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Sentenza — n. 33584/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to appellant's withdrawal and acceptance of the opposing party's position.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33584/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Rome Court of Appeal's dismissal of Ilaria Saltarelli's labor dispute inadmissible. Saltarelli had previously withdrawn her appeal and accepted the opposing party's position, leading to the termination of the proceedings. Consequently, the court ruled that the judgment stands without addressing the substantive arguments regarding the employment contract's legality.

Regesto Legislator

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Art. 390 ss c.p.c.; Art. 391, u.c., c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal combined with the acceptance of the opposing party's position results in the extinction of the proceedings and the maintenance of the lower court's decision.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings acceptance of opposing party labor contract legality public employment duration rinuncia a pretese di salario estinzione delle prestazioni assicurative soppressione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 390 ss c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE La rinuncia comporta ex art. 390 ss c.p.c. l'estinzione del giudizio di cassazione, mentre l'accettazione della controparte impone di non provvedere sulle spese, secondo quanto espressamente disposto dall'art.
Art. 391, u.c., c.p.c.
l'estinzione del giudizio di cassazione, mentre l'accettazione della controparte impone di non provvedere sulle spese, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 391, u.c., c.p.c.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 23551-2015 proposto da: SALTARELLI ILARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI VALERI l, presso lo studio dell'avvocato MAURO GERMANI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 AZIENDA USL ROMA C, in persona del legale 1860 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARNERA PRIMO 1 C/0 ASL RM C, presso lo studio degli avvocati BARBARA BENTIVOGLIO, GABRIELLA MAZZOLI e MARIA CRISTINA TANDOI, che la appresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2632/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/04/2015 R.G.N. 9776/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2021 dal Consigliere Dott.

ROBERTO BELLE'; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R. G. n. 23551/2015 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto da Ilaria Saltarelli avverso la sentenza del Tribunale della stessa città di reiezione della domanda di accertamento dell'illegittimità del rapporto di lavoro termine, più volte prorogato, intercorso con l'Asl Roma C e le conseguenti domande di conversione a tempo indeterminato e risarcimento dei danni.

La Corte territoriale escludeva che il rapporto, riguardante prestazioni di infermiere, avesse superato la durata di 36 mesi e che le proroghe o le causali fossero illegittime, ritenendo altresì che la causale indicata fosse coerente con necessità transitorie dell'ente pubblico.

2. Ilaria Saltarelli ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, non rubricato, con il quale sono state ribadire le ragioni di asserita illegittimità denunciate. La Asl ha resistito con controricorso. Successivamente alla fissazìone dell'udienza di discussione la rìcorrente rinunciava «al ricorso ed all'azione» cui seguiva accettazione della controparte. RAGIONI DELLA DECISIONE La rinuncia comporta ex art. 390 ss c.p.c. l'estinzione del giudizio di cassazione, mentre l'accettazione della controparte impone di non provvedere sulle spese, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 391, u.c., c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio del 25.5.2021. Il Consigliere esti. cA T1 I IERE ESPFHYT-n Presidente Il dott. Roberto Belle D(41 -:ott />Lucia Tr' ?:teposit