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Ordinanza — n. 33207/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling direct insurance producers are exempt from separate management registration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33207/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that exempted direct insurance producers from mandatory registration in the separate management. The INPS argued that the collective agreement and relevant laws required all producers to register, while the lower court held that only those working through agents must register. The court affirmed this distinction, stating that the legislative intent specifically excludes direct producers from the separate management obligation.

Regesto Legislator

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D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2; L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26: The obligation to register in the separate management for insurance producers applies exclusively to those operating through agents or sub-agents, explicitly excluding those who work directly for insurance companies.

Parole chiave

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insurance producers registration separate management obligation direct company relationship collective agreement interpretation INPS contribution rules obbligo contributivo partecipazione alle spese dell'assicurato attività sottoposta a contribuzione

Disposizioni normative citate

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D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2
3, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25 maggio 1939, per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, (conv.
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26
160 del 1975, art. 29, e alla L.
L. n. 613 del 1966, art. 1
326/2003), in relazione alla L. n. 613 del 1966, art. 1, alla L.
L. n. 160 del 1975, art. 29
1, alla L. n. 160 del 1975, art. 29, e alla L.
L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202
29, e alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, della L.
L. n. 88 del 1989, art. 49, comma 1, lett. d)
88 del 1989, art. 49, comma 1, lett.
Contratto collettivo corporativo 25 maggio 1939
3, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25 maggio 1939, per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e del D.L.
art. 360 c.p
21336-2018 con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1768 del 2018
Cass. n. 30554 del 2018
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 21336-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati CARLA 2021 D'ALOISIO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, 2630 ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO;r.g. n. 21336-2018 - ricorrente - contro CIPOLLA ELEONORA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI n. 47, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARMANDO TURSI, MARIALUCREZIA TURCO, SILVIA LUCANTONI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5705/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/01/2018 R.G.N. 3918/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott.

DANIELA CALAFIORE. RILEVATO CHE: la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri, ha dichiarato insussistente l'obbligo, in capo ad Eleonora Cipolla, di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall'INPS in relazione all'attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di una società assicurativa; avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, sulla base di un unico motivo; Eleonora Cipolla ha resistito con tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria;

CONSIDERATO CHE:r.g. n. 21336-2018 con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25 maggio 1939, per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, (conv. con L. n. 326/2003), in relazione alla L. n. 613 del 1966, art. 1, alla L. n. 160 del 1975, art. 29, e alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, della L. n. 88 del 1989, art. 49, comma 1, lett. d), per avere la Corte di merito ritenuto che l'obbligo di iscrizione presso la Gestione commercianti sussisterebbe soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un'agenzia di assicurazioni e non anche per coloro che svolgono l'attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni; il motivo è infondato, dovendosi, nel caso in esame, dare continuità al principio secondo cui l'obbligo di iscrizione di cui al cit.

D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma soltanto quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018); il superiore principio è stato ribadito anche a fronte dell' ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018); in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in virtù del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per cassazione;r.g. n. 21336-2018 in considerazione dell'esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, co