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Ordinanza — n. 33153/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Ministry appeal, ruling military service counts for school entry quotas regardless of employment status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33153/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Ministry of Education's appeal against a lower court ruling that granted Antonio Bianco points for his military service. While the Ministry argued regulations limited such credit to service performed while already employed, the court clarified that general competition rules require mandatory service to be valued for access to teaching roles. Consequently, the court held that administrative decrees restricting this valuation were illegitimate and inconsistent with the broader legal framework.

Regesto Legislator

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Art. 485, co. 7 d. Igs. 297/1994; Art. 2050 d.lgs. 66/2010: Mandatory military service and equivalent civil service are always evaluative for access to public roles via exhaustive graduators, regardless of whether performed during an existing employment contract, rendering administrative decrees limiting this scope illegitimate.

Parole chiave

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military service evaluation school entry quotas exhaustive graduators public employment access administrative regulation illegitimacy servizio militare diritto disciplinare militare degradazione militare

Disposizioni normative citate

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Art. 485, co. 7 d. Igs. 297/1994
235/2014, che ne aveva ristretto l'effetto al solo servizio militare svolto in costanza di nomina in ruolo; il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre il Bianco è rimasto intimato; CONSIDERATO CHE con l'unico motivo il MIUR adduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 485 d.
Art. 2050 d.lgs. 66/2010
485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co.
Art. 118, co. 1 disp. att. c.p.c.
ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e da aversi per richiamato ai sensi dell'art. 118, co.
Art. 52 Cost.
Art. 2050, co. 2 d.lgs. 66/2010
485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co.
art. 52 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. 2 marzo 2020, n. 5679
66 del 2010» (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679); disciplina che - si è detto nella citata pronuncia - va apprezzata attraverso «una lettura integrata dei primi due commi dell'art.
Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343
Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); nulla sulle spese, in quanto il Bianco è rimasto intimato e non ha svolto attività difensiva;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 29807-2017 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - ricorrente - 2021 contro 1617 BIANCO ANTONIO; - intimato - avverso la sentenza n. 1257/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/06/2017 R.G.N. 1620/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott.

ROBERTO BELLE'.R. G. n. 29807/2015 RITENUTO CHE la Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto di Antonio Bianco alla valutazione nell'ambito delle graduatorie scolastiche per l'immissione in ruolo ed il conferimento di supplenze del servizio militare di leva, dal medesimo prestato prima del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento; la Corte di merito riteneva che, a fondamento della pretesa, potesse richiamarsi l'art. 485, co. 7, d.

Igs. 297/1994, non limitabile nella sua portata generale dal D.M. 235/2014, che ne aveva ristretto l'effetto al solo servizio militare svolto in costanza di nomina in ruolo; il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre il Bianco è rimasto intimato; CONSIDERATO CHE con l'unico motivo il MIUR adduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 485 d. Igs. 297/1994, sul presupposto che tale norma dovrebbe essere riferita al solo servizio militare prestato in costanza di nomina in ruolo; il ricorso è infondato, sebbene l'argomentazione in diritto della Corte territoriale debba ricevere integrazione nei termini che seguono; questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e da aversi per richiamato ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., che, anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., «il punteggio per il servizio dí leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010» (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679); disciplina che - si è detto nella citata pronuncia - va apprezzata attraverso «una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050», tale per cui «il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali»; lungo questa linea interpretativa, l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un R.

G. n. 29807/2015 principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi infine disapplicare, perché illegittimo, l'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v.

Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); nulla sulle spese, in quanto il Bianco è rimasto intimato e non ha svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28.4.2021. Il Presidente dott. Paolo Negri Della Torre ef „ DEPOS