Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding internal judgments and execution project details.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds of appeal. The INPS argued that the execution judge incorrectly reduced credit amounts below those in final titles, but failed to transcribe the specific intervention acts or the distribution project required to support this claim. Consequently, the court could not examine the alleged errors in procedure without the necessary factual context.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 nr. 3 cod. proc. civ.; Art. 366 cod. proc. civ.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack specificity, preventing the court from examining the alleged errors in procedure or fact.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA su] ricorso 16423-2015 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO; - ricorrente - contro EQUITALIA SUD S.P.A. - Agente della riscossione tributi per la regione Calabria, società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della " Equitalia S.p.A", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA MILLEVOI 81, presso lo studio dell'avvocato CARMELA PARISI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro MARRA SALVATORE, POLIMENI MARIANNA, CARIDI ANTONIO, TRIPEPI UGO, COSTRUZIONI EDILI MEDITERRANEE S.R.L., CAMPOLO GAETANO, TARSIA GIUSEPPE FERNANDO; - intimati - avverso la sentenza n. 1819/2014 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 16/12/2014 R.G.N. 1168/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2021 dal Consigliere Dott.
GABRIELLA MARCHESE. N.R. 16423/2015 FATTO RILEVATO CHE:
1. l'INPS promuoveva procedura esecutiva immobiliare sulla scorta del decreto ingiuntivo nr. 701 del 1990;
2. successivamente, l'Istituto spiegava, nella intrapresa procedura, due distinti atti di intervento, in ragione di altrettanti decreti ingiuntivi e «DM 10»;
3. il Giudice dell'esecuzione approvava il progetto di distribuzione, con provvedimento del 16 dicembre 2013;
4. l'INPS promuoveva opposizione agli atti esecutivi, respinta dal Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza nr. 1819 del 2014. In particolare, il giudice ha osservato che «con i due [...] atti di intervento l'INPS (aveva fatto) valere un credito per sorte contributiva inferiore a quello derivante dalla somma degli importi risultanti dai titoli azionati [...] sicché correttamente (era) stato riconosciuto, in sede di riparto, tale minor credito, non essendo consentita, in virtù del principio della domanda che governa il processo, anche quello esecutivo, l'attribuzione di una somma maggiore (quantunque consacrata in titoli definitivi) di quella espressamente richiesta»;
5. l'INPS ha proposto ricorso per Cassazione, cui ha resistito, con controricorso, Equitalia Sud S.p.A.;
6. sono rimaste intimate le altre parti indicate in epigrafe. DIRITTO CONSIDERATO CHE:
7. con l'unico motivo di ricorso, l'Inps - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2909 cod.civ. per l'esistenza di giudicati interni in relazione ai decreti ingiuntivi azionati esecutivamente; 7.1. nella sostanza, l'INPS assume che il giudice dell'esecuzione, nel progetto di distribuzione approvato, avrebbe modificato l'importo dei crediti, attribuendo somme inferiori a quelle definitivamente cristallizzate nei titoli;
8. il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità per difetto di specificità;
9. nello storico di lite, è riportato, in sintesi, il passaggio motivazionale che sorregge il decisum; per il giudice dell'esecuzione, l'Istituto aveva spiegato atti di intervento per importi inferiori a quelli portati dai titoli giudiziali e stragiudiziali e, pertanto, le somme assegnate nel progetto distributivo risultavano coerenti con la domanda del creditore procedente;N.R. 16423/2015 10. ciò posto, le questioni di diritto e di fatto poste con il motivo di ricorso in esame, con cui si censura l'indicato ragionamento, avrebbero richiesto la valutazione del concreto contenuto degli atti di intervento e del provvedimento di riparto (id est: il progetto di distribuzione) che, viceversa, l'INPS non trascrive in ricorso, nelle parti utili a reggere le censure, né localizza puntualmente negli atti processuali, così impedendo, in radice, l'esame dei mossi rilievi; 11.
è principio costante quello per cui, anche per gli errores in procedendo, ancorché in tal caso la Corte di cassazione sia «giudice del fatto» (inteso, ovviamente, come fatto processuale) e possa procedere all'esame diretto degli atti, l'esercizio del potere medesimo resta condizionato alla formulazione di un valido motivo di ricorso, secondo le regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della Corte (Cass., sez.un., n. 8077 del 2012 cit.; ex plurimis, Cass. civ., sez.
Lav., 2015 nr. 13713 del 2015);
12. in definitiva, il motivo di ricorso in esame presenta evidenti lacune, in relazione a quanto previsto dall'art. 366 cod.proc.civ., dal momento che, sulla base di quanto esposto dal ricorrente, non è possibile comprendere l'esatto oggetto della domanda azionata in via esecutiva, tanto più alla stregua della sentenza impugnata che non solo non contiene indicazioni sufficienti ad integrare le lacune espositive indicate ma, come si è visto, reca statuizioni che ostacolano la tesi difensiva dell'INPS;
13. il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;
14. le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della parte controricorrente, come da dispositivo; nulla deve provvedersi in ordine alle altre parti perché rimaste intimate;
15. sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.250,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, N.R. 16423/2015 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2021. Il Presidente Dott