Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33246/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Social Security Court rejects pension minimum integration claim due to missing domestic contribution requirements under international treaty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33246/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The INPS successfully appealed a lower court ruling that granted a pension supplement based on minimum income integration. The appellant argued the decision ignored mandatory contribution requirements, while the respondent claimed the international treaty waived these domestic rules. The Supreme Court overturned the lower judgment, holding that the international agreement did not override Italy's specific statutory conditions for such benefits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 L. 438/1992; Art. 7 L. 407/1990: The right to minimum pension integration under international social security agreements is subject to domestic contribution requirements unless specific EU regulations or treaties explicitly waive them.

Parole chiave

Generato dall'IA
pension minimum integration international social security treaty contribution requirement Italy Venezuela convention totalization of periods social security legislation pension reversibility revisione della rendita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 L. 438/1992
pertanto, alla stregua dell'art. 3 decreto interministeriale 30.12.1992, n.
Art. 7 co. 1 L. 407/1990
va aggiunto che l'introduzione (art. 7, co.
Art. 3 co. 1 d.l. 384/1992
pertanto, alla stregua dell'art. 3 decreto interministeriale 30.12.1992, n.
Art. 17 co. 3 L. 724/1994
D.M. 30.12.1992 n. 577

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 21618/2018
Cass. n. 5573/2004
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 1048-2015 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI; - ricorrente - 1447 contro MENDEZ CATALINA ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato ROSA MAFFEI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3626/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/06/2014 R.G.N. 10223/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO; R.G.1048/2015 RILEVATO CHE 1. con sentenza n.3626 del 2014, La Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza di prima grado, ha accolto la domanda con cui Mendez Catalina aveva chiesto la rideterminazione della pensione di reversibilità, in regime di convenzione italo-venezuelana in pro-rata sulla base della pensione virtuale integrata al trattamento minimo; 2.1a Corte territoriale, sulla questione controversa - se, nel calcolo della pensione italiana teorica sulla cui base determinare poi il pro-rata, si dovesse tenere conto dell'integrazione al minimo - sosteneva che la ricomprensione della integrazione al minimo nel calcolo della pensione teorica potesse aversi solo se sussistenti, a favore del pensionato, tutti i requisiti previsti dalla disciplina vigente, e accoglieva la domanda, ritenuto provato il requisito reddituale per l'accesso al beneficio dell'integrazione al trattamento minimo;

3. ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, sulla base di un motivo, cui resiste, con controricorso, Mendez Catalina; CONSIDERATO CHE 4. con il motivo di ricorso, deducendo violazione dell'art. 3 legge n.438 del 1992, l'INPS censura la sentenza per non avere tenuto conto dell'anzianità contributiva minima prescritta, non inferiore a cinque anni nella gestione assicurativa italiana e in costanza di rapporto di lavoro, requisito contributivo al quale la norma richiamata subordina il diritto all'integrazione al trattamento minimo sulla pensione liquidata in pro-rata ai sensi di accordi e convenzioni internazionali e, nella specie, il de cuius, titolare della pensione diretta da cui origina la reversibilità oggetto di causa, poteva vantare un numero di contributi pari a 66 in Italia e 878 in Venezuela (come ammesso, dalla stessa parte, con il gravame);

5. ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso, in continuità con altri precedenti di legittimità (fra tanti, Cass. n. 21618 del 2018), per avere la Corte territoriale ritenuto provato il solo requisito reddituale senza indagare sul requisito contributivo;

6. invero, la vicenda coinvolge la regolazione convenzionale con un paese extra UE, 7. per la determinazione della pensione interna, nel caso, come quello di specie, di riconoscimento del diritto a pensione sulla base di totalizzazione dei periodi contributivi maturati nei due paesi, è quindi la predetta Convenzione ad essere interessata;

8. essa prevede, all'art. 8, comma 2, il previo calcolo della pensione interna "teorica", nella misura che risulterebbe se tutti i periodi lavorativi si fossero compiuti in Italia, cui segue la fissazione della quota di pensione concretamente dovuta in Italia (c.d. pro-rata), sulla base del rapporto tra periodi di contribuzione italiana e periodi di contribuzione venezuelana; 9. è tuttavia altrettanto indubbio che il regime convenzionale, prevedendo un calcolo della pensione "teorica" sulla base della normativa interna, necessariamente comporti che, in tale computo, si tenga presente anche l'integrazione stessa, ma ciò solo, ovviamente, ove di essa ricorrano gli specifici requisiti richiesti dalla normativa nazionale;

10. ciò è quanto in sostanza già ritenuto da questa Corte (Cass. n. 17147 del 2005), affermando che la Convenzione, allorquando statuisce che l'istituzione competente, dello Stato per il quale non sussistono periodi di assicurazione sufficienti alla nascita del diritto a pensione, totalizza i periodi propri con quelli esistenti nell'altro Stato e determina l'importo teorico della pensione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi fossero stati compiuti unicamente sotto la legislazione che essa applica, intende chiaramente disporre che si deve tener conto di tutte le regole della legislazione propria dello Stato che provvede alla totalizzazione (nella specie, l'Italia), ivi compresa quella, sussistendone i requisiti, della integrazione al minimo delle pensioni che non raggiungono, in ragione del solo calcolo dei periodi di assicurazione e dei contributi versati, un determinato importo;

11. l'inciso «sussistendone i requisiti» implica, all'evidenza, quelli della normativa interna, nella specie carenti proprio sotto il profilo contributivo;

12. va aggiunto che l'introduzione (art. 7, co. 1, L. 407/1990; art. 3, co. 1, d.l. 384/1992 conv. con mod. in L. 438/1992; art. 17, co. 3, L. 724/1994) di requisiti contributivi necessari per l'integrazione al minimo delle pensioni in regime internazionale fu accompagnata da normativa di attuazione che ha previsto una disciplina di favore per i pensionati residenti in Italia, in quanto per essi, qualora la normativa internazionale sulla cui base si attua la totalizzazione avesse stabilito l'integrazione al minimo, si sarebbe dovuto prescindere dai requisiti contributivi;

13. pertanto, alla stregua dell'art. 3 decreto interministeriale 30.12.1992, n. 577, il beneficio va concesso «anche in assenza del requisito di cui all'art. 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407», quindi del requisito contributivo, qualora il cumulo di periodi sia previsto da «Regolamenti della Comunità economica europea o da accordi internazionali in materia di sicurezza sociale che stabiliscano l'obbligo, per l'istituzione del Paese di residenza, di garantire sul proprio territorio l'importo del trattamento minimo, fissato dalla legge nazionale», con previsione che si raccorda (come affermato da Cass. n. 5573 del 2004) con la necessità che lo Stato non disconosca, attraverso i nuovi requisiti contributivi, obblighi di integrazione al minimo già assunti in sede internazionale;

14. la Convenzione italo-venezuelana non prevede, però, tale integrazione al minimo e dunque, anche per questo profilo, la domanda è priva di fondamento;

15. la sentenza impugnata, che non si è conformata agli esposti principi, va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, e, decidendo nel merito, l'originaria domandava rigettata;

16. l'esito difforme dei gradi di merito consiglia la compensazione delle spese del giudizio di merito; 17.1a condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda; compensa le spese del giudizio di merito; condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 aprile 2021 Il Pre