Cassation court dismisses INPS appeal, ruling insurance producers working directly for insurers are not subject to merchant management registration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that Ilario Di Gallo was not liable for contributions under the merchant management scheme. The INPS argued that the collective agreement and relevant laws required registration for all insurance producers, while Di Gallo contended his direct work for insurers excluded him from the specific group targeted by the legislation. The court decided against the INPS, establishing that the legislative intent limits the registration obligation to producers acting through agents or sub-agents, thereby excluding those who work directly for insurance companies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003; Cass. n. 1768 e n. 2279 del 2018: The obligation to register under the merchant management scheme applies exclusively to insurance producers acting through agents or sub-agents, excluding those who perform their activity directly for insurance companies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 3811-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO; 2021 - ricorrente - 2599 contro DI GALLO ILARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE N. 112, presso lo studio dell'avvocato CHIARA MAGRINI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 43/2016 della CORTE D'APPELLO DI TRENTO SEZ.
DIST. DI BOLZANO, depositata il 29/07/2016 R.G.N. 30/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE. R.G.3811/2017 RILEVATO CHE: la Corte d'Appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, a conferma della sentenza del Tribunale di Bolzano, ha accertato la illegittimità della pretesa contributiva oggetto di verbale di accertamento ispettivo con il quale era stato ritenuto l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti in capo a Ilario Di Gallo quale produttore libero d'impresa di assicurazioni ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269/2003, conv. con modif. in L. n. 326/2003; la Corte territoriale ha in particolare ritenuto di dover rigettare l'appello proposto dall'Inps, avendo accertato che l'attività svolta dal ricorrente non poteva ritenersi rientrante fra quelle dei produttori del III e del IV gruppo di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 269/2003; avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, sulla base di un unico motivo, cui ha resistito Ilario Di Gallo con tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.
CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), in relazione agli artt. 1, I. n. 613/1966, 29, I. n. 160/1975, e 1, comma 202, I. n. 662/1996, per avere la Corte di merito escluso, facendo leva anche sull'assenza di una lettera di autorizzazione, che l'attività svolta dal Di Gallo non presentasse i caratteri necessari ai fini dell'inquadramento nel IV gruppo dei produttori assicurativi; il motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 e n. 2279 del 2018); il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate dalla Sezione Sesta con ordinanze interlocutorie n. 13049, n. 18302, n. 27261 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa, e presso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 e n. 30693 del 2018); in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione del contrasto di giurisprudenza esistente al tempo di proposizione del ricorso; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 15 settembre 2021 Il Presidente (Umberto Berr