Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32942/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Equitalia's appeal, quashing Foggia court's ruling on tax notice validity via postal service.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32942/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected Equitalia Sud S.p.A.'s first ground regarding the timeliness of the opposition notice but allowed its second ground concerning the method of service. The court found the lower court's finding of non-notification invalid because the tax notice was properly served by postal service without a judicial officer. Consequently, the judgment was quashed and remanded for retrial by a different judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 26, d.P.R. n. 602/1973; The court established that a tax notice may be validly served by the concessionary company via registered mail, perfecting the service upon receipt without requiring a judicial officer's intervention.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax notice service postal notification validity judicial officer requirement concessionary company role remand for retrial ricorso per cassazione azione di rettifica azione creditoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
Art. 617 c.p.c.
Art. 26, d.P.R. n. 602/1973
per non avere il Tribunale rilevato la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 26, d.P.R.
Art. 124 disp. att. c.p.c.
art. 124 disp. att. c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 28515 del 2017
(così Cass. n. 28515 del 2017, sulla scorta di Cass.
Cass. n. 27881 del 2008
Cass. S.U. n. 13970 del 2004
Corte cost. n. 477 del 2002
Cass. n. 6395 del 2014
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 25067-2015 proposto da: EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 10, presso lo studio dell'avvocato GEMMA PATERNOSTRO, rappresentata e difesa dall'avvocato ELENA DEL VECCHIO; - ricorrente - contro 2021 EDIL PERRUCCI DI PERRUCCI SAVINO, elettivamente 1820 domiciliata in ROMA, VIALE AFRICA 120, presso lo studio dell'avvocato MICHELA SCAFETTA, rappresentata e difesa dall' avvocato GAETANO DISTASO; - controricorrente avverso la sentenza n. 959/2015 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 23/04/2015 R.G.N. 94000085/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 23.4.2015, il Tribunale di Foggia, decidendo in sede di opposizione agli atti esecutivi, ha dichiarato inesistente la notifica della cartella esattoriale eseguita da Equitalia Sud s.p.a. nei confronti di Edil Perrucci di Perrucci Savino; che avverso tale pronuncia Equitalia Sud s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che Edil Perrucci di Perrucci Savino ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza d'interesse, in considerazione della successiva sentenza con cui il medesimo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, aveva annullato l'ordinanza ingiunzione recante intimazione di pagamento delle medesime somme oggetto d'iscrizione a ruolo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 617 c.p.c. per non avere il Tribunale rilevato la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 26, d.P.R. n. 602/1973, per avere il Tribunale ritenuto l'inesistenza della notifica in quanto non effettuata tramite ufficiale giudiziario, ma da essa stessa, in quanto concessionaria dei servizi di riscossione, mediante servizio postale; che, con riguardo all'eccezione preliminare di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse, va ricordato che affinché il giudicato esterno possa far stato in un diverso processo tra le stesse parti, la certezza della sua formazione deve essere provata attraverso la produzione della sentenza, completa della motivazione e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. (così Cass. n. 28515 del 2017, sulla scorta di Cass. n. 27881 del 2008); che, nella specie, pur avendo l'odierna controricorrente prodotto la sentenza de qua unitamente agli atti del controricorso, essa risulta sfornita dell'attestazione dell'avvenuto passaggio in giudicato, derivandone conseguentemente l'impossibilità di giudicare della sopravvenuta caducazione dell'interesse a ricorrere; che il primo motivo di censura, argomentato in relazione alla non tempestività della data di notifica della citazione in opposizione agli atti esecutivi (28.2.2013) rispetto a quella di notificazione della cartella (5.2.2013), è infondato, risultando dagli atti che l'atto di citazione è stato comunque consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica in data 25.2.2013 e dovendo ritenersi perfezionato in tale data per il notificante il procedimento notificatorio, indipendentemente dal momento in cui l'ufficiale giudiziario ha in concreto proceduto alla notifica (così Cass.

S.U. n. 13970 del 2004, sulla scorta di Corte cost. n. 477 del 2002); che il secondo motivo, viceversa, è manifestamente fondato, essendosi da tempo chiarito che la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del 10 comma dell'art. 26, d.P.R. n. 602/1973, prevede una modalità di notifica (integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale) alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione, perfezionandosi in tal caso la notifica con la ricezione del destinatario nella data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, essendo l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (Cass. n. 6395 del 2014 e innumerevoli successive conformi); che, pertanto, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Foggia, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Foggia, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 19.5.2001. IL PRESIDENTE Umberto