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Sentenza — n. 32927/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for attempting to re-evaluate facts rather than citing a decisive omitted document.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32927/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the applicant's complaint regarding the lower court's failure to examine a specific document was merely a request to re-evaluate historical facts. The applicant argued that the document would have proven decisive for his role classification, but the court found no evidence of its decisive impact on the judgment. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the required demonstration that the omitted document would have definitively altered the outcome.

Regesto Legislator

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Art. 36, comma 1, c.p.c.; Art. 36, comma 2, c.p.c.: An appeal based on the omission of a document is inadmissible unless the document proves decisive circumstances that would invalidate the lower court's conviction with certainty, not merely probability.

Parole chiave

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omitted document decisive circumstances inadmissible appeal re-evaluation of facts certainty of outcome posizioni amministrative del funzionario gestore d'affari direzione aziendale

Disposizioni normative citate

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Art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.RITA SANLORENZO visto lart. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
artt. 52 d.lgs. n. 165/2001
Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 52 d.lgs. n. 165/2001 e 116 cod.
art. 36 Cost
Con il secondo motivo il ricorrente censura nuovamente la parte di motivazione, nella quale la Corte di appello di Palermo ha ritenuto insussistente la prova dell'esercizio delle funzioni dirigenziali con riferimento agli incarichi di vicario, per violazione dell'art. 36 Cost.
art. 116 cod. proc. civ
Per quanto poi specificamente attiene alla violazione dell'art. 116 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26305/2018
D'altra parte, per "fatto storico" non può che intendersi un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico e/o naturalistico, non assimilabile in alcun modo a deduzioni difensive, argomentazioni o questioni (Cass. n. 26305/2018 e n.
Cass. n. 14802/2017
Cass. n. 22397/2019
14802/2017; in tal senso, già nel previgente regime del vizio motivazionale: Cass. n. 22397/2019; n.
Cass. n. 21152/2014
Sez. U n. 34476/2019
Sez. U n. 20867/2020
civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U n. 20867/2020).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 28561-2015 proposto da: MORREALE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato MARIO ANTONINI, rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTO COSIO, GIUSEPPE MINIO; - ricorrente - 2021 contro 1526 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO , in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO n. 78, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IELO, rappresentata e difesa dagli avvocati DOMENICO CANTAVENERA, PIETRO DE LUCA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1894/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 02/12/2014 R.G.N. 1255/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2021 dal Consigliere Dott.

PAOLO NEGRI DELLA TORRE; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.RITA SANLORENZO visto lart. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. • R.G. 28561/2015 Fatti di causa 1. Con sent. n. 1894/2014, depositata il 2 dicembre 2014, la Corte d'appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda proposta da Giuseppe Morreale, dipendente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento con la qualifica di Collaboratore Professionale Amministrativo Esperto (cat.

DS3), per il riconoscimento, con le pronunce conseguenti, di mansioni rientranti nell'area della dirigenza amministrativa. 1.1. La Corte di appello ha osservato, a sostegno della propria decisione, che l'Ufficio Atti Deliberativi, del quale il ricorrente era stato, prima, vicario e, quindi, titolare, non solo non figurava come struttura dirigenziale nell'organigramma aziendale, come definito con l'Atto Aziendale, ma, in concreto, sfuggiva alla qualificazione in chiave dirigenziale delle competenze attribuitegli, comportando l'esercizio per lo più di funzioni amministrative consistenti nella verbalizzazione e redazione degli atti deliberativi dell'organo di gestione, rispetto alle quali non risultava chiara l'assunzione e la sfera di responsabilità in capo al ricorrente; né - ha osservato ancora la Corte - prerogative ulteriori potevano ricavarsi dall'esame delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio di primo grado, dalle quali non era dato cogliere un quid pluris rispetto alle funzioni tipiche proprie del segretario di un organo deliberante. 1.2.

