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Ordinanza — n. 33262/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows INPS appeal against lawyer's non-inscription, ruling mandatory INPS enrollment applies when no substantive pension contributions are paid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33262/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the INPS's appeal against a lower court decision that had dismissed a lawyer's request to avoid mandatory INPS enrollment. The lawyer argued she paid only an integrative contribution to the Bar Association because her income fell below the threshold for mandatory Bar pension coverage. The court ruled that the principle of universal insurance coverage requires such professionals to enroll in the INPS separate management whenever they fail to make contributions capable of establishing a pension benefit.

Regesto Legislator

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L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26; D.L. n. 98 del 2011, art. 18: Lawyers enrolled in other mandatory pension schemes who pay only integrative contributions without establishing a pension benefit position are legally required to enroll in the INPS separate management.

Parole chiave

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mandatory INPS enrollment lawyer pension obligations integrative contributions universal insurance coverage separate management pension benefit establishment professional liability insurance categoria contributiva

Disposizioni normative citate

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L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26
335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.L.
D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2
2, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53
111 del 2011, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, modificato dai D.Lgs.
L. n. 576 del 1980, artt. 10, 11 e 22
L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10
art. 360 c.p
CONSIDERATO che: con l'unico motivo di censura -ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 32608 del 2018
Cass. n. 32167 del 2018
32608 del 2018 (seguita da Cass. n. 32167 del 2018, Cass.
Cass. n. 519 del 2019
32167 del 2018, Cass. n. 519 del 2019, Cass.
Cass. n. 3799 del 2019
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2162-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; 2021 - ricorrente - 2633 contro PORCARO VINCENZA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI N. 12 presso lo studio dell'avvocato MARCELLO CECCHETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO GIACONIA; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 617/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 05/07/2018 R.G.N. 107/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott.

DANIELA CALAFIORE. r.g.n. 2162/2019 RILEVATO che: con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato il gravame dell'INPS avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva accolto la domanda dell'avvocata Vincenza Porcaro ( iscritta all'Albo degli avvocati ma non anche alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza Forense, per il mancato conseguimento del reddito nella misura utile all'insorgenza di tale obbligo e di quello contributivo conseguente) volta ad accertare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS, in relazione all'anno 2010, e l'insussistenza del debito contributivo; ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria; la professionista resiste con controricorso e successiva memoria; la Sesta sezione di questa Corte di cassazione ha rimesso la causa alla sezione ordinaria con ordinanza interlocutoria n. 29167 del 2021;

CONSIDERATO che: con l'unico motivo di censura -ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 - l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con modific. nella L. n. 111 del 2011, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, modificato dai D.Lgs. n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10; secondo l'Istituto ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere insussistente l'obbligo di iscrizione presso la Gestione separata INPS per il reddito prodotto nell'esercizio della professione, seppure inferiore alla soglia reddituale prevista dai regolamenti della Cassa Forense, ratione temporis vigenti, e per i quali aveva versato unicamente il contributo integrativo e non anche quello soggettivo;r.g.n. 2162/2019 il motivo è fondato; la questione, oggetto del presente ricorso, concernente l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS degli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo, in quanto iscritti agli albi, è stata decisa da questa Corte, con pronuncia n. 32608 del 2018 (seguita da Cass. n. 32167 del 2018, Cass. n. 519 del 2019, Cass. n. 3799 del 2019 e da plurime successive decisioni; questa Corte ha precisato che "Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Cass. n. 32167 del 2018;

Cass. n. 32508 del 2018); i principi enunciati, a cui si intende dare seguito, non sono stati considerati dalla Corte territoriale che, pertanto, dovrà farne applicazione. Il ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza e rinviata la causa alla Corte di appello di Palermo, diversa composizione, per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.r.g.n. 2162/2019

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 17 settembre 2021. Il Presidente Gi