Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to insufficient factual summary violating procedural clarity requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a concise summary of the substantive and procedural facts as required by law. The lower court had ruled in favor of prison guards regarding their job classification, but the appellant merely reiterated the dispute without detailing the specific legal errors or referencing the contested judgment's reasoning. Consequently, the court found the appeal non-compliant with statutory requirements for clarity and autosufficiency, leading to its dismissal and the award of costs to the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 n. 3 c.p.c.; Art. 366 n. 4 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to provide a concise summary of the substantive and procedural facts, as this requirement is essential for the court to understand the grounds of the complaint and verify its admissibility.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 28658-2015 proposto da: COMUNE DI NICOTERA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO RIGA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO DI MUNDO; - ricorrente - contro 2021 CAPRINO ROCCO, CORIGLIANO MICHELE, MASSARA SALVATORE, 2447 SPOSARO FRANCESCO, domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO MOBILIO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1556/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 20/01/2015 R.G.N. 1618/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale dell'8 luglio 2021 - res. Manna, rel. Buffa rg. 28658/15 - Comune Nicotera c. Caprino +3 - causa n. 18 Con sentenza del 20.1.15, la corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del tribunale di Vibo Valentia del 2011, ha dichiarato il diritto dei lavoratori in epigrafe -già assunti come custodi di carcere mandamentale ed inquadrati nella V qualifica, e poi (a seguito della soppressione del carcere di Nicotera ove prestavano servizio) trasferiti al comune ed assegnatari di compiti operativi- all'inquadramento nella VI qualifica a decorrrere dall'1.1.98 e quindi nella categoria C del ccnI autonomie locali del 31.3.99.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto deicisivo per l'inquadramento il riferimento della norma contrattuale dell'art. 7 co. 4 del ccnI alla decorrenza dall'1.1.98, per interpretare la norma come applicabile a coloro che erano all'epoca inquadrati come custodi, a prescindere dalle mansioni (nel caso diverse e non di vigilanza) concretamente loro assegnate (solo successivamente) a seguito del passaggio al comune. Avverso tale sentenza ricorre il comune con unico motivo, cui resistono i lavoratori con controricorso. Con unico motivo di ricorso si deduce genericamente violazione di legge per aver ritenuto applicabile l'art. 7 co. 4 e 5 del contratto collettivo ed aver riconosciuto il passaggio automatico dei lavoratori nella categoria superiore.
Il ricorso è inammissibile. Invero, nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall'art. 366 n. 3 c.p.c., dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7025 del 12/03/2020, Rv. 657279 - 01;
Sez. 2 - , Sentenza n. 10072 del 24/04/2018, Rv. 648165 - 01)). Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, comma 1, n.
3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.
I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (Sez. 5 - , Sentenza n. 29093 del 13/11/2018, Rv. 651277 - 01).
Nella specie, il ricorso reca una esposizione molto sommaria ed insufficiente dei fatti e delle ragioni del contendere e, soprattutto, non si parametra alla sentenza impugnata ed alla relativa ratio decidendi, neppure richiamata: infatti, la sentenza impugnata fonda la decisione sull'interpretazione della normativa contrattuale e sulla portata da attribuire alla stessa in ordine alla decorrenza del reinquadramento dei lavoratori, laddove il ricorrente -che non deduce alcuna violazione dei canoni normativi ermeneutici- si limita a reiterare (in modo peraltro sintetico e apodittico) la contestazione dell'asserita automaticità del passaggio dei lavoratori alla categoria superiore.
Spese secondo soccombenza. Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi gEkiErt,ru. n professionali, oltre speseYal 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2021.