Italian Supreme Court dismisses pension appeal for failure to cite specific lower court requests in cassation petition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the petitioner failed to explicitly cite the specific requests made to the lower courts in the appeal document. The petitioner argued that the first-instance court omitted to rule on benefits under Law 140/1985 and that the second-instance court ignored a three-year statute of limitations issue. The court ruled that such omissions in the cassation petition render the grievances inadmissible as they do not meet the strict procedural requirements for citing lower court proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 38 D.L. 98/2011: A cassation complaint is inadmissible if it fails to explicitly cite the specific requests made to the lower courts in the appeal document, as the omission of these precise references prevents the court from verifying the necessity of a ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 22873-2015 proposto da: ZAMINGA LEONARDO ANTONIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO NATALE; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in 2021 persona del Presidente e legale rappresentante pro 1455 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 910/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 22/05/2015 R.G.N. 1275/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 22.5.2015, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Leonardo Antonio Zaminga volta a conseguire le differenze economiche sulla pensione diretta conseguenti alla rideterminazione del rateo pensionistico a calcolo con l'inclusione degli aumenti previsti per la perequazione automatica, in applicazione dell'art. 6, d.l. n. 463/1983 (conv. con I. n. 638/1983), e dell'art. 19, I. n. 153/1969, a seguito della soppressione del trattamento minimo già corrispostogli sulla pensione medesima in conseguenza dell'attribuzione di trattamento pensionistico estero; che avverso tale pronuncia Leonardo Antonio Zaminga ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la Corte di merito deciso sull'ulteriore richiesta formulata nell'atto introduttivo del giudizio e debitamente riproposta in appello, concernente l'applicazione dei benefici di cui agli artt. 3 e 5, I. n. 140/1985, sul presupposto che «la pensione in godimento, con il cumulo del pro-rata, alla decorrenza originaria era superiore al trattamento minimo» (così il ricorso per cassazione, pag. 5); che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte territoriale esaminato il motivo di gravame concernente l'avvenuta applicazione da parte del primo giudice della decadenza triennale ex art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011); che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 4, I. n. 140/1985, per non avere la Corte di merito ritenuto che «l'aumento mensile previsto dal comma 1 della legge 140/85 [sic] è determinato, per le pensioni concesse in convenzione internazionale con il cumulo della contribuzione estera e italiana [sic]; tali aumenti si applicano sull'importo della pensione mensile non integrata spettante al 31.12.1984, rideterminata dalla decorrenza originaria, ex articolo 6 comma 6 ovvero della legge 638/83 [sic], con le percentuali di rivalutazione previste per i trattamenti minimi di pensione» (così il ricorso per cassazione, pag. 9); che, con riguardo al primo motivo, va ribadito che, affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte (cfr. fra le tante Cass. nn. 15367 del 2014 e 20924 del 2019);che, nella specie, né il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, da cui in ipotesi avrebbe dovuto evincersi l'avvenuta proposizione della domanda di applicazione dei benefici di cui alla legge n. 140/1985, né quello dell'atto di appello, dal quale evincere che la medesima era stata riproposta in sede di gravame, risultano trascritti nel ricorso per cassazione, nemmeno nelle parti necessarie a dare alla censura un non opinabile fondamento fattuale, né si è indicato in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte essi sarebbero attualmente reperibili; che l'inammissibilità del primo motivo determina l'assorbimento del terzo, siccome concernente il merito della medesima questione; che anche il secondo motivo è inammissibile, essendosi chiarito che la censura di omesso esame circa un fatto decisivo non può concernere l'omesso esame di un motivo di appello, necessitando all'uopo la denuncia di nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass.
S.U. n. 17931 del 2013 e succ. conf.); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile; che nulla va pronunciato sulle spese ex art. 152 att. c.p.c.; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 2