Cassation court allows partial claim for precariousization damages but rejects conversion to permanent employment in privatized public sector cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the employer's appeal regarding insufficient motivation but allowed the worker's claim for damages caused by the abusive repetition of fixed-term contracts. While the court acknowledged the illegality of the repeated temporary contracts, it ruled that the worker could not claim damages for the failure to convert to permanent employment. Consequently, the judgment was partially overturned to award only the specific sanction for precariousization, excluding the request for indefinite tenure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001; Art. 32, comma 5, I. n. 183/2010: In privatized public employment, compensable damage arises solely from the violation of mandatory hiring rules, not from the failure to convert a legally excluded relationship to permanent status.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 21414-2015 proposto da: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FROSINONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 44, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO GIANNUZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO MARZI; 2021 - ricorrente - 1859 contro NARDONE DANIELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIANA 25, presso lo studio dell'avvocato MARIAFEDERICA DI LIBERO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARIANNA SCIONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2076/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/03/2015 R.G.N. 2869/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2021 dal Consigliere Dott.
ROBERTO BELLE'; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R. G. n. 21414/2015 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha accolto la domanda con cui Daniela Nardone aveva chiesto accertarsi la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro intercorsi con la A.S.L. di Frosinone, condannando quest'ultima al risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, in misura di 20 mensilità complessive, di cui 15 da imputare al posto di lavoro stabile non ottenuto e 5 a titolo di ristoro per l'abusiva reiterazione di contratti a termine.
2. La A.S.L. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso della lavoratrice. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ai sensi dell'art. 23, co. 8- bis, d.l. 137/2020, conv. con mod. in L. 176/2020, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è dedotta omessa o insufficiente motivazione, sul danno, di cui si assume la ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare la effettività e la consistenza. Il secondo motivo, premesso il rilievo in ordine all'apparente discrasia tra motivazione (ove si ritenevano congrue 5 mensilità a titolo risarcitorio) e dispositivo (ove sono state attribuite 20 mensilità), censura poi la violazione ed errata valutazione di norme di diritto, con riferimento alle modalità di liquidazione applicate.
2. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione. 2.1 Non è vero che la sentenza impugnata presenti una difformità tra dispositivo e motivazione, in quanto il dispositivo riporta il numero totale di mensilità riconosciute (20) e la motivazione spiega che esse sono state riconosciute per il mancato ottenimento del posto di lavoro (15, mutuate dalla misura del diritto di opzione di cui all'art. 18, co. 5, R. G. n. 21414/2015 L. 300/1970) e per il danno da abusivo ricorso alla contrattazione a termine (5 mensilità). 2.2 Ciò posto, si rileva che le questioni agitate in causa sono state entrambe definite dalle S.U. di questa S.C., alla cui pronuncia si fa rinvio.
In particolare, le S.U. hanno ritenuto che «in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A.». Quanto al danno, le S.U. hanno altresì precisato che «in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della I. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito»(____y,, SU 4- c-)1,314 3.
Ne deriva il rigetto del primo motivo di ricorso e l'accoglimento d secondo. Tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere definita riconoscendo il solo danno da c.d. precarizzazione, nella medesima misura già stabilita a tale titolo dalla Corte territoriale in 5 mensilità di retribuzione, calcolate ai sensi dell'art. 28, co, 2, d. Igs. 81/2015 che ha ora sostituito l'art. 32, co. 5, cit., il tutto in ragione delle medesime ragioni valorizzate dalla Corte R. G. n. 21414/2015 territoriale (numero - soltanto due con una proroga - dei contratti; durata complessiva di essi e dei periodi non lavorati) oltre al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data della decisione di appello (Cass. 29 settembre 2020, n. 20684); non è invece dovuto, in forza dei richiamati principi, il danno per mancato ottenimento del posto di lavoro presso la controparte pubblica.
4. Stante l'accoglimento in misura assolutamente parziale dell'originaria pretesa, la quale comprendeva anche la c.d. conversione a tempo indeterminato, rigettata fin dal primo grado, le spese dell'intero processo vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna la Azienda Usl al pagamento in favore della Nardone di cinque mensilità di retribuzione globale di fatto, oltre al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data della decisione di appello. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso nella camera di consiglio del 25.5.2021. Il Consigliere est. Il Presidente dott. Roberto Bellè dof> Lucia Tria, i e4 421,11L' IL CANCEI .L