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Ordinanza — n. 33233/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses jurisdictional objection but allows appeal on classification due to missing statutory framework analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33233/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Region's jurisdictional objection and the controricorrent's procedural violations, ruling that the first-instance judge implicitly accepted jurisdiction by deciding on the merits. However, the Court found the lower court's decision on job classification flawed because it failed to examine the specific regional regulations and compare the actual duties against the collective agreement's professional categories. Consequently, the appeal was allowed, and the case was remanded to the Court of Appeal for a new examination of the normative framework and factual elements.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 cod. proc. civ.; Art. 100 cod. proc. civ.; Art. 5 I. n. 2248/1865: Jurisdictional objections are precluded if the first-instance judge rules on the merits, while appeals on public service classification require a comprehensive examination of the specific normative framework and a direct comparison between actual duties and collective agreement categories.

Parole chiave

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public service classification jurisdictional preclusion collective agreement analysis remand for new trial procedural exhaustion accesso dei giornalisti agli atti difetto di legittimazione del ministero pubblico ricorso del personale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 1 cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360 n.
Art. 5 cod. proc. civ.
civ.), sul rilievo che l'esistenza della giurisdizione deve essere verificata al momento della proposizione della domanda, ex art. 5 cod.
Art. 100 cod. proc. civ.
civ., e che, in tale momento, il lavoratore aveva rivendicato il passaggio ad una categoria superiore e non il passaggio a diversa posizione economica; - che con il secondo, deducendo la violazione dell'art. 100 cod. proc. civ. e dell'art.
Art. 5 I. n. 2248/1865
civ.), sul rilievo che l'esistenza della giurisdizione deve essere verificata al momento della proposizione della domanda, ex art. 5 cod.
I. n. 150/2000
art. 5 cod. proc. civ
civ.), sul rilievo che l'esistenza della giurisdizione deve essere verificata al momento della proposizione della domanda, ex art. 5 cod.
art. 100 cod. proc. civ
civ., e che, in tale momento, il lavoratore aveva rivendicato il passaggio ad una categoria superiore e non il passaggio a diversa posizione economica; - che con il secondo, deducendo la violazione dell'art. 100 cod. proc. civ.
art. 2697 cod. civ
art. 115 cod. proc. civ
e dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art.
art. 111 Cost
civ., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U n. 2067/2011
Cass. n. 2605/2018
Cass. n. 12325/2003
Cass. n. 12325/2003 e successive numerose conformi; ritenuto pertanto che, accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, l'impugnata sentenza n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17691-2015 proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BATTISTA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO COCCIOLI; - ricorrente - contro CAMPANELLA PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONFALONIERI l, presso lo studio dell'avvocato CARLO CIPRIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO PANNARALE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 327/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 09/02/2015 R.G.N. 6986/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere Dott.

PAOLO NEGRI DELLA TORRE. R.G. 17691/2015 Premesso che Pietro Campanella, dipendente della Regione Puglia con inquadramento nella cat. C) del C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali, ha agito in giudizio avanti al Tribunale di Bari per ottenere l'attribuzione della superiore cat. D) e il pagamento delle conseguenti differenze retributive, in relazione allo svolgimento, nell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, di mansioni di giornalista-pubblicista; - che il giudice di primo grado ha respinto tutte le domande del ricorrente; - che con sentenza n. 327/2015, pubblicata I'll febbraio 2015, la Corte di appello di Bari ha invece accolto, in riforma di tale decisione, la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, alla quale il ricorrente aveva limitato le proprie originarie richieste, disponendone la liquidazione in separato giudizio; - che la Corte territoriale ha ritenuto provata la domanda, attraverso prove testimoniali e documenti, rilevando come l'appellante avesse svolto in via continuativa ed esclusiva le mansioni che gli erano state assegnate, di "comunicatore" e di "giornalista-pubblicista", e come quest'ultima attività rientrasse nella categoria D); - che avverso detta sentenza la Regione Puglia ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, cui ha resistito il Campanella con controricorso, assistito da memoria; rilevato che con il primo motivo di ricorso viene denunciato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (art. 360 n. 1 cod. proc. civ.), sul rilievo che l'esistenza della giurisdizione deve essere verificata al momento della proposizione della domanda, ex art. 5 cod. proc. civ., e che, in tale momento, il lavoratore aveva rivendicato il passaggio ad una categoria superiore e non il passaggio a diversa posizione economica; - che con il secondo, deducendo la violazione dell'art. 100 cod. proc. civ. e dell'art. 5 I. n. 2248/1865, Allegato E, il ricorrente si duole che la Corte di appello non avesse dichiarato l'inammissibilità dell'azione, posto che ogni pretesa di inquadramento in una qualifica superiore, essendo radicata su posizioni di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, deve essere fatta valere soltanto mediante tempestiva impugnazione del provvedimento che si assume illegittimo; - che con il terzo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 63 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 1, 4, 6 e 9 I. 7 giugno 2000, n. 150 e dell'art. 2 D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. in relazione alle declaratorie sulle mansioni (All.

