Court dismisses appeal against teacher reinstatement in exhausted lists, upholding validity of old reinsertion law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Ministry's appeal against a lower court ruling that reinstated a teacher in an exhausted list. The Ministry argued that the specific law allowing reinsertion was abrogated by later legislation regarding exhausted lists, while the teacher contended the provision remained valid. The court ruled that the original law applies to exhausted lists because it consistently governs the update and reinsertion of teachers, thereby confirming the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004; Art. 1, comma 605, lett. C), I. n. 296/2006: The provision allowing teacher reinsertion upon request remains applicable to exhausted lists, ensuring the validity of cancellations is not absolute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 14978-2017 proposto da: MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABBRUZZO, e per L'AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI CHIETI e PESCARA (già USP), in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano 2021 in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12; 2927 - ricorrenti - contro FATTORE ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO ALFANI 29, presso lo studio dell'avvocato GIANMARCO PANETTA, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO MASSIMO FAUGNO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1018/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 01/12/2016 R.G.N. 114/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 1^ dicembre 2016, la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione resa dal Tribunale di Chieti e accoglieva la domanda proposta da Angelo Fattore nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, Ufficio V - Ambito territoriale provinciale di Chieti e Pescara, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell'istante al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della provincia per l'insegnamento nella scuola primaria e per il sostegno, con il medesimo punteggio maturato all'atto della cancellazione, relativamente al triennio 2014/2017; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto nel merito, affermata la propria giurisdizione e la procedibilità del ricorso per essere il contraddittorio limitato alle parti in giudizio, doversi considerare ancora vigente e non abrogata dall'art. 1, comma 605, lett. C), I. n. 296/2006 la disposizione di cui all'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 conv. con modif. in I. n. 143/2004 che consentiva, a domanda degli interessati da presentarsi nei termini previsti, il reinserimento dei docenti cancellati dalle predette graduatorie ad esaurimento con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono il MIUR, l'Ufficio scolastico regionale e l'Ambito territoriale provinciale di Chieti e Pescara, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Fattore;
CONSIDERATO che, con il primo motivo, il Ministero e gli Uffici ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1 bis, 1 comma 4 d.l. n. 97/2004 conv. con modif. in I. n. 143/2004, 1, comma 605, lett. C), I. n. 296/2006 nonché dei DD.MM. 42/2009 e 44/2011, lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la perdurante vigenza della norma ammissiva del reinserimento a domanda stante il carattere ad esaurimento delle graduatorie, da ritenersi tale da escludere, anche in base ad espresse previsioni dì legge cui si conformano i decreti ministeriali, nuovi inserimenti e sancire di contro la definitività della cancellazione; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 20, d.l. n. 70/11 e 14, comma 2 ter, di. 216/2011, il Ministero e gli Uffici ricorrenti ripropongono la censura di cui al motivo che precede in relazione alla normativa indicata in rubrica, intesa, a loro dire, a ribadire l'impossibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento; che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte a muovere dalla sentenza n. 28250 del 27.11.2017 che, dato conto del complessivo quadro normativo applicabile alla fattispecie, dal quale emerge che al disposto dell'art. 1, comma 1 bis, di. n. 97/2004 si è fatto costante riferimento, anche dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti a "ad esaurimento", per indicare tempi e modalità dell'aggiornamento delle stesse, ha concluso nel senso dell'applicabilità della disposizione in questione, concernete il reinserimento in graduatoria a domanda dei docenti cancellati, alle graduatorie ad esaurimento; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore dell'Avv. Massimo Faugno. 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti essuali per il versamento, da parte del • rente, dell'ulteriore importo a titolo di con o unificato pari a quello previsto per il ric90,- norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, -se. doVuto. Così deciso in Roma, nell'aduna