Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific allegations and failure to prove continuous payment of incentive allowance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the respondent's legal costs. The appellant argued that the lower court erred by failing to verify the continuous payment of an incentive allowance required for pension calculations. However, the Court found the appeal inadmissible because the appellant failed to specify when or how this argument was raised before the appellate court and did not provide evidence of the missing pay slips.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 co.1 n. 3 c.p.c.; Artt. 132 n.4, 384 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it raises settled legal questions without new arguments or fails to specify the procedural history of the contested issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 17499-2017 proposto da: ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE, già ARIN S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MARIA MONDA; - ricorrente - 2021 contro 1960 CIANCI MARIA, TEO ANNA, TEC) CONCETTA, tutti nella qualità di eredi di TEO MICHELE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA, 6, presso lo studio degli avvocati GUIDO PARLATO, GIORGIO PARLATO, LUCIANA PARLATO, che li rappresentano e difendono; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 7697/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/01/2017 R.G.N. 3825/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2021 dal Consigliere Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE. RG. n. 17499/2017 FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 7697/2016 aveva rigettato il ricorso dì Arin- Azienda Risorse Idriche Napoli avverso la decisione con cui il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda di Maria Cianci, Anna Teo e Concetta Teo, eredi dì Michele Teo, diretta a conseguire il computo della Indennità di incentivazione nel trattamento pensionistico spettante al de cuius, con il pagamento delle differenze retributive in tal modo maturate. La Corte territoriale aveva ritenuto condivisibili le statuizioni del primo giudice poiché, attesa la ricostruzione sistematica dell'istituto in questione e del trattamento pensionistico dei dipendenti dell'ARIN, l'indennità di incentivazione o presenza era stata considerata di natura continuativa, correlata all'ordinaria attività lavorativa, e dunque idonea ad integrare la base retributiva su cui calcolare il trattamento pensionistico.
La ABC- Acqua Bene Comune Napoli azienda Speciale, subentrata nelle more ad Arìn -Azienda Risorse Idriche Napoli, proponeva ricorso per cassazione avverso detta decisione, affidato a un unico articolato motivo cui resistevano con controricorso Ganci Maria, Teo Anna e Teo Concetta, quali eredi di Teo Michele, che anche depositavano successiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con unico motivo l'Azienda ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) nonché l'omesso esame e omessa motivazione circa un fatto decisivo per la risoluzione della controversia ( artt. 132 n.4, 384 c.p.c.).
La doglianza è diretta ad evidenziare l'errata interpretazione delle disposizioni relative alla predetta indennità ( artt. 64 e 66 Regolamento Organico dell'Azienda - ROL; art. 30 DL n. 55 /1983 conv. L.n. 131/1983) ed in particolare sottolinea come la Corte di merito abbia omesso di valutare l'effettiva percezione in via continuativa della indennità in questione, essendo tale circostanza presupposto essenziale per la maturazione del diritto. Parte ricorrente precisa che il lavoratore ( e per lui gli eredi) aveva il i RG. n. 17499/2017 preciso onere di allegare le buste paga relative all'ultimo anno di attività lavorativa., al fine di provare la richiesta continuatività nella percezione, e che di tale carenza allegatoria il giudice non aveva tenuto conto, quindi violando il disposto normativo e omet en °4* 6gnT ragione nella sentenza impugnata.
Il motivo è inammissibile nella sua complessiva articolazione. Con riguardo al profilo della censura inerente la violazione di legge devono richiamarsi i reiterati e risalenti precedenti di questa Corte enunciati in fattispecie del tutto similari, secondo cui "In materia di emolumenti suscettibili di essere computati ai fini del trattamento pensionistico, il carattere della continuità deve essere valutato in relazione alla particolare natura dì ciascun compenso ed alla sua correlazione alla prestazione lavorativa ordinaria. Ne consegue che l' indennità di incentivazione (o di presenza) ha carattere continuativo ove essa, sebbene erogata per le sole giornate di effettiva presenza, sia causalmente correlata alla prestazione lavorativa ordinaria, divenendo computabile nel trattamento pensionistico in forza dell'art. 30 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131" (Cass.n. 15418/2000;
Cass.n. 2133/2014; Cass. n. 8114/2008; Cass.n. 25683/2019; Cass.n. 25684/2019). La doglianza va dichiarata inammissibile poiché propone questioni sulle quali esiste un orientamento consolidato della Corte rispetto al quale non sono prospettati argomenti diversi che costituiscano motivo per discostarsi dalle precedenti decisioni ( Cass.n. 7155/2017; conf. Cass.n. 4366/2018). Il secondo profilo della censura ( oltre che viziato per carenza allegatoria del ROL) risulta inconferente rispetto alla statuizione assunta dalla Corte territoriale. Questa ha infatti concentrato la sua decisione sulla spettanza del diritto alla predetta indennità ricostruendo il dato normativo messo in discussione , con il gravame, dalla società ARIN.
La stessa Corte, nel suo ragionamento , fa specifico riferimento al carattere della continuità che l'indennità deve avere al fine del suo computo nel trattamento pensionistico, RG. n. 17499/2017 e statuisce che l'indennità di incentivazione attribuita ai dipendenti Arin, ancorchè erogata nei soli giorni di presenza, ha il carattere della continuità. La Corte si è dunque occupata di confutare le doglianze della azienda Arin con riguardo alla ipotesi generale di spettanza della indennità in questione. Con l'attuale motivo di censura la Azienda deduce l'omessa valutazione circa la prova dell'effettiva percezione da parte del dipendente della indennità nell'ultimo anno di lavoro , indicando come mai allegate e depositate le buste paga.
Nel proporre tale censura l'azienda, denunciando l'omessa pronuncia, non allega e dimostra dove come e quando tale motivo sia stato proposto dinanzi al giudice d'appello cosi' incorrendo in un difetto di specificazione che rende inammissibile la doglianza. Per completezza deve peraltro soggiungersi che parte controricorrente ha allegato in modo circostanziato, come il tribunale, con statuizione non impugnata in sede di appello, abbia fondato la decisione sulla base delle prove testimoniali acquisite proprio sulla erogazione al Teo dell'indennità in questione, con cio' superando ogni eventuale carenza documentale.
Per tali , plurime ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello RG. n. 17499/2017 là c't previsto per il ricors a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Cosi' deciso in Roma il 1° giugno 2021. resideny- IqtV/2 f/e