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Ordinanza — n. 33044/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses preliminary ruling request for EU discrimination check on teacher tenure bands, allowing main trial to proceed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33044/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Ministry's request to suspend the trial for a preliminary ruling on EU law regarding teacher tenure bands. The lower court had declared the collective agreement clause discriminatory between fixed-term and permanent staff, triggering an extraordinary procedure under Article 64 of Legislative Decree 165/2001. The Supreme Court held that the specific conditions for this extraordinary procedure were not met because the collective agreement was clear and no serious interpretative doubt existed.

Regesto Legislator

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Art. 64 d. Igs. 165/2001; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The extraordinary preliminary ruling procedure is not activated when the collective agreement is clear and no serious interpretative doubt exists regarding EU non-discrimination rules, requiring the main trial to proceed on the merits.

Parole chiave

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preliminary ruling procedure EU non-discrimination collective agreement validity tenure bands fixed-term vs permanent staff extraordinary procedure interpretative doubt classe di stipendio

Disposizioni normative citate

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Art. 64 d. Igs. 165/2001
il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (d'ora in poi: MIUR) ha proposto ricorso immediato ai sensi dell'art. 64 d. Igs. 165/2001 con due motivi, resistiti dalla controparte con controricorso; CONSIDERATO CHE 1.V R.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
16026/2019 con il primo motivo il MIUR adduce la violazione e/o falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art.
Art. 2, co. 2 e 3 C.C.N.L. comparto scuola 4 agosto 2011
Igs. 297/1994 e dell'art.
Artt. 1362, 1363 e 1364 c.c.
comparto scuola del 4 agosto 2011, nonché degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c.; il secondo motivo denuncia invece, sempre ai sensi dell'art.
Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
3 c.p.c., la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nonché degli artt.
Artt. 485, 489 e 569 d. Igs. 297/1994
Art. 2697 c.c.
art. 64 d.p.r. 165/2001
del 4.8.2011, con il quale è stata eliminata la prima fascia, modificandosi così la cadenza dell'anzianità (divenuta 0-8; 9-14 etc.); il Tribunale di Torino, ritenuta la sussistenza dei relativi presupposti, ha impostato procedimento ex art. 64 d.p.r.
art. 2697 c.c
art. 1339 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. 12328/2008
Cass. 25 novembre 2005, n. 24865
64 è del tutto eccezionale e non tollera interpretazioni estensive (Cass. 25 novembre 2005, n. 24865; analogamente, poi, in ordine di tempo, Cass.
Cass. 21 febbraio 2008, n. 4505
24865; analogamente, poi, in ordine di tempo, Cass. 21 febbraio 2008, n. 4505; Cass.
Cass. 2 marzo 2009, n. 5025
4505; Cass. 2 marzo 2009, n. 5025; Cass.
Cass. 19 marzo 2010, n. 6748
5025; Cass. 19 marzo 2010, n. 6748; v.
Cons. Stato, Sez. III, 31 ottobre 2014, n. 5414
Cass. 5 marzo 2008, n. 5950
Cass. 14356/2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 16026-2019 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - ricorrente - 2021 contro 1618 LAGANA' TIZIANA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLOTTA PERSICO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 429/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 12/03/2019 R.G.N. 3389/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott.

ROBERTO BELLE'.R. G. n. 16026/2019 RITENUTO CHE 1. Tiziana Laganà, già docente a tempo determinato e poi transitata in ruolo, ha agito davanti al Tribunale di Torino per far accertare il diritto al corretto inquadramento di anzianità, secondo la cadenza temporale delle corrispondenti fasce retributive (0-2; 3-8; 9-14 etc.) preesistenti, rispetto alle modifiche apportate con il C.C.N.L. del 4.8.2011, con il quale è stata eliminata la prima fascia, modificandosi così la cadenza dell'anzianità (divenuta 0-8; 9-14 etc.); il Tribunale di Torino, ritenuta la sussistenza dei relativi presupposti, ha impostato procedimento ex art. 64 d.p.r. 165/2001 coinvolgendo le parti sindacali ed ha quindi provveduto con sentenza non definitiva, dichiarando la nullità dell'art. 2, co. 2 e 3 del CCNL comparto scuola 4 agosto 2011 nella parte in cui prevedono il mantenimento delle fasce di anzianità preesistenti per il solo personale a tempo indeterminato e non per il personale a tempo determinato che abbia maturato la medesima anzianità di servizio; il Tribunale ha ritenuto che tale conclusione fosse resa necessaria dall'osservanza della norma imperativa di cui all'art. 6 d.

Igs. 368/2001, di derivazione eurounitaria, nonché dall'assenza di ragioni obiettive idonee a giustificare la disparità di trattamento;

2. il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (d'ora in poi: MIUR) ha proposto ricorso immediato ai sensi dell'art. 64 d. Igs. 165/2001 con due motivi, resistiti dalla controparte con controricorso; CONSIDERATO CHE 1.V R. G. n. 16026/2019 con il primo motivo il MIUR adduce la violazione e/o falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 2, co. 2 e 3 C.C.N.L. comparto scuola del 4 agosto 2011, nonché degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c.; il secondo motivo denuncia invece, sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nonché degli artt. 485, 489 e 569 d.

Igs. 297/1994 e dell'art. 2697 c.c.; Il Ministero sostiene in sostanza, da diversi punti di vista, che la ragione obiettiva atta a giustificare il diverso trattamento è da individuare nel piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato, finanziariamente non sostenibile, se non riducendo l'incidenza dell'anzianità per i neoassunti; Il MIUR rimarca altresì come, in un'ottica di bilanciamento, diverso era da ritenere l'affidamento maturato dai docenti già di ruolo, con riguardo al mantenimento delle fasce preesistenti, rispetto al sacrificio richiesto ai docenti precari - consistente nella riduzione delle fasce stipendiali nei loro confronti - tanto più che tale sacrificio poteva considerarsi compensato dal suddetto piano straordinario di assunzioni;questa S.C. ha già deciso analoghe controversie affermando (v.

