\70 e 2119 c.c.), specie con riferimento alla funzione "volta a tutelare il legittimo affidamento del prestatore sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile", nonché la violazione dell'art.2697 c.c. circa l'onere di provare il momento della conoscenza dei fatti gravante sul datore di lavoro (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Lamenta in sostanza che già nel 2010 gli vennero contestate talune mancanze, in tesi analoghe a quelle contestategli nel 2013.

Il motivo è infondato avendo la Corte di merito accertato che solo con le operazioni ispettive compiute dal dott. Capitani nel 2012 e conclusesi nel 2013, la Banca ebbe sufficiente contezza delle irregolarità commesse. Trattasi di accertamento di fatto censurabile solo nei limiti di cui al novellato n.5 dell'art. 360, co.1, c.p.c., mentre non risulta alcuna inversione dell'onere probatorio. 3.- Con il terzo motivo il Franco denuncia la violazione degli artt. 2119 e 2697 c.c. Lamenta che la sentenza impugnata si era basata essenzialmente sulle risultanze dell'ispezione 'Capitani', pure sentito come teste.

Ciò tuttavia, all'evidenza, non viola affatto il principio del riparto dell'onere probatorio (che sussiste solo allorquando tale onere sia posto a carico della parte non tenutavi, nella specie il Franco), risolvendosi, altrimenti, in una inammissibile richiesta di rivalutazione delle circostanze di fatto accertate del giudice del merito. Quanto alla contestata gravità delle infrazioni basterà ricordare che trattasi di operazioni bancarie non verificate;, omissioni in materia di disposizioni 'antiriclicaggio'; rettifiche unilaterali di valuta; concessioni di finanziamento, consentendo in sostanza (come osservato dai giudici di merito) una espansione del credito (o sconfinamento di debito) secondo il personale apprezzamento del Franco.

Al riguardo non rileva la solo genericamente dedotta conoscenza da parte della Banca dei fatti, che risulta peraltro smentita dalle testimonianze escusse (es. Lanzara). Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.RG 17492 \ 19

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C.200,00 per esborsi, €.4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 10 giugno 2021 Il Presidente ondosargoniudzido (dr. Guido Raimondi) Giovanni R Io (6t1 CORTE