Cassation court dismisses appeal against social security contributions ruling due to procedural inadmissibility and lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the company's appeal against a lower court ruling that denied social security contribution reductions. The company argued procedural violations regarding appeal deadlines and substantive errors in calculating minimum wages versus collective agreements. The court found the appeal inadmissible for failing to meet formal requirements and dismissed the substantive claims because the company had not paid wages conforming to the relevant collective agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 434 c.p.c.; Art. 1 DL 289/1995; Art. 6 D.Lgs. 314/1997; Art. 407/1990: Appeals must satisfy strict formal requirements for admissibility, and failure to pay wages conforming to the applicable collective agreement precludes the deduction of corresponding social security reductions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 28024-2015 proposto da: CSN ACONE S.r.l. (già CAPO A. & ACONE C. s.n.c. già soc. "Capo Antonella & C. s.a.s.") in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso l'avvocato ARNALDO MIGLINO, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO PALLADINO; - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZASOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrenti - nonchè contro EQUITALIA SUD S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 483/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/05/2015 R.G.N. 1998/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' ha depositato conclusioni scritte. Adunanza camerale del 21 aprile 2021 - Pres. Berrino, rei. Buffa Rg. 28024/15 - Capo e Acone contro Inps RITENUTO CHE: Con sentenza del 20.5.15 la corte d'appello di Salerno, in riforma della sentenza del tribunale della stessa sede del 6.3.13, ha rigettato l'opposizione a cartella relativa a contributi previdenziali richiesti dall'Inps alla società in epigrafe, in ragione del mancato riconoscimento del diritto a sgravi conseguente alla mancata corresponsione ai dipendenti -accertata con verbale ispettivo in atti- di paghe contrattuali conformi ex articolo 1 DL 338/89, convertito in legge 389/89.
Avverso tale sentenza ricorre la società per 4 motivi, cui resiste con controricorso l'Inps. CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 327 cpc ed omessa pronuncia su eccezione relativa alla inammissibilità dell'appello in quanto tardivo, per essere stato proposto oltre il termine lungo computato dalla data della lettura del dispositivo e della motivazione in udienza, a prescindere dalla data successiva di deposito della sentenza. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 434 nella redazione dell'atto di appello.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 1 DL 289 e 2 co. 25 I. 549/95 e vizio di motivazione per avere trascurato che la società aveva rispettato comunque i minimali retributivi giornalieri di cui all'articolo 6 del d.lgs. 314 del 97, non abrogato dalla disciplina del 1989, e che erano state rispettate le paghe previste da accordo aziendale. Con il quarto motivo si deduce violazione della legge 407/90 e vizio di motivazione per avere trascurato per un lavoratore lo stato di disoccupazione risultante da autocertificazione rilasciata dallo stesso.
Il primo motivo è inammissibile. Per censurare la sentenza impugnata (che fa decorrere il termine lungo dell'appello dal deposito della sentenza e non dalla lettura di dispositivo e motivazione all'udienza) la parte deduce che la sentenza è stata decisa con lettura della motivazione contestuale in udienza ma, da un lato, non impugna ai sensi dell'art. 4 del co. 1 dell'art. 360 c.p.c- e dunque non consente in tal modo alla Corte di verificare ex actis se vi sia stata lettura della sentenza con motivazione contestuale- e, dall'altro lato, non trascrive il verbale di udienza di primo grado (da cui risulterebbe la lettura contestuale dell'intera sentenza), in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
Inammissibile è anche il secondo motivo (per violazione del principio di autosufficienza), in quanto il ricorrente censura le modalità di redazione dell'atto di appello senza indicare le stesse e senza rapportare l'appello alla decisione di primo grado, al fine di consentire a questa Corte di valutare la sussistenza del vizio denunciato. Infondato è il terzo motivo: se infatti è da un lato pacifico il mancato rispetto del contratto collettivo nazionale, dall'altro lato deve evidenziarsi che il rispetto di un eventuale contratto aziendale non rileva ai fini della determinazione delle paghe su cui quantificare i contributi previdenziali (salvo il caso dei contratti di riallineamento, che qui non ricorre: cfr.
Cass. 9816/94). Il quarto motivo resta assorbito, in ragione della corresponsione in ogni caso di paghe non conformi. Il ricorso deve dunque essere rigettato. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 apri