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Ordinanza — n. 33240/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against TFR accruals including overtime and productivity bonuses paid continuously.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33240/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the ICE agency's appeal against a lower court ruling ordering it to accrue deferred retirement benefits (TFR) for specific workers. The court held that the lower court correctly applied civil code provisions requiring continuous and non-occasional payments of overtime and productivity bonuses to be included in TFR calculations. Consequently, the appeal was dismissed, and the agency was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 2120, co. 2 c.c.; Art. 33 C.C.N.L. ICE 1990-1991: Overtime and productivity bonuses constitute part of the deferred retirement benefit accrual if paid continuously and non-occasionally, regardless of their nominal nature as variable or reimbursement.

Parole chiave

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deferred retirement benefit accrual overtime pay inclusion productivity bonus calculation continuous payment requirement collective agreement interpretation retribuzione del lavoratore dipendente adattamento delle retribuzioni soppressione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 2120, co. 2 c.c.
Art. 33 C.C.N.L. ICE 1990-1991
l'unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.2120 e 2121 c.c., nonché degli art. 33 del C.C.N.L.
Art. 14 d.l. 98/2011
la sentenza è stata impugnata con un motivo dall'I.C.E.-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Agenzia ICE), nel corso del processo subentrato in forza dell'art. 14 d.l. 98/2011 nei rapporti giuridici già facenti capo all'ICE;
art. 2120 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. 21 aprile 2016, n. 8086
Cass. 27 giugno 1996, n. 5935
Cass., S.U., 16 settembre 2021, n. 25041
alla reiezione del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; all'infondatezza non si associano elementi qualificanti sufficienti a far ravvisare un abuso dello strumento processuale (Cass., S.U., 16 settembre 2021, n. 25041; Cass.
Cass. 15 febbraio 2021, n. 3830
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 20211-2017 proposto da: ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL' ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12; - ricorrente - 2021 contro 2920 RIVA GIORGIO, MILETO GIUSEPPE, SALAMINA GIANRICCARDO, LAMIO GIANCARLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato CINZIA DE MICHELI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO CARAPELLE; - controrícorrenti - nonchè contro PIETRO' CHIARA MARIA; - intimata - avverso la sentenza n. 934/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/06/2017 R.G.N. 997/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott.

ROBERTO BELLE'. R. G. n. 20211/2017 FATTI DI CAUSA 1. la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha condannato l'Istituto Commercio Estero (ICE) ad effettuare gli accantonamenti a titolo di t.f.r., in favore dei lavoratori meglio indicati in epigrafe, per il periodo 1.8.1990 - 31.12.2004, tenendo conto degli importi corrisposti in pagamento di straordinari, diaria e premi dí produttività; . la sentenza è stata impugnata con un motivo dall'I.C.E.-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Agenzia ICE), nel corso del processo subentrato in forza dell'art. 14 d.l. 98/2011 nei rapporti giuridici già facenti capo all'ICE;

Chiara Maria Pietrò (o Petrò) è rimasta intimata, mentre gli altri lavoratori hanno resistito con controricorso, poi illustrato da memoria; RAGIONI DELLA DECISIONE 1. l'unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.2120 e 2121 c.c., nonché degli art. 33 del C.C.N.L. ICE 1990 - 1991; la ricorrente, quanto allo straordinario, richiama giurisprudenza che ne consentirebbe il computo solo se risultasse accertato che la continuità di svolgimento di esso denotasse una specifica volontà delle parti finalizzata ad ampliare l'orario normale di lavoro, affermando l'insussistenza nell'ordinamento di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione ed essendo mancata, nel caso di specie, l'indagine di fatto di cui sopra; simili considerazioni vengono svolte anche rispetto alle altre voci riconosciute dalla Corte di merito, rimarcandosi, quanto alla "d'aria", come non fosse sufficiente la sua continuativa erogazione, avendo essa natura non retributiva, ma di rimborso delle spese sostenute in occasione delle trasferte; infine, guanto al premio di produttività, VICE sosteneva che esso fosse da ritenere elemento fisiologicamente accidentale e variabile, sicché non poteva entrare a far parte del calcolo della retribuzione differita, se non a fronte della concreta prova di una sua continua e pressoché totale erogazione; il motivo è infondato; 2.1 R.

G. n. 20211/2017 è infatti errata l'impostazione del ricorso per cassazione, allorquando con esso si sostiene che, a fronte della continuatività dell'erogazione di determinati emolumenti, si dovrebbero svolgere indagini ulteriori al fine di accertarne la computabilità ai fini del t.f.r. l'art. 2120, co.2, c.c. esprime infatti una regola diversa e tale per cui «salvo diversa previsione dei contratti collettivi», i pagamenti effettuati a titolo retributivo sono da considerare nel calcolo del t.f.r. in quanto per esso rilevano «tutte le somme ... corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto erogato a titolo di rimborso spese»; la regola è dunque l'onnicomprensività per le somme a titolo retributivo corrisposte continuativamente o a titolo non occasionale e non viceversa (v.

Cass. 21 aprile 2016, n. 8086), né per straordinario e premi di produttività si afferma che il contratto collettivo li escluda dal calcolo del t.f.r.; 2.2 la Corte d'Appello si è attenuta a tale regola verificando, con accertamento non attinto da effettive critiche in punto di fatto, che lo straordinario era stato svolto «continuativamente, e per anni», sicché la relativa voce era da considerare «parte integrante e "fissa", nell'an se non nel quantum, della retribuzione»; né vale certamente ad inficiare gli esiti di merito il generico riferimento ad una asserita natura «fisiologicamente accidentale e variabile» del premio di produttività; la variabilità quantitativa non è in sé elemento decisivo, mentre la Corte d'Appello ha accertato in concreto che quel compenso costituiva una costante nel trattamento dei lavoratori, venendo erogato una volta l'anno e quindi con caratteristiche di fissità, continuità e non occasionalità che io rendevano soggetto alla disciplina di cui all'art. 2120, co. 2, cit. (v. sul tema Cass. 27 giugno 1996, n. 5935); quanto alla diaria, la Corte territoriale ha precisato che la contrattazione collettiva ne prevedeva il computo (in misura del 40 °/0, v., sul punto, il controricorso, evidentemente in ragione della natura mista di retribuzione e rimborso spese di essa) e l'affermazione non trova in sé alcuna smentita nel ricorso per cassazione, sicché nulla quaestio;

3. può quindi affermarsi che il personale non dirigente dell'ICE, soggetto alla disciplina del t.f.r., ha diritto, secondo le regole egnerali di cui all'art. 2120 c.c., al calcolo dei corrispondenti accantonamenti annuali tenuto anche dei compensi per lavoro straordinario e premi di produttività, se erogati con continuità e non R. G. n. 20211/2017 occasionalmente, nonché della quota di diaria nella misura del 40 % quale stabilita dalla contrattazione collettiva;

4. alla reiezione del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; all'infondatezza non si associano elementi qualificanti sufficienti a far ravvisare un abuso dello strumento processuale (Cass., S.U., 16 settembre 2021, n. 25041; Cass. 15 febbraio 2021, n. 3830), anche per la mancanza di precedenti specifici in ambito ICE, sicché non può accogliersi l'istanza in tal senso dei controricorrenti, peraltro formulata in forma perplessa (si dice che l'impugnazione si collocherebbe «al limite della temerarietà») e non specificamente coltivata in memoria;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Roberto Carapelle. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 30.9.2021. Il Presidente dott. Antonio Manna t A NeZionaho GitAzterlei CinVriTP; / 491 1U I/ .i' CP:72 :',','.' ..:.-.,.._