La Corte di appello ha poi rilevato che analoghe considerazioni potevano svolgersi con riferimento alle funzioni di preposto del servizio amministrativo del Distretto sanitario di Casteltermini, cui lo stesso Atto Aziendale prevedeva l'assegnazione di un funzionario di categoria DS; quanto agli incarichi di vicario del Responsabile dell'Ufficio Formazione e del Responsabile della struttura di staff del Direttore Generale, ha rilevato il difetto di prova dell'esercizio in concreto, in forma continuativa e prevalente, delle relative funzioni, configurandosi, anche alla stregua della documentazione prodotta in giudizio, la sussistenza di sostituzioni sporadiche per congedi ordinari o assenze del titolare dell'ufficio.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Morreale, con due motivi, cui ha resistito l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento con controricorso.

3. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. Il Procuratore Generale ha depositato le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 52 d.lgs. n. 165/2001 e 116 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata:

a) nella parte in cui la Corte di appello ha affermato che l'Ufficio Atti Deliberativi non figura nell'organigramma aziendale come struttura dirigenziale, avendo totalmente omesso di esaminare l'Atto aziendale n. 1088/2010 e altri documenti che avrebbero consentito di individuare la natura dirigenziale di tale Ufficio;

b) nella parte in cui la Corte di appello, nel prendere in considerazione gli incarichi di vicario (del Responsabile Ufficio Formazione e Aggiornamento e del Responsabile della struttura di staff del Direttore Generale), ha ritenuto che non ricorresse la prova dell'esercizio in concreto, in forma continuativa e prevalente, delle relative funzioni, non avendo adeguatamente valutato le risultanze delle prove testimoniali e la documentazione prodotta (Delibera del Direttore Generale n. 125/2010 e Relazione 13/9/2010 circa il servizio svolto dal dipendente).

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura nuovamente la parte di motivazione, nella quale la Corte di appello di Palermo ha ritenuto insussistente la prova dell'esercizio delle funzioni dirigenziali con riferimento agli incarichi di vicario, per violazione dell'art. 36 Cost. e degli artt. 52 d.lgs. n. 165/2001 e 116 cod. proc. civ., spettando in ogni caso al lavoratore, che svolga di fatto mansioni superiori, la retribuzione ad esse corrispondente.

3. I motivi di ricorso proposti, che possono essere esaminati congiuntamente per identità di questioni, risultano entrambi inammissibili.

4. Al riguardo si deve anzitutto ribadire il principio, cui il ricorrente non si è attenuto, secondo il quale la censura ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. richiede l'indicazione - a pena di inammissibilità - non soltanto delle norme di legge che si assumono erroneamente applicate, ma anche delle affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, che motivatamente si reputano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni (Cass. n. 16038/2013, fra le molte conformi).

5. Per quanto poi specificamente attiene alla violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., è stato precisato che la relativa doglianza è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U n. 20867/2020).

6. Il ricorso è inammissibile anche là dove denuncia il vizio di motivazione, poiché - come di recente riaffermato nella giurisprudenza di questa Corte, nel solco di Sez. U n. 8053 e n. 8054 del 2014 - l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in I. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018).

7. D'altra parte, per "fatto storico" non può che intendersi un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico e/o naturalistico, non assimilabile in alcun modo a deduzioni difensive, argomentazioni o questioni (Cass. n. 26305/2018 e n. 14802/2017; in tal senso, già nel previgente regime del vizio motivazionale: Cass. n. 22397/2019; n. 21152/2014).

8. Nella specie, la struttura organizzativa dell'Azienda ricorrente, e in particolare l'attività dell'Ufficio Atti Deliberativi, ha formato oggetto di specifico esame da parte della Corte di appello, attraverso la ricognizione dell'Atto Aziendale e delle risultanze delle prove testimoniali (cfr. sentenza impugnata, p. 4).

9. E' inoltre del tutto consolidato il principio, secondo il quale il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nell'ipotesi in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento; con la conseguenza che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa: dimostrazione di "decisività" che - avuto riguardo al ragionamento probatorio seguito dal giudice di merito nella sentenza impugnata e ai suoi essenziali snodi argomentativi - non risulta conseguita nella specie, sia con riferimento ai compiti svolti dal ricorrente nell'Ufficio Atti Deliberativi, sia con riferimento agli altri incarichi dal medesimo rivestiti.

10. In definitiva, il ricorso è inammissibile perché sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U n. 34476/2019).

11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 aprile 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente (dott. Paolo Negri del