Italian Supreme Court dismisses INARCASSA's appeal against an architect's mandatory pension fund membership exclusion. The court rejects the argument that the architect's work lacked professional connection. The decision upholds the lower court's finding of no relevant link between the work and architectural expertise. The ruling confirms the legal presumption of continuous professional exercise based on available evidence. The court emphasizes the strict interpretation of professional activity requirements for mandatory membership. The judgment clarifies the burden of proof regarding professional qualifications in pension schemes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed INARCASSA's cassation appeal against the lower court's decision excluding architect Mauro Marcat from mandatory membership. INARCASSA argued that the architect's work lacked a relevant connection to his professional knowledge, despite the legal presumption of continuous professional exercise. The court rejected this claim, noting that the lower court correctly found no evidence linking the specific activities to architectural expertise, thereby validating the exclusion from the professional pension fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21, I. n. 6/1981; Statuto INARCASSA; Art. 1362, 1363, 2697 c.c.: The court rejects the argument that an individual's activities lack a relevant connection to their professional knowledge when the lower court has positively excluded such a link based on the absence of specific professional allegations and the application of the legal presumption of continuous professional exercise.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 29213-2015 proposto da: INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI Ed ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23, presso lo studio dell'avvocato SIMONE PIETRO EMILIANI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 contro 2016 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; - controricorrente - contro MARCAT MAURO; - intimato - avverso la sentenza n. 85/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/06/2015 R.G.N. 216/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata 1'8.6.2015, la Corte d'appello di Venezia ha confermato, per quanto rileva in questa sede, la pronuncia di primo grado che aveva escluso l'obbligo dell'arch. Mauro Marcat di iscriversi all'INARCASSA in relazione all'attività di lavoro autonomo svolta nel periodo 2004-2008, confermando la legittimità della sua iscrizione presso la Gestione separata INPS; che avverso tale pronuncia INARCASSA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l'arch.
Mauro Marcat è rimasto intimato; che l'INPS ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 21, I. n. 6/1981, 7, commi 1-2, dello Statuto INARCASSA, 1362, 1363 e 2697 c.c., per avere la Corte di merito escluso che l'attività dedotta quale oggetto del rapporto di lavoro autonomo intrattenuto dall'odierno intimato avesse una qualche connessione rilevante con le conoscenze tipiche della professione di architetto, nonostante che, nel caso di specie, difettando ulteriori e più specifiche allegazioni circa le caratteristiche degli impegni assunti, dovesse applicarsi la presunzione legale di esercizio continuativo dell'attività professionale per la quale egli è tenuto all'iscrizione presso la Cassa di riferimento; che il motivo è infondato, avendo i giudici di merito positivamente escluso che le attività dedotte nel contratto di collaborazione e oggetto del presente giudizio potessero costituire esplicazione di quella competenza e di quelle specifiche cognizioni tecniche acquisite per l'esercizio della professione di architetto, sì da potersi ritenere rese in grazia del loro impiego (cfr. in particolare pagg. 20-21 della sentenza impugnata); che a non diverse conclusioni induce l'impiego della locuzione «in difetto di ulteriori allegazioni circa le caratteristiche professionali assunti dall'appellato» (ibid., pag. 20), atteso che essa, lungi dal rappresentare un'implicita ammissione di un difetto di prova idonea a superare la presunzione legale di esercizio dell'attività professionale, come invece ritenuto da parte ricorrente, appare piuttosto espressiva della necessaria delimitazione dell'oggetto del giudizio a ciò che è stato compiutamente allegato (e provato) nel processo; che il ricorso, pertanto, va rigettato; che nulla va statuito sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l'intimato svolto attività difensiva ed essendo stato il ricorso per cassazione notificato all'INPS per mera litis denuntiatio (art. 332 c.p.c.); che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 4.6.2021. IL PRESIDENTE Giuseppe Bronzini IL CANCELLIERE Dott. Enri