Cassation court dismisses claim that direct hiring in SISDE guarantees automatic director-level placement in Customs Agency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court rejected Aldo Tagliaferri's appeal against the Bologna Court of Appeal's decision denying his promotion to a director-level position within the Customs Agency. Tagliaferri argued that his 21 years of service in SISDE, a direct-hire intelligence service, entitled him to automatic promotion under specific regulations. The court distinguished between the rigid automaticity required for personnel already in a civil or military career (Article 7) and the discretionary assessment needed for new direct hires (Article 9), which requires the destination agency to evaluate qualifications and align roles with administrative needs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 e Art. 9 del D.P.C.M. n. 7/1980: The distinction between automatic career progression for existing personnel and discretionary placement for new direct hires precludes an automatic right to director-level status based solely on prior intelligence service tenure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso 22303-2015 proposto da: TAGLIAFERRI ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO GIUFFRE', rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CARULLO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOpresso i cui Uffici domicilia in ROMA , alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 523/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/05/2015 R.G.N. 464/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott.
PAOLO NEGRI DELLA TORRE. R.G. 22303/2015 Premesso che Aldo Tagliaferri ha agito in giudizio, avanti al Tribunale di Bologna, esponendo di essere stato assunto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con chiamata diretta, ai sensi della I. 24 ottobre 1977, n. 801, e decorrenza dal 16 dicembre 1983, per svolgere attività in favore del Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica (SISDE); di essere stato assegnato agli uffici di Bologna, inizialmente con la qualifica di "Segretario", e di avere acquisito, con decorrenza dall'I. novembre 1985, la qualifica di "Collaboratore", grado unico e apicale dell'area direttiva, immediatamente precedente il primo livello della fascia dirigenziale del Servizio; di essere stato trasferito a domanda, in data 11 dicembre 2006, alle dipendenze dell'Agenzia delle Dogane, dalla quale era stato inquadrato con la qualifica di funzionario, Area C, posizione economica C3 (divenuta in seguito, secondo le previsioni del nuovo C.C.N.L. delle Agenzie Fiscali, Area III, livello retributivo F4) e peraltro senza che, in tale passaggio, si tenesse conto dell'inquadramento e dell'anzianità acquisiti presso il SISDE, in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 7 e 9 del d.p.c.m. n. 7/1980; - che, su tali premesse, il ricorrente ha chiesto che venisse accertato e dichiarato il suo diritto all'inquadramento nell'Agenzia delle Dogane come dirigente e, in via meramente subordinata, all'inquadramento come funzionario nell'Area III, livello retributivo F6, con le pronunce conseguenti; - che il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso; - che con sent. n. 523/2015, depositata il 28 maggio 2015, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado; - che, richiamati gli artt. 7 e 9 d.p.c.m. n. 7/1980, la Corte ha ritenuto non condivisibile la tesi dell'appellante, secondo la quale egli avrebbe avuto diritto all'inquadramento nella dirigenza o nella fascia retributiva F6 per il solo fatto di avere maturato nel SISDE una anzianità di servizio di ventuno anni, osservando, quanto alla domanda principale, come fosse necessario, per accedere alla categoria dirigenziale, superare un concorso in senso stretto, sicché non era ammissibile la fictio iuris dello scorrimento automatico prevista dal citato d.p.c.m.; osservando, con riferimento alla domanda subordinata, come l'accesso alla posizione richiesta, trattandosi di sviluppo economico all'interno della stessa Area, fosse subordinato alla partecipazione ad una procedura selettiva interna, secondo le previsioni del C.C.N.L.
Comparto Agenzie Fiscali del 2004, procedura in relazione alla quale peraltro difettavano, nel caso concreto, allegazioni specifiche che chiarissero i requisiti di partecipazione stabiliti dall'autonomia collettiva sia nazionale che integrativa;- che avverso detta sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione il Tagliaferri con unico motivo, assistito da memoria, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli; rilevato che con il motivo proposto, deducendo il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. con riferimento agli artt. 7 e 9 d.p.c.m. n. 7/1980, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte disapplicato la disciplina del d.p.c.m., della quale pure aveva riconosciuto la specialità e l'obbligatoria applicazione nel caso di specie, in particolare trascurando che, ai sensi dell'art. 7, l'intera anzianità maturata nei Servizi di informazione si deve considerare come svolta nei ruoli dell'Amministrazione di destinazione; che la stessa disposizione prevede che i concorsi, le selezioni e le valutazioni per l'avanzamento di carriera in quest'ultima si debbano ritenere utilmente superati dal dipendente trasferito e che il provvedimento di inquadramento o di promozione possa venire adottato anche in deroga alle norme generali; osservato preliminarmente che è fatto pacifico che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la modalità della chiamata diretta; - che, pertanto, deve trovare applicazione nel caso di specie l'art. 9 d.p.c.m. n. 7/1980, che riguarda specificamente il personale assunto direttamente per svolgere attività a favore degli organismi di informazione previsti dalla I. 24 ottobre 1977, n. 801, e non l'art. 7 del medesimo d.p.c.m., che riguarda il personale rientrato nell'Amministrazione di originaria appartenenza dopo il servizio prestato nei predetti organismi; - che l'art. 9 d.p.c.m. citato, per il personale assunto con chiamata diretta, stabilisce che "L'Amministrazione richiedente determina, tenuto conto del titolo di studio posseduto, delle funzioni svolte presso gli Organismi di informazione e dell'anzianità di servizio acquisita, il livello funzionale, il profilo professionale e l'anzianità che devono essergli attribuiti"; - che diversa è la ragione ispiratrice delle due disposizioni, poiché l'art. 7 d.p.c.m. cit. si propone, attraverso rigidi meccanismi perequativi, di evitare qualsiasi penalizzazione del dipendente che, già inserito nel personale di un'Amministrazione civile o militare, si trovi, ad un certo momento della sua carriera, a collaborare con gli organismi di informazione, mentre l'art. 9 muove dalla duplice e concorrente necessità di operare un adeguato riconoscimento della professionalità dallo stesso acquisita nel servizio presso i suddetti organismi e, nel contempo, di tutelare l'interesse dell'Amministrazione di destinazione a collocare il nuovo dipendente - mai in precedenza vagliato quanto a grado di istruzione, preparazione, attitudini - in una posizione che sia utilmente correlata alle finalità che ne conformano l'azione, anche nell'osservanza del principio di "buon andamento" dei pubblici uffici e del principio per il quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso (art. 97 Cost.); - che tale diversità di ragione ispiratrice è comprovata dalla stessa formulazione dell'art. 9, là dove è previsto che l'Amministrazione di destinazione debba "tener conto", nelle proprie determinazioni, del titolo di studio posseduto, delle funzioni svolte presso gli organismi di informazione e dell'anzianità ivi maturata dal dipendente da inquadrare: criteri, questi, che essa è chiamata a coordinare proficuamente nel contemperamento di esigenze diverse, ma la cui applicazione, pur nel raccordo con i criteri fissati all'art. 7, vede chiaramente esclusi gli automatismi che contraddistinguono invece la disciplina di quest'ultima disposizione, peraltro - come si è già rilevato - dettata per un'ipotesi affatto diversa, in cui è cogente il fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle prospettive di una carriera già iniziata e parzialmente percorsa prima dell'assegnazione al nuovo servizio presso gli organismi di informazione, con tutte le aspettative che a tale situazione sono connesse; ritenuto conclusivamente che il ricorso deve essere respinto; - che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 14 aprile 2021. ----",-...._ ----a, -, CORIE SUPREMA DI CAREAZIORE ) w sem,» llambq Ve, '' Il Presidente \ DEPO