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Ordinanza — n. 33050/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders INPS to register engineer in separate management as other contributions lack pension coverage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33050/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the lower court's decision that exempted an engineer from INPS separate management registration. The INPS argued the engineer's Inpdap membership covered unrelated employment, while the engineer claimed his Inarcassa payments provided sufficient pension protection. The court ruled that only contributions capable of establishing a pension benefit exclude the registration obligation, finding the engineer's payments did not meet this standard.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995; Art. 1, comma 1, del D.Lgs. 253/2000: The obligation to register in the separate management persists when other mandatory contributions fail to establish a pension benefit for the autonomous worker.

Parole chiave

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separate management registration autonomous worker pension Inpdap membership exclusion Inarcassa contribution validity INPS statutory obligation arretrati di contributi finanziamento della previdenza professionale contributo per l'assistenza

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995
Art. 1, comma 1, del D.Lgs. 253/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 30344 del 18/12/2017, Rv. 646559
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 1730-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati 2021 CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, 2591 ANTONINO SGROI; - ricorrenti - contro ARZENI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAllA MAllINI 27, presso lo studio dell'avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO LA MONACA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 542/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 06/07/2015 R.G.N. 1099/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 15 settembre 2021 - Pres. Serrino, rel. Buffa - INPS c. Arzeni Con sentenza 6.7.15 la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza del 31.10.14 del tribunale di Verbania, che aveva dichiarato l'ingegnere Arzeni non tenuto al versamento di euro 8779 richiesti dall' INPS per contributi e sanzioni 2005 e non tenuto all'iscrizione alla gestione separata Inps, in quanto già iscritto ad INPDAP e (per il solo contributo integrativo) ad Inarcassa. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, cui resiste il contribuente con controricorso.

Il ricorso è fondato. Come correttamente rilevato dall'INPS, l'iscrizione all'Inpdap riguarda altra attività lavorativa subordinata e non riguarda l'attività autonoma, per la quale il professionista versa solo un contributo integrativo ad Inarcassa, senza che ciò dia luogo a tutela assicurativa. In tale contesto, questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 30344 del 18/12/2017, Rv. 646559 - 01, ed altre successive conformi) ha già ritenuto che gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in quanto secondo la "ratio" dell'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata, con rinvio alla medesima corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 settembre 2021. Il Presidente Umberto Berrino