Cassation court dismisses appeal against INPS unemployment benefit due to procedural inadmissibility and lack of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Porzia Petrillo's appeal against a lower court ruling that denied her unemployment benefits for 2003. The appellant argued violations of procedural codes regarding evidence admission and testimonial records, while INPS contended the claim was barred by untimely challenges to the employment termination. The court dismissed the appeal because the claim was procedurally inadmissible due to the failure to timely challenge the employment disavowal and the absence of required financial documentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112, 115, 116 c.p.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 152 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to address the specific grounds of the contested judgment, particularly regarding the timeliness of challenging the underlying employment relationship.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3720-2016 proposto da: PETRILLO PORZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA,66, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, 2021 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 2646 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO; - controri corrente - avverso la sentenza n. 950/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 08/09/2015 R.G.N. 580/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA. A Adunanza camerale del 17 settembre 2021 - Pres. Bronzini, rel. Buffa - n. 24 - Petrillo contro INPS Con sentenza del 8.9.15, la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede del 2014, che aveva dichiarato ripetibile da somma di euro 2627 erogata dall'INPS alla signora Petrillo a titolo di indennità di disoccupazione per l'anno 2003. In particolare, la corte territoriale ha rilevato che il disconoscimento del lavoro per il 2003 non era stato impugnato tempestivamente e che il richiamo ad atti istruttori di altro processo era ininfluente sia per l'assenza di impugnazione di tempestiva del disconoscimento sia per assenza di compiuta produzione documentale.
Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per tre motivi, cui resiste l'INPS con controricorso. Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 112 -115 -116- 244 codice di procedura e 2697 codice civile nonché vizio di motivazione in ordine al diniego di ammissione dei mezzi istruttori. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 112 -115 -116 codice di rito e 2697 codice civile, per mancata considerazione dei verbali delle prove testimoniali ritualmente prodotte. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 152 attuazione per codice di procedura civile, per mancata considerazione della nota di iscrizione a ruolo che conteneva dichiarazione reddituale che avrebbe impedito la condanna alle spese.
Il ricorso nei primi due motivi è inammissibile in quanto non si parametra alla sentenza, che è basata sulla non tempestiva impugnazione del disconoscimento del rapporto di lavoro. Inammissibile anche il motivo relativo alle spese per violazione della autosufficienza, non essendo trascritta la nota di iscrizione a ruolo che conterrebbe la dichiarazione reddituale, dichiarazione in ogni caso non riportata nella sede appropriata prevista dalla legge e peraltro neppure riproposta in questa sede di legittimità. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per Compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 settembre 2021.
Il Presidente Giusepp