Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33417/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against labor law judgment regarding waste collection contract worker rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33417/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision that a waste collection contractor must absorb the worker. The court found the appellant's arguments regarding contract organization and collective bargaining rules failed to meet the strict requirements for alleging insufficient motivation under the Civil Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected, and the losing company was ordered to pay court costs to the state.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c., n. 5; Art. 6 CCNL FISE Ambiente: An appeal alleging insufficient motivation is inadmissible if it fails to allege specific factual omissions or misinterpretations of the law, merely restating legal arguments without new factual allegations.

Parole chiave

Generato dall'IA
insufficient motivation appeal labor contract absorption waste collection services Civil Procedure Code collective bargaining agreement committente negli appalti pubblici assunzione di un'attività lucrativa impieghi nella pubblica amministrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c., n. 5
5 dell'art. 360 c.p.c., neanche rispetta gli enunciati posti nell'interpretazione di questa disposizione dalle i R.G.
Art. 6 CCNL FISE Ambiente
31 del capitolato speciale di appalto secondo il quale l'impresa aggiudicataria era tenuta ad assorbire il personale impegnato nel servizio appaltato, garantendo il mantenimento dei contratti in essere ai sensi dell'art. 6 del CCNL FISE Ambiente;
Art. 133 d.P.R. n. 113 del 2002
conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; a norma dell'art. 133 del d.P.R.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 360 c.p
5 dell'art. 360 c.p.c., neanche rispetta gli enunciati posti nell'interpretazione di questa disposizione dalle i R.G.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 8592 e 8593 del 2019
Cass. n. 8592 e 8593 del 2019); 1.1.
Cass. SS. UU. nn. 8053 e 8054 del 2014
Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010
Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010) e l'avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile (Cass.
Cass. SS.UU. n. 25038 del 2013
20075 del 2010) e l'avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile (Cass. SS.UU. n. 25038 del 2013; Cass., SS.
Cass. SS.UU. n. 7161 del 2010
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente LA ORDINANZA sul ricorso 22908-2018 proposto da: TRA.DE.CO. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANICIA 6, presso lo studio dell'avvocato SIMONA BASTONI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO VITO DELUCIA; - ricorrente - contro DEFRANCESCHI ROBERTO GIOVANBATTISTA, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SANDRO LOMBARDI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 230/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 28/06/2018 R.G.N. 108/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2021 dal Consigliere Dott.

CARLA PONTERIO. R.G. n. 22908/2018 RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 230 del 28.6.2018, ha confermato la pronuncia di primo grado che, in accoglimento parziale del ricorso proposto da Defranceschi Roberto Giovanbattista, già dipendente della Cooperativa Sociale Ottagono a r.l. Onlus, nei confronti di TRA.DE.CO . s.r.I., società subentrante nell'appalto del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani commissionato dal Comune di Imperia, aveva dichiarato il diritto del lavoratore al passaggio diretto alle dipendenze dell'aggiudicataria dell'appalto, con conseguente condanna della medesima al pagamento delle somme maturate dall'agosto del 2013 alla data della sentenza;

2. la Corte territoriale - in sintesi - ha ritenuto la sussistenza del diritto all'assunzione del lavoratore sulla base dell'art. 31 del capitolato speciale di appalto secondo il quale l'impresa aggiudicataria era tenuta ad assorbire il personale impegnato nel servizio appaltato, garantendo il mantenimento dei contratti in essere ai sensi dell'art. 6 del CCNL FISE Ambiente;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con 5 motivi, cui ha resistito l'intimata con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. il ricorso è inammissibile per le ragioni già esposte da questa Corte in controversie analoghe (v. Cass. n. 8592 e 8593 del 2019); 1.1. il primo motivo del ricorso denuncia "omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo", che sarebbe rappresentato dalle "differenti modalità di organizzazione dell'appalto del Comprensorio imperiese" rispetto a quello precedente in cui era stato impiegato il lavoratore, tale da configurare (non già un mero subentro in esso, ma) un nuovo appalto, così da rendere inapplicabile la clausola di salvaguardia occupazionale; la censura, per come formulata, è inammissibile; oltre a fare riferimento a vizi di insufficienza motivazionale non più sindacabili nel vigore della novellata formulazione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., neanche rispetta gli enunciati posti nell'interpretazione di questa disposizione dalle i R.G. n. 22908/2018 Sezioni unite di questa Corte (Cass.

