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Ordinanza — n. 32949/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement; parties agreed on wage differences and litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32949/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the contentious matter ceased following a settlement agreement signed by all parties. The municipality and the social services company had appealed a lower court ruling ordering them to pay unpaid wage differences to the worker, who had initially claimed his work was disguised employment rather than collaboration. The court ruled that because the parties reached a mutual agreement covering both the wage arrears and litigation expenses, the legal dispute was resolved without a formal judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 2126 c.c.; Art. 390-bis c.p.c.: When parties reach a settlement agreement covering the disputed claims and litigation costs, the court must declare the contentious matter ceased.

Parole chiave

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settlement agreement wage differences disguised employment litigation costs cessation of matter social services company subordinate work pagamento del subappaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 2126 c.c.
art. 2126 c.c
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 13423-2015 proposto da: COMUNE DI ARIANO IRPINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato NUNZIO RIZZO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente principale - contro 2021 MANGANIELLO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO n.58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU, SAVINA BOMBOI, che lo rappresentano e difendono unitamente all'avvocato FRANCESCO CAPOBIANCO; - controricorrente - nonchè contro AZIENDA CONSORTILE PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE Al, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI N.134, presso lo Studio Legale FIORILLO E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO FONTANA; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro MANGANIELLO RAFFAELE; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 6378/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/11/2014 R.G.N. 103/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott.

ROBERTO BELLE'.V RITENUTO CHE la Corte d'Appello di Napoli, rigettando il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Ariano Irpino, ha confermato l'accoglimento della domanda con la quale Raffaele Manganiello aveva chiesto la condanna del Comune di Ariano Irpino e, in solido, dell'Azienda Consortile per la Gestione delle Politiche Sociali nei Comuni dell'Ambito Territoriale, al pagamento delle differenze retributive dovute, ai sensi dell'art. 2126 c.c., per il lavoro svolto sotto la apparente veste di collaborazione coordinata e continuativa ed in realtà di natura subordinata, dapprima presso il Comune e poi, in esito a trasferimento di attività, presso l'Azienda Consortile; il Comune di Ariano Irpino ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistito da controricorso del Manganiello e seguito da controricorso, con tre motivi di ricorso incidentale, da parte dell'Azienda Consortile;

CONSIDERATO CHE in esito alla fissazione della data per la trattazione in sede camerale del ricorso per cassazione, il Comune di Ariano Irpino e l'Azienda Consortile hanno depositato verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto anche dal lavoratore, con cui sono state definite le pretese azionate in causa, con accordo esteso anche alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità; ciò comporta la cessazione della materia del contendere, di cui non resta che dare atto, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità, come richiesto;

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese del giudizio. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22.6.2021. Il Presidente dott. Antonio Manna 71d,, LA5 DEPOSITATO IN CANCELLERI