Court dismisses teacher's appeal, ruling permanent list rules apply to reinsertion requests despite list type change.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court rejected the Ministry's cassation appeal against a lower court ruling that allowed a teacher's reinsertion into the permanent roster. The teacher had previously failed to request updates or retention, leading to her cancellation, but later sought reinsertion for a subsequent period. The court held that the statutory rule permitting reinsertion of cancelled teachers remained valid even after the permanent list was transformed into an exhausted list, thereby invalidating the administrative order blocking her request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 1-bis del d.l. 97/2004; Art. 1 comma 605 della legge n. 296/2006: The transformation of permanent teacher rosters into exhausted lists does not abrogate the provision allowing cancelled teachers to be reinserted with their original score.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 10112-2016 proposto da: MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PERIL MOLISE, e per L'AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO (già USP DI CAMPOBASSO), in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano 2021 in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12; 2918 - ricorrenti - contro GIGLIO MONICA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO 31 (STUDIO SCOCCINI & ASSOCIATI), presso lo studio dell'avvocato MARINA GENTILE, rappresentata e difeso dall'avvocato MARIO MARIANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 256/2015 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 29/01/2016 R.G.N. 106/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott.
ROBERTO BELLE'. RITENUTO CHE Monica Giglio, iscrittasi nelle graduatorie permanenti del personale docente della scuola primaria - III fascia per il biennio 2007/2009, non presentava più domanda di aggiornamento o permanenza per il biennio 2009/2011, mentre richiedeva poi il suo reinserimento per il triennio 2011/2014, che le veniva denegato, sul presupposto che non fossero ammessi nuovi inserimenti o reinserimenti di chi precedentemente fosse stato cancellato per mancata proposizione della necessaria richiesta; il Tribunale di Campobasso prima e poi la Corte d'Appello della stessa città ritenevano la fondatezza della domanda giudiziale proposta dalla docente, per il reinserimento relativamente al triennio 2011/2014, che veniva quindi accolta; avverso la sentenza dela Corte d'Appello, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in una con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise e con l'Ambito Territoriale Provinciale di Campobasso hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito da controricorso di Monica Giglio, poi illustrato da memoria;
CONSIDERATO CHE l'unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 1-bis e co. 4 del d.l. 97/2004 conv. in L. 143/04, dell'art. 1, comma 695, L. 296/2006 nonché violazione e/o falsa applicazione dei dd.mm . 42/2009 e 44/2011, sostenendo che il co. 1-bis sarebbe applicabile soltanto alle graduatorie permanenti, mentre il reinserimento richiesto riguardava le graduatorie ad esaurimento, rispetto alle quali il co. 4 cit. escludeva la possibilità di ulteriori inserimenti; iI motivo è infondato, dovendosi dare continuità, anche ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., al principio per cui «la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione.
Va conseguentemente disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato a causa dell'omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza» (Cass. 28 maggio 2020, n. 10221; • Cass. 27 novembre 2017, n. 28250), sol precisandosi che la disapplicazione nel caso di specie riguarda il d.m. 44/2001, di tenore analogo, nella parte che interessa, al d.m. 235 cit.; al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Mario Mariano. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 30.9.2021. Il Presidente dott. Antonio Manna IL FUNZIONA I71, ARTO Maria acoia 11 Funzionario Giudiziario Depositato io, ngolleria o