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Sentenza — n. 33425/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling pension rules apply to all directors regardless of INPDAI status at transfer date.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33425/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the INPS's appeal against the Milan Court of Appeal's decision granting Gaetano Miccichè a specific pension calculation. The lower court had restricted the uniform pension regime to directors still insured by INPDAI on the transfer date, excluding those who had already moved to INPS. The Court ruled this distinction invalid, establishing that the legislative intent was to apply the new regime to all directors regardless of their insurance status at the time of the INPDAI's dissolution.

Regesto Legislator

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Art. 42, Law n. 289/2002; Art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 181/1997: The pension regime for industrial company directors is uniformly applied to all directors, irrespective of whether they were insured by INPDAI on the date of its suppression, thereby creating two distinct pension portions based on separate calculation criteria.

Parole chiave

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pension regime uniformity INPDAI transfer industrial directors pro rata calculation contributory periods pension liquidation legal transfer of funds indennità di disoccupazione per dirigenti

Disposizioni normative citate

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Art. 42, Law n. 289/2002
La Corte, in particolare, ha ritenuto che l'art. 42, I.
Art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 181/1997
289/2002, all'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 181/1997, nonché lo stesso meccanismo del pro rata adottato nell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4897 del 2017
Cass. n. 19036 del 2017
Cass. n. 3321 del 2018
Cass. n. 23573 del 2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 9194-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA 2021 PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO; 2383 - ricorrente - contro MICCICHE' GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO TOSI; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1061/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/10/2016 R.G.N. 277/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2021 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 5.10.2016, la Corte d'appello di Milano, in riforma della statuizione di primo grado, ha dichiarato il diritto di Gaetano Miccichè alla determinazione della pensione di anzianità con integrale applicazione dei criteri di liquidazione propri dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che l'art. 42, I. n. 289/2002, che, sopprimendo l'INPDAI e trasferendo le relative posizioni all'INPS, aveva stabilito che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali venisse uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti con effetto dal 1°.1.2003, si applicasse soltanto ai lavoratori che, alla data di soppressione dell'INPDAI, erano ancora assicurati presso quest'ultimo e non anche a quelli che, come l'assicurato, erano nelle more passati alla gestione INPS per essere cessati dalla carica di dirigente di aziende industriali.

Ricorre contro tali statuizioni l'INPS, formulando un unico motivo di censura. Gaetano Miccichè ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 42, I. n. 289/2002, per avere la Corte di merito ritenuto che tale disposizione, nel prevedere che «il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del pro rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti con effetto dal 10 gennaio 2003», si applicasse solo ai dirigenti che, alla data di soppressione dell'INPDAI, fossero ancora assicurati presso quest'ultimo, e non anche a quelli che, come parte controricorrente, erano nelle more passati alla gestione INPS per effetto della cessazione dalla carica di dirigente di aziende industriali, e conseguentemente che, per questi ultimi, la retribuzione pensionabile andasse interamente calcolata secondo i criteri propri dell'assicurazione generale obbligatoria, nonostante che l'art. 42 cit. preveda che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31.12.2002 presso l'INPDAI sia determinata «applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 1997, n. 181», pari a lire 250 milioni.

Il motivo è fondato. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che, dal momento che la legge n. 289/2002 ha operato il trasferimento dei contributi dall'INPDAI all'INPS mediante iscrizione «con evidenza contabile separata», ossia in carenza di un'unificazione assimilabile alla ricongiunzione dei contributi prevista dal d.P.R. n. 58/1976, l'art. 42 comma 3, prima parte, della legge citata, disponendo che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del criterio del pro rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° gennaio 2003, ha introdotto un principio di carattere generale, senza distinzione tra soggetti ancora iscritti e soggetti non più in costanza di assicurazione INPDAI alla data del 31.12.2002, con la conseguenza che, ai fini della liquidazione della pensione, la retribuzione pensionabile propria dell'assicurato già iscritto all'INPDAIdeve essere individuata in relazione alle retribuzioni che sarebbero state utili nel caso di un'ipotetica liquidazione del trattamento pensionistico da parte dell'INPDAI, in quanto il rinvio dell'art. 42, I. n. 289/2002, all'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 181/1997, nonché lo stesso meccanismo del pro rata adottato nell'art. 42 cit., costituiscono manifestazione della volontà del legislatore di tenere distinti i due periodi assicurativi, in considerazione della diversità dei sistemi di calcolo adottati per ciascuno di essi, dando luogo a due distinte quote di pensione da determinare secondo autonomi criteri (Cass. nn. 4897 e 19036 del 2017, 3321 del 2018, 23573 del 2019).

Non essendosi la Corte di merito uniformata a tale principio, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per l'esame delle domande assorbite. Il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella