Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and exceeding scope of review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the company to pay the employee's legal fees. The court found the appellant's arguments generic and failed to address specific legal errors, while also noting the request for installment payments exceeded the scope of the cassation review. Consequently, the lower court's decision upholding the employee's gross salary claim was maintained.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360bis c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: Cassation appeals must be specific and within the scope of the devolutive review; generic arguments or requests exceeding the factual scope of the contested judgment render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RDINANZA sul ricorso 17030-2018 proposto da: GENERAL RICAMBI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI LISIPPO 123, presso lo studio dell'avvocato GABRIELLA STASI, rappresentata e difesa dagli avvocati FERNANDO BARBARA, CLAUDIO RIZZELLI; - ricorrente - contro CAMISA COSIMO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTO GUBELLO, ALESSANDRA GIURGOLA; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3141/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 22/01/2018 R.G.N. 1300/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere Dott.
ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RG 17030/2018 RILEVATO CHE 1. con sentenza 22 gennaio 2018, la Corte d'appello di Lecce rigettava l'appello di General Ricambi s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua opposizione al decreto dello stesso Tribunale con il quale Cosimo Camisa le aveva ingiunto il pagamento della somma di C 40.897,97 per retribuzione dei mesi di ottobre e novembre 2012 e T.f.r.;
2. essa riteneva, come già il primo giudice, la spettanza della somma pretesa dal lavoratore, documentata da buste paga specificamente compilate e neppure contestate, nell'ammontare al lordo delle ritenute, come corretto nell'ipotesi di non tempestivo adempimento della prestazione retributiva, essendosi la società datrice resasi disponibile ad un pagamento rateale al netto delle ritenute;
3. con atto notificato il 18 maggio 2018, la società ricorreva per cassazione avverso la predetta sentenza con due motivi, cui il lavoratore resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell'art. 380bisl c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente deduce violazione della legge 92/2012 e dell'art. 23, primo comma d.p.r. 600/1973, per erronea condanna al pagamento dell'emolumento retributivo al lordo, anziché al netto dei contributi previdenziali (per cui l'Inps consenziente, con propria circolare n. 269/1995, alla ripartizione tra datore di lavoro e lavoratore anche in caso di tardivo pagamento) e delle ritenute fiscali, per le onerose conseguenze anche penali per il datore di lavoro in caso di mancato versamento, anche in riferimento ad anticipazione di prestazioni a carico dell'ente previdenziale (primo motivo); violazione della legge 92/2012 e dell'art. 23, primo comma d.p.r. 600/1973 sotto il profilo motivo, per omesso esame della richiesta della società di un adempimento rateale del proprio debito nei confronti del lavoratore, in una prospettiva conciliativa per le serie difficoltà economiche non considerate dalla Corte territoriale (secondo motivo);
2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili; RG 17030/2018 3. in via di premessa, deve essere ribadito, con effetto di inammissibilità ai sensi dell'art. 360bis c.p.c. (Cass. s.u. 21 marzo 2017, n. 7155; Cass. 28 dicembre 2020, n. 29629), l'orientamento di questa Corte, consolidato nel ritenere che l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive debbano essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore: e ciò perché la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli; mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro può procedere, ai sensi dell'art. 19 I. 218/1952, alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (Cass. 28 settembre 2011, n. 19790;
Cass. 13 febbraio 2013, n. 3525; Cass. 14 settembre 2015, n. 18044; Cass. 15 luglio 2019, n. 18897); 3.1. inoltre, i due motivi sono assolutamente generici, in violazione della prescrizione dell'art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che ne esige l'illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202;
Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 23 gennaio 2019, n. 1845): essi si limitano, infatti, ad una sostanziale reiterazione di argomentazioni già disattese dalla Corte territoriale in motivati passaggi (in particolare ai penultimi capoversi di pgg. 2 e 3 della sentenza), senza alcuna loro puntuale confutazione; 3.2. infine, la denunciata mancata considerazione della richiesta di adempimento rateale (in realtà pure valutata come inconferente sul piano del diritto: così al penultimo capoverso della parte motiva di pg. 3 della sentenza) neppure configura un fatto storico: sicché, essa eccede il rigoroso ambito devolutivo introdotto dal novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053;
Cass.10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439); RG 17030/2018 4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e , accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 14 settembre 2021 Il Presidente (dott. Giuseppe Bronzini)