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Ordinanza — n. 33460/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of special power of attorney for cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33460/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the power of attorney presented lacked the specific authorization required for cassation proceedings. Although the document was titled 'special power of attorney' and attached to the filing, it granted broad powers for all stages of litigation rather than specifically for the cassation appeal. Consequently, the court ruled that the lawyer was not authorized to represent the client in this specific instance, shifting the costs to the defense counsel.

Regesto Legislator

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Art. 83 cod. proc. civ.; The power of attorney must specifically authorize the representation in cassation proceedings; a general grant of power for all stages of litigation does not suffice to validate an appeal to the Supreme Court.

Parole chiave

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special power of attorney cassation proceedings procedural admissibility representation authority legal representation scope risarcimento contrattuale del danno mancata attuazione degli accordi illeciti diritto alla risoluzione del contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 83 cod. proc. civ.
L. 228/2012
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art.
DPR 115/2002
13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.
Art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002
228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.
art. 83 cod.proc.civ
articolo 83 cod.proc.civ
E' pacifico, infatti, che la collocazione materiale della procura su un foglio separato e materialmente congiunto al ricorso è idonea a dare certezza della provenienza del potere di rappresentanza— ai sensi dell'articolo 83 cod.proc.civ., come novellato dalla legge 27 maggio 1997 nr.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3 settembre 2020 nr. 18283
Deve pertanto concludersi nel senso della inesistenza della procura speciale, dalla quale consegue che l'onere delle spese del giudizio, compreso il raddoppio del contributo unificato, cade a carico del difensore (in termini: Cass. 3 settembre 2020 nr. 18283 e giurisprudenza ivi citata) .
Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315
13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
Sez. lav. 05/11/2018, n.28146
Sez. lav. 05/11/2018, n.28146, in fattispecie in cui la procura, contenuta in foglio separato congiunto materialmente al ricorso, non solo non conteneva alcun riferimento alla sentenza impugnata né alcuna data ma era relativa a «tutte le fasi e gradi del presente giudizio».
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9392-2015 proposto da: LEMBO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 47, presso lo studio degli avvocati MICHELE BONETTI, SANTI DELIA, rappresentato e difeso dall'avvocato UMBERTO CANTELLI; - ricorrente - contro 2021 CONSORZIO ASI DI MESSINA IN LIQUIDAZIONE - GESTIONE 1610 SEPARATA I.R.S.A.P. (ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domicillato in ROMA, VIALE PINTURICCHIO 23, presso lo studio dell'avvocato CINZIA PASSERO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSALINDA CAMPANILE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1632/2014 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 19/11/2014 R.G.N. 812/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCA SPENA. PROC. nr. 9392/2015 Rg. RILEVATO CHE 1.La Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 19 novembre 2014 nr. 1632, confermava la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che aveva respinto la domanda proposta da FRANCESCO LEMBO per la declaratoria di illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati con il Consorzio ASI di MESSINA in liquidazione. 2.La Corte territoriale reputava infondata la doglianza avverso la statuizione di mancata conversione del rapporto a tempo determinato, di natura pubblicistica, in rapporto a tempo indeterminato, in ragione della previsione dell'articolo 36, comma cinque, del D.L.gs. nr. 165/2001, norma ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale e compatibile con l'ordinamento europeo dalla Corte di Giustizia.

3. Riteneva non utile il richiamo da parte del lavoratore appellante al superamento del periodo complessivo di impiego a termine di 36 mesi, fissato dall'articolo 5, comma 4 bis, del D.Lgs. nr. 368/2001; osservava, sotto il profilo sostanziale, che la norma non era applicabile alle amministrazioni pubbliche nella parte in cui prevedeva la conversione del rapporto e, sotto il profilo procedurale, che si trattava di una causa petendi introdotta per la prima volta in appello e come tale inammissibile.

4. Il giudice dell'appello riteneva parimenti infondata la censura proposta avverso il rigetto della domanda risarcitoria, che il Tribunale aveva ritenuto neppure formulata oltre che priva di specifiche allegazioni.

5. Osservava, in dissenso dal Tribunale, che la domanda era stata proposta, in quanto con l'atto introduttivo del giudizio il LEMBO aveva chiesto, in via subordinata, il pagamento di 15 mensilità di retribuzione, domanda che doveva qualificarsi come risarcitoria, trattandosi della misura che l'articolo 18 L.nr. 300/1970 attribuiva in caso di rinuncia alla reintegra. Riteneva tuttavia decisiva la mancanza di allegazione specifica del danno subito per effetto della successione dei contratti di lavoro a termine.