Cass.23 dicembre 2020, n. 29455) i seguenti principi che qui sono condivisi e vengono ribaditi con il richiamo, anche ai sensi dell'art. 118, co.1, disp. att. c.p.c., dei precedenti: - in tema di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi ex art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, il sindacato della Corte di cassazione, adita con ricorso immediato in base al comma 3 dello stesso art. 64, non è limitato alla decisione del giudice di merito sulla questione pregiudiziale, ma si estende, anche d'ufficio, ai presupposti di ammissibilità del subprocedimento ivi disciplinato, atteso che la sentenza della Cassazione mira alla rimozione R.

G. n. 16026/2019 "erga omnes" della situazione di incertezza sollevata e ha, ai sensi del comma 7, un'efficacia rafforzata sugli altri processi riguardanti la medesima questione, consentendo al giudice dei giudizi futuri di decidere nuovamente su di essa solo se non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte; - il procedimento di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi ex art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, che ha carattere eccezionale e non tollera interpretazioni estensive, non può essere esperito quando la clausola del contratto collettivo di cui si discute sia in contrasto con il diritto eurounitario, venendo in tal caso in rilievo non già una questione di nullità della clausola o di inserzione automatica ex art. 1339 c.c., ma di difformità della fattispecie di diritto nazionale rispetto al diritto U.E., ossia di un'antinomia normativa da risolvere mediante lo strumento della disapplicazione della norma interna, con conseguente totale mancanza del requisito di "rilevanza" che deve ricorrere perché la questione interpretativa attivi il procedimento speciale di accertamento pregiudiziale e che consiste appunto nel fatto che si debba applicare una norma interna capace di invalidare il contratto collettivo o di renderlo inefficace; una volta così definito il rapporto tra le norme di cui si assume il contrasto, ne derivano evidenti conseguenze rispetto alla questione oggetto del presente contenzioso; se infatti la fattispecie che fonda il diritto rivendicato è quella derivante dal diritto europeo e non quella derivante dal diritto interno, ciò significa che ne resta coinvolto, quanto a qualificazione giuridica, esclusivamente il diritto eurounitario e solo collateralmente il diritto interno da disapplicare, sicché non può dirsi ricorrere una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 64 cit. sul contratto collettivo;R.

G. n. 16026/2019 del resto, se si dovesse ritenere insussistente una discriminazione, neppure si potrebbe parlare di un serio e reale dubbio interpretativo (presupposto che si è visto costituire requisito del procedimento, secondo le pronunce delle Corte Costituzionale sopra citate ed anche secondo Cass. 12328/2008 cit.), in quanto la norma collettiva, la cui efficacia non è di per sé in discussione, è testualmente del tutto chiara nel riferire le regole di salvaguardia solo agli assunti a tempo indeterminato e dunque neppure da questa angolazione si potrebbero ritenere sussistenti i presupposti per una questione ex art. 64 d.

Igs. 165/2001; infine, è evidente che la fattispecie di cui all'art. 64 è del tutto eccezionale e non tollera interpretazioni estensive (Cass. 25 novembre 2005, n. 24865; analogamente, poi, in ordine di tempo, Cass. 21 febbraio 2008, n. 4505; Cass. 2 marzo 2009, n. 5025; Cass. 19 marzo 2010, n. 6748; v. anche Cons. Stato, Sez. III, 31 ottobre 2014, n. 5414 che parla in proposito di "assoluta specialità"), sicché può concludersi nel senso che il procedimento di accertamento pregiudiziale sia stato attivato per un'ipotesi rispetto alla quale esso non è previsto; pertanto, l'accertamento della discriminatorietà, in tema di raffronto tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, intesa come diversità di trattamento non legittimata dalle ragioni giustificatrici (non comparabilità/legittime ragioni di politica sociale) evidenziate dalla Corte di Giustizia, deve svolgersi, anche sotto il profilo istruttorio e del più ampio respiro che deriva dalla scansione su due gradi di giudizio, secondo le regole ordinarie; con la conseguenza, qualora tale discriminatorietà sussista, della diretta applicazione dell'effetto eurounitario della parità di trattamento oppure, qualora non sussista (per non comparabilità o per il ricorrere di un legittimo esercizio di politiche sociali) con il rigetto della domanda, ma R.

G. n. 16026/2019 esclusivamente per il ricorrere di un caso di legittimità eurounitaria dell'operato interno, nonostante il diverso trattamento applicato; in sostanza, tornando al ragionamento iniziale, viene a mancare in questo caso quel requisito di "rilevanza", da valutare come detto rispetto alla capacità di norme interne di invalidare o rendere inefficace il contratto collettivo e che deve ricorrere perché la questione interpretativa attivi il procedimento speciale di accertamento pregiudiziale (Cass. 5 marzo 2008, n. 5950 e, rispetto al procedimento ex art. 420-bis c.p.c., Cass. 14356/2014);il disconoscimento dei presupposti specifici che consentono il ricorso al procedimento di accertamento pregiudiziale comporta l'annullamento della statuizione operata dal Tribunale e il rinvio per la prosecuzione del giudizio di merito sulla base dell'inquadramento giuridico qui affermato, in forza del quale, valutata la ricorrenza o meno di una illegittima discriminazione secondo il diritto eurounitario, dovrà decidersi la causa;

P.Q.M.

decidendo sul ricorso lo accoglie nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Torino, in diversa composizione. Roma, così deciso nella camera di