A) del C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali del 31 marzo 1999: in particolare, il ricorrente lamenta che la Corte di appello non avesse colto la netta differenza di funzioni tra Ufficio Stampa e Ufficio Relazioni con il Pubblico e avesse trascurato sia di esaminare la I. n. 150/2000 (recante la "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"), con il relativo Regolamento di attuazione, sia di fare applicazione del procedimento costantemente richiesto dalla giurisprudenza di legittimità quando si tratti di determinare l'esatto inquadramento di un lavoratore; - che con il quarto motivo, deducendo violazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., il ricorrente si duole di una motivazione gravemente carente riguardo alle mansioni effettivamente svolte nell'U.R.P. e di una erronea lettura e valutazione delle prove testimoniali sul punto; osservato preliminarmente che va disattesa l'eccezione di difetto di jus postulandi del difensore della Regione Puglia, formulata dal controricorrente, in memoria, per non essere stata richiamata nel ricorso, né mai prodotta, né comunque notificata alla controparte, la delibera della Giunta Regionale di autorizzazione della lite, come prevista dall'art. 44, comma 4, lettera c) dello Statuto regionale; - che invero lo Statuto prevede, alla norma richiamata, che unicamente la deliberazione "sulla proposizione dei ricorsi alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia delle Comunità europee" sia di competenza della Giunta regionale; d'altra parte, non è dedotto con la memoria che una delibera di giunta "in materia di liti attive e passive" mancasse fin dal principio, né risulta che l'eccezione sia mai stata sollevata in alcuna delle fasi di merito; - che il primo e il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati; - che al riguardo deve ribadirsi il consolidato principio, per il quale, allorquando il giudice di primo grado abbia - come nella specie - pronunciato nel merito, affermando così, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intenda contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l'esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (Sez.

U n. 2067/2011; conforme, fra le più recenti, Cass. n. 2605/2018); - che sono invece fondati, e devono essere accolti, il terzo e il quarto motivo, anch'essi da esaminarsi congiuntamente per connessione; - che infatti la Corte territoriale non ha esaminato il quadro normativo di riferimento nella fattispecie concreta (in particolare, le disposizioni della I. n. 150/2000, peraltro anche oggetto di esplicito richiamo nell'atto introduttivo del giudizio, e principalmente quelle tra esse che definiscono gli ambiti rispettivi della comunicazione e della informazione negli enti pubblici); - che inoltre la Corte non ha esaminato, nei rispettivi contenuti, e confrontato fra di loro le declaratorie delle categorie professionali in discussione, al fine di individuarne i tratti distintivi e qualificanti e stabilire di conseguenza, alla luce del materiale istruttorio, la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione del superiore inquadramento richiesto: ciò che si pone in chiaro contrasto con il consolidato, oltre che risalente, orientamento, per il quale, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda:

Cass. n. 12325/2003 e successive numerose conformi; ritenuto pertanto che, accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, l'impugnata sentenza n. 327/2015 della Corte di appello di Bari deve essere cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuovo esame della fattispecie, si atterrà al richiamato principio di diritto, esaminando il quadro normativo e compiendo gli accertamenti in fatto necessari p.q.m. La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 9 febbraio 2021. likrOt040013iaidlirA: