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Ordinanza — n. 33048/2021 — snciv Generato dall'IA

Court orders INPS registration for engineers/architects excluded from INARCASSA, rejecting integrative contribution as insufficient for mandatory INPS enrollment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33048/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the appellate judgment that exempted engineers and architects from mandatory INPS registration when they could not join INARCASSA. The INPS argued that the integrative contribution paid to INARCASSA did not constitute a qualifying pension benefit under the relevant statutes. The court ruled that only contributions creating a direct pension entitlement satisfy the legislative intent, thereby mandating INPS enrollment for these professionals.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 26, I. n. 335/1995; Art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011: Engineers and architects unable to join INARCASSA must register with INPS because the integrative contribution lacks the pension benefit nature required to exclude the mandatory registration obligation.

Parole chiave

Generato dall'IA
INPS mandatory registration engineers and architects INARCASSA exclusion integrative contribution pension benefit nature social security obligation contributory rights suddivisione della previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 26, I. n. 335/1995
che, con l'unico motivo del ricorso principale, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, e dell'art.
Art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011)
335/1995, e dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), entrambi in relazione agli artt.
Art. 3, I. n. 179/1958
Art. 10 e 21, I. n. 6/1981
Art. 7, 23 e 37 dello Statuto INARCASSA

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21829 del 2007
Cass. n. 30344 del 2017
contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass.
Cass. nn. 32166 del 2018
Cass. n. 5826 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13665-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO;- ricorrenti - contro D'AMICO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GRIECO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO GIORDANO; - controricorrente - nonchè contro INARCASSA, (già CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONSTI); - intimata - E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA NUMERO DI R.G. proposta da:

INARCASSA, (già CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONSTI), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato ALESSANDRO NICOLODI; - ricorrente successivo - contro D'AMICO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GRIECO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO GIORDANO; - con troricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 1592/2015 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 25/11/2015 R.G.N. 446/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 25.11.2015, la Corte d'appello di Messina ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato insussistente l'obbligo dell'ing. Giuseppe D'Amico di iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS in relazione all'attività libero-professionale svolta con decorrenza dall'1.1.2006; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l'ing. Giuseppe D'Amico ha resistito con controricorso; che avverso la medesima sentenza l'INARCASSA ha proposto ricorso incidentale adesivo, anch'esso fondato su un motivo, rispetto al quale l'INPS e l'ing.

D'Amico sono rimasti intimati; che l'ing. D'Amico ha depositato memoria;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo del ricorso principale, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, e dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), entrambi in relazione agli artt. 3, I. n. 179/1958, 10 e 21, I. n. 6/1981, e 7, 23 e 37 dello Statuto INARCASSA approvato con decreto interministeriale 20.12.1995, n. 1189700, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all'INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;che le medesime ragioni di doglianza sono addotte dall'INARCASSA nel ricorso incidentale adesivo, da reputarsi proprio per ciò tempestivo in ragione della sua proposizione entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale (Cass. n. 21829 del 2007); che, ciò premesso, le doglianze sono fondate, essendo ormai consolidato il principio secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 32166 del 2018 e 5826 del 2021); che, non essendosi la Corte territoriale attenuta all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catania, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M.La Corte accoglie i ricorsi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Catania, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 15.9.2021. IL PRESIDENTE