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Ordinanza — n. 33191/2021 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses Ministry's appeal, upholding teacher's right to reinstatement despite prior omission of renewal requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33191/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the Ministry's appeal against a lower court ruling that reinstated a teacher in the 2011-2014 academic year. Although the Ministry argued that regulations barred reinstatement for those who previously failed to submit renewal requests, the court found this interpretation incompatible with the governing law. The decision affirmed that the statutory right to reinstatement with accumulated points remains valid even when administrative decrees attempt to restrict such reinstatements.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 1-bis del d.l. 97/2004; Art. 1 comma 695 L. 296/2006: The transformation of permanent into exhausted lists did not abrogate the statutory right for cancelled teachers to be reinstated with their original score, rendering administrative decrees prohibiting such reinstatements due to prior omission inapplicable.

Parole chiave

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teacher reinstatement exhausted lists permanent lists administrative omission statutory continuity public service law academic year ricollocamento in un istituto

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 1-bis del d.l. 97/2004 conv. in L. 143/04
la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 1-bis e co.
Art. 1 comma 695 L. 296/2006
la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 1-bis e co.
Art. 118 co.1 disp. att. c.p.c.
escludeva la possibilità di ulteriori inserimenti; il motivo è infondato, dovendosi dare continuità, anche ai sensi dell'art. 118, co.1, disp.

Giurisprudenza citata

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Cass. 28 maggio 2020, n. 10221
235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato a causa dell'omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza» (Cass. 28 maggio 2020, n. 10221; Cass.
Cass. 27 novembre 2017, n. 28250
10221; Cass. 27 novembre 2017, n. 28250), sol precisandosi che la disapplicazione nel caso di specie riguarda il d.m.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 13898-2016 proposto da: MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12; - ricorrente - contro 2021 ALTIERI ANNAMARIA, domiciliata in ROMA, PIAllA 2919 CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato ROCCO CARABBA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 305/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 24/03/2016 R.G.N. 644/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott.

ROBERTO BELLE'. A RITENUTO CHE Annamaria Altieri, già iscritta nelle graduatorie permanenti del personale docente della scuola materna, per il biennio 2007/2009, non presentava più domanda di aggiornamento o permanenza per il biennio 2009/2011, mentre richiedeva poi il suo reinserimento per il triennio 2011/2014, che le veniva denegato, sul presupposto che non fossero ammessi nuovi inserimenti o reinserimenti di chi precedentemente fosse stato cancellato per mancata proposizione della necessaria richiesta; la Corte d'Appello di L'Aquila, riformando la pronuncia del Tribunale di Pescara, ha accolto la domanda giudiziale della docente di reinserimento per il triennio 2011/2014; avverso tale sentenza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito da controricorso di Annamaria Altieri, poi illustrato da memoria;

CONSIDERATO CHE l'unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 1-bis e co. 4 del dl. 97/2004 conv. in L. 143/04, dell'art. 1, comma 695, L. 296/2006 nonché violazione e/o falsa applicazione dei dd.mm. 42/2009 e 44/2011, sostenendo che il co. 1-bis sarebbe applicabile soltanto alle graduatorie permanenti, mentre il reinserimento richiesto riguardava le graduatorie ad esaurimento, rispetto alle quali il co. 4 cit. escludeva la possibilità di ulteriori inserimenti; il motivo è infondato, dovendosi dare continuità, anche ai sensi dell'art. 118, co.1, disp. att. c.p.c., al principio per cui «la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione.

Va conseguentemente disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato a causa dell'omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza» (Cass. 28 maggio 2020, n. 10221; Cass. 27 novembre 2017, n. 28250), sol precisandosi che la disapplicazione nel caso di specie riguarda il d.m. 44/2001, di tenore analogo, nella parte che interessa, al d.nn. 235 cit.; al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Rocco Carabba. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 30.9.2021. Il Presidente dott. Antonio Manna iLk R, FUNZIONARI I e i è IZIARIO Maria r coia 11 Funzionario Giudiziario Depositato in QRcelIeria oggi, 1.0 NO