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Ordinanza — n. 32929/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows opposition to tax execution due to lack of prior notice, overturning lower court dismissal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32929/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation partially overturned a lower court decision dismissing Luigi Santoro's appeal against Equitalia Sud. Santoro argued that the tax authority failed to notify him before executing a lien, constituting an opposition to execution rather than a standard objection. The court held that because Santoro raised the prescription defense alongside the lack of notice, he effectively contested the creditor's right to proceed, thereby qualifying the action as an opposition to execution which is not subject to strict time limits.

Regesto Legislator

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Art. 615 c.p.c.; Art. 617 c.p.c.; Art. 307 c.p.c.; Art. 437 c.p.c.; Legge 335/1995: When a debtor raises a prescription defense alongside a claim of lack of prior notice in a tax execution context, the action is qualified as an opposition to execution rather than an objection to acts, granting it broader procedural protections.

Parole chiave

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tax execution procedure lack of prior notice prescription defense opposition to execution procedural qualification Supreme Court Cassation Equitalia Sud opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 437 c.p.c.
Art. 615 c.p.c.
Art. 617 c.p.c.
Art. 307 c.p.c.
Art. 429 c.p.c.
Legge 335 del 1995
Con il quarto motivo si deduce violazione dell'articolo 3 comma 9 legge 335 del 1995, per avere trascurato la prescrizione.
articolo 437 c.p
Con il primo motivo si lamenta violazione dell'articolo 437 c.p.c., per non avereAetto il dispositivo e la motivazione, avendo invece riservato la decisione.
articolo 307 c.p
Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 307 c.p.c., in relazione alla posizione del litisconsorte pretermesso, ritenendolo necessario.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12787-2015 proposto da: SANTORO LUIGI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato MARIO BOMBARDIERE; - ricorrente - contro EQUITALIA SUD S.P.A., Agente della riscossione 2021 tributi per la regione Calabria, in persona del 1822 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA MILLEVOI 81, presso lo studio dell'avvocato CARMELA PARISI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 992/2014 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 21/10/2014 R.G.N. 1761/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 19 maggio 2021 - Pres. Berrino, est. Buffa - Rg. 12787/15 -Santoro c. Equitalia Con sentenza del 21.10.14, il tribunale di Crotone ha rigettato -in quanto tardiva- l'opposizione avverso iscrizione ipotecaria di cui in atti, ritenendo quindi assorbita la questione sollevata dal debitore in ordine alla mancata notifica della cartella presupposta. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per 5 motivi, cui resiste Equitalia sud con controricorso. Con il primo motivo si lamenta violazione dell'articolo 437 c.p.c., per non avereAetto il dispositivo e la motivazione, avendo invece riservato la decisione.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 615 e 617 c.p.c., per avere trascurato che la parte ha contestato il diritto a procedere ad esecuzione senza previa notifica della cartella e, dunque /aveva proposto una opposizione all'esecuzione. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 307 c.p.c., in relazione alla posizione del litisconsorte pretermesso, ritenendolo necessario. Con il quarto motivo si deduce violazione dell'articolo 3 comma 9 legge 335 del 1995, per avere trascurato la prescrizione. Deve prelimianrmente rilevarsi che il ricorso è tempestivo: infatti, la sentenza risulta depositata il 21.10.14, sicché l'impugnazione andava proposta entro il termine lungo (sei mesi), che spirava il 21 aprile 2015; nel caso, il ricorso risulta affidato per la notifica il 21 stesso (mentre poi l'atto è stato ricevuto il giorno seguente).

Il primo motivo è infondato, occorrendo far riferimento al verbale di udienza (fidefacemte fino a querela di falso), dal quale risulta la decisione della controversia all'esito della camera di consiglio ed ai sensi dell'art.429 c.p.c. Il secondo e quarto motivo possono essere esaminati insieme per la loro connessione: la parte contesta (coe ser"Jo motivo) la qualificazione -data dal tribunale- della azione proposta quale opposizione agli atti e sottolinea (col quarto motivo) che davanti al tribunale è stata sollevata altresì la questione di prescrizione (che peraltro in materia è rilevabile d'ufficio in ogni stato en grado del giudizio).

Il Collegio ritiene i motivi fondati, in qantto la parte, sollevando cezione di prescrizione (anche in correlazione con l'omesk notifica della cartelal presupposta), ha in tal modo contestato il diritto del creditore a procedere all'esecuzione e dunque ha introdotto un'opposizione all'esecuzione, non soggetta ai termini ristretti (propri dell'opposizione agli atti esecutivi) applicati dalla corte territoriale. Il terzo motivo resta assorbito. In accoglimento del motivi secondo e quarto, la sentenza deve essere cassata con rinvio a diverso giudice del medesimo tribunale, anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il secondo e quarto motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa i a diverso giudice del medesimo tribunale, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2021. Il Presidente Umberto Berrino IL CANCELLIERE ESPERTO Dott. Enri