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Ordinanza — n. 33279/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against teacher reinstatement in exhausted lists, upholding validity of old law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33279/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Ministry's appeal against a lower court ruling that reinstated teachers in exhausted primary school lists. The Ministry argued the old law allowing reinstatement was abrogated by the 'ad exhaustion' nature of these lists, but the court relied on prior precedent confirming the law's continued applicability. Consequently, the appeal was dismissed, and the Ministry was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004; Art. 1, comma 605, lett. C), I. n. 296/2006: The provision permitting teacher reinstatement in exhausted lists remains valid and applicable despite the lists' ad exhaustion character.

Parole chiave

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teacher reinstatement exhausted lists administrative appeal statutory validity educational appointments ricollocamento in un istituto valutazione del reinserimento diritto all'istruzione primaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 conv. con modif. in I. n. 143/2004
28250 del 27.11.2017 che, dato conto del complessivo quadro normativo applicabile alla fattispecie, dal quale emerge che al disposto dell'art. 1, comma 1 bis, d.l.
Art. 1, comma 605, lett. C), I. n. 296/2006
28250 del 27.11.2017 che, dato conto del complessivo quadro normativo applicabile alla fattispecie, dal quale emerge che al disposto dell'art. 1, comma 1 bis, d.l.
DD.MM. 42/2009
DD.MM. 44/2011

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 28250 del 27.11.2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7087-2017 proposto da: MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso open legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12; - ricorrente - contro 2021 BISCEGLIA MICHELA MARIA, RONCA ROBERTA, LOMBARDI MARIA 2924 LORETA, CADUCEO ORNELLA, GUIDONE LUCIANA, D'OTTAVIO SIMONA, D'ADDARIO NADIA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ARMELLINI 30, presso lo studio dell'avvocato ROMEO BRUNETTI, che le rappresenta e difende; - controricorrenti - contro SPAZIALETTI ANGELA; - intimata - avverso la sentenza n. 747/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 15/09/2016 R.G.N. 826/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 15 settembre 2016, la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione resa dal Tribunale di Pescara e accoglieva la domanda proposta da Michela Maria Bisceglia, Ornella Caduceo, Nadia D'Addario, Simona D'Ottavio, Luciana Guidone, Lorella Maria Lombardi e Roberta Ronca nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, Ufficio IV - Ambito territoriale della Provincia di Chieti e Pescara, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto delle istanti al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della provincia per l'insegnamento nella scuola primaria e per il sostegno, con il medesimo punteggio maturato all'atto della cancellazione; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto nel merito, affermata la propria giurisdizione e la procedibilità del ricorso per essere il contraddittorio limitato alle parti in giudizio, doversi considerare ancora vigente e non abrogata dall'art. 1, comma 605, lett. C), I. n. 296/2006 la disposizione di cui all'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 conv. con modif. in I. n. 143/2004 che consentiva, a domanda degli interessati da presentarsi nei termini previsti, il reinserimento dei docenti cancellati dalle predette graduatorie ad esaurimento con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono il MIUR, l'Ufficio scolastico regionale e l'Ambito territoriale della Provincia di Chieti e Pescara, affidando l'impugnazione a un unico motivo, cui resistono, con controricorso, tutte le originarie istanti;

CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il Ministero e gli Uffici ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1 bis, 1 comma 4 d.l. n. 97/2004 conv. con modif. in I. n. 143/2004, 1, comma 605, lett. C), I. n. 296/2006 nonché dei DD.MM . 42/2009 e 44/2011, lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la perdurante vigenza della norma ammissiva del reinserimento a domanda stante il carattere ad esaurimento delle graduatorie, da ritenersi tale da escludere, anche in base ad espresse previsioni di legge cui si conformano i decreti ministeriali, nuovi inserimenti e sancire di contro la definitività della cancellazione; - che il motivo risulta infondato alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte a muovere dalla sentenza n. 28250 del 27.11.2017 che, dato conto del complessivo quadro normativo applicabile alla fattispecie, dal quale emerge che al disposto dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 si è fatto costante riferimento, anche dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti a "ad esaurimento", per indicare tempi e modalità dell'aggiornamento delle stesse, ha concluso nel senso dell'applicabilità della disposizione in questione, concernete il reinserimento in graduatoria a domanda dei docenti cancellati, alle graduatorie ad esaurimento; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei pres e..sti processuali per il versamento, da parte a ricorrente, dell'ulteriore i-nporto a titolo di con uto unificato pari a quello previsto per il ricorso, orma del comma 1 bis dello stesso art. 13, seov ut Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 30 settembre 2021. Il President