6. L'articolo 36 TU nr. 165/2001 consentiva il risarcimento del solo pregiudizio effettivo subito dal lavoratore, del quale q'gli doveva fornire la prova, anche a mezzo di presunzioni. Nella fattispecie di causa il lavoratore appellante non aveva provato né prima ancora allegato il danno subito, ritenendo trattarsi di danno in re ipsa .Non poteva trovare applicazione PROC. nr. 9392/2015 Rg. l'articolo 32 legge nr. 183/2010, in quanto la norma si riferiva ai soli casi di «conversione» del contratto a tempo determinato. 7.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza FRANCESCO LEMBO, affidato a cinque motivi di censura, cui ha resistito con controricorso il CONSORZIO ASI di MESSINA in liquidazione, gestione separata IRSAP.

8. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1.In via preliminare si rileva che con atto del 18 marzo 2021, intitolato «dichiarazione di interruzione», il difensore costituito per la parte ricorrente ha dichiarato la morte di FRANCESCO LEMBO in data 13 gennaio 2018 e che con la successiva memoria del 22 marzo 2021 il difensore ha ribadito la richiesta di interruzione.

2. Tale richiesta deve essere disattesa, in quanto la morte della parte non produce effetto nel giudizio di cassazione, nel quale non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. cod.proc.civ., in quanto dominato dall'impulso d'ufficio (per tutte: Cassazione civile sez. lav., 29/01/2016, n.1757; Cassazione civile sez. III, 03/12/2015, n.24635).

3. Passando alla trattazione del ricorso, va accolta la pregiudiziale eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte controricorrente per difetto di procura speciale del difensore.

4. Sul punto si intende dare continuità in questa sede al principio secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 cod.proc.civ., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (ex aliis: cfr. Cass.nr. 23381/2004; Cass. nr. 6070/2005; Cass. nr. 18257/2017; Cass. nr. 28146/2018).

5. In particolare, nel caso esaminato da Cass., sez. VI, 3 settembre 2020 nr. 18283 si è ritenuta la mancanza di procura, con conseguente pronuncia di inammissibilità del ricorso, in un caso in cui la procura, rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al ricorso, conteneva espressioni incompatibili con il giudizio di legittimità ovvero «il riferimento ad ogni fase PROC. nr. 9392/2015 Rg. e grado, la possibilità di deferire e riferire giuramento nonché chiamare terzi in causa, proporre domanda di riassunzione, proporre appello». 6.Dello stesso tenore, Cassazione sez. lav., 02/07/2019 nr.17708, in una fattispecie in cui il mandato, contenuto in foglio separato in calce all'atto, non solo non conteneva alcun riferimento alla sentenza impugnata né recava alcuna data, ma si riferiva letteralmente «ad un mandato conferito per tutte le fasi e gradi del presente giudizio, anche per la sua esecuzione, ed ad ogni relativa impugnazione... nonché per l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi e per i relativi gradi e fasi di giudizio per le esecuzione mobiliare anche presso terzi ed immobiliare, il pignoramento in tutte le sue forme e le relative opposizioni anche proposte da terzi».

7. Ed ancora nello stesso senso si è espressa Cass. Sez. lav. 05/11/2018, n.28146, in fattispecie in cui la procura, contenuta in foglio separato congiunto materialmente al ricorso, non solo non conteneva alcun riferimento alla sentenza impugnata né alcuna data ma era relativa a «tutte le fasi e gradi del presente giudizio».

8. Nella fattispecie di causa, la procura, intitolata «Procura speciale», rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al ricorso, non solo è priva della data di rilascio e non fa alcun riferimento al provvedimento impugnato ma contiene previsioni incompatibili con il giudizio di cassazione, essendo conferita, letteralmente: «per ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso quello di proporre domande cautelari o di rinunziare.., alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa riassunzione del giudizio, la proposizione di impugnazioni, reclami ed appelli, nonché di agire in sede esecutiva».

9. Non giova alla parte ricorrente la giurisprudenza richiamata nella memoria (ed ulteriormente depositata in data 14 aprile 2021). E' pacifico, infatti, che la collocazione materiale della procura su un foglio separato e materialmente congiunto al ricorso è idonea a dare certezza della provenienza del potere di rappresentanza— ai sensi dell'articolo 83 cod.proc.civ., come novellato dalla legge 27 maggio 1997 nr. 141,—ed a far presumere la riferibilità della procura al giudizio cui l'atto accede; resta salva, tuttavia, l'ipotesi, nella specie ricorrente, in cui il tenore del testo della procura sia PROC. nr. 9392/2015 Rg. incompatibile con la specialità richiesta per la proposizione del ricorso in cassazione ed anzi diretto ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali.

10. La specialità della procura nella fattispecie di causa neppure può desumersi dalla mera intitolazione come «procura speciale» giacchè le facoltà conferite non sono specificamente inerenti al giudizio di cassazione.

11. Deve pertanto concludersi nel senso della inesistenza della procura speciale, dalla quale consegue che l'onere delle spese del giudizio, compreso il raddoppio del contributo unificato, cade a carico del difensore (in termini: Cass. 3 settembre 2020 nr. 18283 e giurisprudenza ivi citata) .

12. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM •La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna il difensore del ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 200 per spese ed C 3.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così