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Ordinanza — n. 33472/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against INPS, ruling direct insurance producers are exempt from commercial management registration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33472/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the Florence Court of Appeal's decision requiring Giovanni Berardi to register with INPS's commercial management. Berardi argued that direct insurance producers are excluded from this obligation by specific legislative references to collective agreements for agents only. The court agreed, citing established precedent that the norm strictly limits registration to producers linked to agents, thereby excluding independent direct producers.

Regesto Legislator

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Art. 44, co. 2, d.l. n. 269/2003; Art. 12, disp. prel. cod. civ.: The obligation to register under the commercial management applies exclusively to insurance producers linked to agents or sub-agents, explicitly excluding those who act directly for insurance companies.

Parole chiave

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insurance producers registration INPS commercial management collective agreement interpretation direct producer exclusion social security contribution garanzia di un'attività irreprensibile attività estranea all'assicurazione autorizzazione di praticare a carico dell'assicurazione malattia

Disposizioni normative citate

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Art. 44, co. 2, d.l. n. 269/2003
7200000322590 e fondata sull'art. 44, co.2, del d.l.
Art. 12, disp. prel. cod. civ.
326/2003 e dell'art. 12 delle disp.prel.al cod.
Contratto collettivo corporativo 25 maggio 1939
n.326 del 2003 e del contratto collettivo corporativo 25 maggio 1939 sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'art.
art. 2697 cod. civ
n.326 del 2003 e del contratto collettivo corporativo 25 maggio 1939 sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'art. 2697 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1768 del 2018
Cass. n. 2279 del 2018
Cass. n. 30554 del 2018
Cass. n. 30693 del 2018
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 8036-2017 proposto da: BERARDI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI n. 47, presso lo studio dell'avvocato, ANGELO PANDOLFO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIALUCREZIA TURCO, ARMANDO TURSI, SILVIA LUCANTONI; - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 866/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/11/2016 R.G.N. 1127/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott.

ALFONSINA DE FELICE. R.G. 8036/2017 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva rigettato la domanda di accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti INPS proposta da Giovanni Berardi, in relazione all'attività dallo stesso svolta in qualità di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di una società assicurativa nel periodo 2007-2011; la Corte territoriale ha quindi dichiarato il Berardi tenuto ad iscriversi e a versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, contestata con verbale di accertamento n. 7200000322590 e fondata sull'art. 44, co.2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in I. n. 326 del 2003; avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Giovanni Berardi, sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria, cui ha resistito l'Inps con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO CHE: con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra agenzie, subagenzie e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939, dell'art. 44, co.2, I. n. 326/2003 e dell'art. 12 delle disp.prel.al cod. civ.; sostiene che l'interpretazione offerta dalla Corte d'appello di Firenze non avrebbe tenuto conto che il rinvio alla contrattazione collettiva del 1939 impone necessariamente che l'obbligo di iscrizione si riferisca ai soli produttori di agenzie e subagenzie e ciò non solo perché il contratto collettivo in questione fu stipulato dalla stessa categoria, ma anche perché in tal modo il legislatore del 2003 ha inteso ampliare l'area di applicazione dell'assicurazione degli esercenti l'attività commerciale (art. 1 comma 203 I. n. 662/1996) attraverso la formulazione di una norma speciale caratterizzata dal rinvio a figure professionali specifiche e da una disciplina contributiva specifica; il testo di legge da applicare non consentirebbe nessuna interpretazione diversa, e non radicata nel rapporto in capo a un'agenzia assicurativa, come dimostra il necessario riferimento all'assegnazione a una piazza o zona idonea a connotare il raggio di attività dell'agenzia preponente; col secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 13 disp. prel. cod. civ., atteso che l'interpretazione offerta dalla sentenza impugnata, rivolta ad estendere l'obbligo contributivo anche ai produttori liberi di assicurazione, potrebbe avvenire soltanto applicando analogicamente le norme del contratto collettivo corporativo, là dove tale possibilità è esclusa, come risulta dalla ricostruzione normativa prospettata nel primo motivo; col terzo e ultimo motivo, il ricorrente contesta violazione dell'art. 44, co.2 della I. n.326 del 2003 e del contratto collettivo corporativo 25 maggio 1939 sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'art. 2697 cod. civ., posto che i contenuti dell'accertamento ispettivo sarebbero poco chiari e che l'Inps non avrebbe provato l'esistenza degli elementi caratterizzanti la lettera di autorizzazione richiesta per definire la figura del produttore di IV gruppo oggetto di specifico allegato; i motivi, da esaminarsi congiuntamente perché intrinsecamente connessi, meritano accoglimento; questa Corte intende dare continuità al principio di diritto, affermato dalle pronunce Cass. n. 1768 e n. 2279 del 2018, secondo cui l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche ; il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate dalla Sezione Sesta con ordinanze interlocutorie n. 13049 e n. 27262 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa, e presso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 e n. 30693 del 2018); in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, la quale deciderà anche in merito alle spese del presente giudizio;in considerazione dell'esito del giudizio, va dato atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, che deciderà anche in merito alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 15 settembre 2021 Il Presidente