SS. UU. nn. 8053 e 8054 del 2014; v. pure Cass. n. 2498 del 2015; Cass. n. 21439 del 2015); in particolare il motivo non contiene l'allegazione di decisività del fatto denunciato come controverso, nel senso della necessità di un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato a una diversa soluzione della vertenza comportante la sua inidoneità a determinare una decisione diversa (Cass. n. 18368 del 2013;

Cass. n. 24092 del 2013; Cass. n. 21223 del 2018); inoltre, l'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11.8.2012), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, non può essere invocato, rispetto ad un appello promosso nella specie dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base al quale il vizio di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v.

Cass. n. 23021 del 2014); in questi casi il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774 del 2016, conf. Cass. n. 20944 del 2019); 1.2. parimenti inammissibile il secondo mezzo con cui si deduce una non meglio specificata "violazione e falsa applicazione delle disposizioni normative di cui al Capitolato Speciale d'Appalto", nonché ancora "carenza di motivazione" ed "obbligo ex art. 31 C.S.A. ... correttamente assolto", sul rilievo dell'obbligo minimo di assunzione di 123 unità lavorative, avendone la ricorrente assunto 150; invero non può essere dedotta la violazione di norma di diritto, quale error in iudicando, in riferimento al contratto speciale di appalto, che non ha natura R.G. n. 22908/2018 normativa ma negoziale, in quanto predisposto da un ente diverso dallo Stato; sicché la sua interpretazione compete al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, qui neanche prospettati, ovvero per vizi di motivazione (Cass. n. 15057 del 2001;

Cass. n. 13229 del 2011), ma anche in questo caso non è configurabile un vizio motivo che sia prospettato come motivazione insufficiente rispetto al novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.; 1.3. il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del CCNL Fise Assoambiente e carenza di motivazione per erronea interpretazione circa la procedura in esso prevista per l'avvicendamento nella gestione dell'appalto o dell'affidamento di servizi; esso è inammissibile perché nell'illustrazione del motivo non si specifica se il contratto collettivo nazionale posto a fondamento del motivo sia stato prodotto integralmente (cfr.

Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010) e l'avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile (Cass. SS.UU. n. 25038 del 2013; Cass., SS. UU. n. 7161 del 2010; conformi: Cass. nn. 17602 del 2011 e n. 124 del 2013); 1.4. il quarto motivo denuncia ancora omessa e/o insufficiente motivazione su una questione decisiva della controversia, individuata nella "inapplicabilità di un CCNL diverso da quello Fise Assoambiente"; con il quinto la società ricorrente deduce sempre omessa e insufficiente motivazione su questione decisiva, in questo caso lamentando l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda del lavoratore di pagamento delle retribuzioni maturate e maturande sino alla formale assunzione e del risarcimento del danno per "carenza probatoria", anche tali censure sono inammissibili per inconfigurabilità del vizio come denunciato, alla luce del novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in difetto di allegazione di un fatto storico di cui sia stato omesso l'esame, travalicando i motivi i limiti imposti dalle Sezioni unite di questa Corte già ricordati e di cui parte ricorrente non tiene alcun conto (Cass.

SS.UU. n. 8053 e R.G. n. 22908/2018 8054 del 2014), tanto più in una ipotesi di cd. "doppia conforme" in cui il n. 5 dell'art. 360 c.p.c. neanche può essere evocato;

2. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; a norma dell'art. 133 del d.P.R. n. 113 del 2002, poiché il controricorrente, come dallo stesso dichiarato, è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova del 29.8.2018, la condanna alle spese della parte soccombente va fatta in favore dello Stato; occorre altresì dare atto della sussistenza, per la società ricorrente, dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese del giudizio che liquida in euro 5.000,00, per compensi professionali, oltre spese come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovut