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Ordinanza — n. 32908/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal where illegal company transfer invalidates employee's right to deduct prior earnings from owed wages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32908/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Telecom Italia's appeal against a lower court ruling that ordered the company to pay Raffaele Gazzillo back wages. The employee had previously received payments from a third-party logistics company after an illegal transfer of the business branch, which the court declared void. The Supreme Court held that because the transfer was illegal, the employee could not deduct those prior earnings from the wages owed by the original employer, rejecting the principle of set-off.

Regesto Legislator

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Art. 1406 c.c.; Art. 2112 c.c.: When a company branch transfer is declared illegal, the employee's prior earnings from the new employer cannot be deducted from wages owed by the original employer because the transfer lacks legal validity.

Parole chiave

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illegal company transfer employee wage deduction set-off of earnings indemnity vs wages branch transfer validity retribuzione non pagata obbligo di cessione del reddito pagamento del subappaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 1406 c.c.
Art. 2112 c.c.
alla società cessionaria, essendo stato, appunto, accertato, con pronunzia passata in giudicato, che non sussistono le condizioni per applicare l'art. 2112 c.c. e che il Gazzillo non ha manifestato il proprio consenso alla cessione del contratto, secondo quanto previsto dall'art.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
non ha formulato richieste CONSIDERATO che, con l'unico motivo di ricorso, si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 1406 c.c
art. 2112 c.c
alla società cessionaria, essendo stato, appunto, accertato, con pronunzia passata in giudicato, che non sussistono le condizioni per applicare l'art. 2112 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 17786/2019
Cass. nn. 17785/2019
Cass. nn. 17784/2019
Cass. SS.UU. n. 2990/2018
Cass. n. 29/2019
Cass. n. 13483/2014
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Testo completo

RDINANZA sul ricorso 13879-2018 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ENZO MORRICO, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2021 contro 2950 GAZZILLO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 209, presso lo studio dell'avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentato e difeso dall'avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6912/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/11/2017 R.G.N. 1373/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPINA LEO. I R.G. n. 13879/2018 Adunanza camerale del 5 ottobre 2021 RILEVATO che Telecom Italia S.p.A. ha proposto appello, nei confronti di Raffaele Gazzillo, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8238/2016, con la quale era stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale, in favore del lavoratore, per il pagamento della somma di Euro 2.233,79, oltre accessori, a titolo di retribuzione relativa al mese di febbraio 2015 - dovuto in virtù della sentenza n. 25877/2009 del Tribunale della stessa sede, divenuta definitiva, con la quale, dichiarata «l'inefficacia della cessione di ramo di azienda intervenuta tra Telecom Italia S.p.A. e TNT Logistics Italia S.r.l. (ora Ceva Logistic Italia S.r.l.)», era stata stabilita «la permanenza del rapporto di lavoro» tra lo stesso Gazzillo e la Telecom Italia S.p.A. -, che quest'ultima non ha provveduto a corrispondere; che la Corte territoriale di Napoli, con la pronunzia oggetto del presente giudizio, pubblicata il 15.11.2017, ha respinto il gravame e, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha sottolineato che «è agli atti la decisione che ha statuito il diritto del dipendente a vedersi ricostituito il rapporto di lavoro con la società Telecom Italia S.p.A., per cui sono sicuramente dovute le retribuzioni maturate, a nulla rilevando fatti estranei a questo rapporto di lavoro»; e che non risulta che il Gazzíllo abbia percepito redditi da portare in detrazione rispetto a quanto dovuto dalla Telecom Italia S.p.A., a parte l'indennità di mobilità; che per la cassazione della sentenza ricorre Telecom Italia S.p.A., articolando un motivo, cui resiste con controricorso Raffaele Gazzillo; che il P.G. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, con l'unico motivo di ricorso, si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1406 c.c., «nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che gli atti estintivi del rapporto di lavoro posti in essere tra il lavoratore e il cessionario del ramo d'azienda siano irrilevanti per il presente giudizio, essendo il rapporto giuridico intercorso tra il lavoratore ed il cessionario del ramo un distinto rapporto di lavoro rispetto a quello ricostituito per ordine del giudice con Telecom Italia S.p.A., in conseguenza dell'accertamento compiuto sulla nullità della cessione»; che il motivo non è meritevole di accoglimento; al riguardo, è da premettere che, con la sentenza della Suprema Corte n. 20601/2014, era stato respinto il ricorso proposto da Telecom Italia S.p.A., avverso la pronunzia della Corte distrettuale di Napoli che, confermando la decisione di prima istanza n. 25877/2009, aveva dichiarato l'inefficacia del contratto di cessione del ramo di azienda presso il quale il Gazzillo prestava servizio, dalla Telecom Italia S.p.A. alla TNT Logistics Italia S.r.l. (ora Ceva Logistic Italia S.r.l.).

Pertanto, come correttamente osservato dalla Corte di Appello, a seguito di tale decisione attinente alla ricostituzione del rapporto di lavoro tra Telecom Italia S.p.A. e Raffaele Gazzillo, a nulla rilevano fatti estranei - quali le vicende intercorse tra il lavoratore e la cessionaria - a questo rapporto di lavoro, che, dunque, non può considerarsi trasferito dalla cedente Telecom Italia S.p.A. alla società cessionaria, essendo stato, appunto, accertato, con pronunzia passata in giudicato, che non sussistono le condizioni per applicare l'art. 2112 c.c. e che il Gazzillo non ha manifestato il proprio consenso alla cessione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 1406 c.c.; che, quindi, il rapporto di lavoro instauratosi, di fatto, tra la società cessionaria ed il lavoratore è rimasto del tutto distinto rispetto a quello che quest'ultimo aveva con Telecom Italia S.p.A., perché, se si ritenesse l'unicità del rapporto, come i pretende la Telecom, si giungerebbe alla conclusione di ritenere l'avvenuta modificazione soggettiva della persona del datore di lavoro, senza la sussistenza delle condizioni richieste dall'art.2112 c.c. o dall'art. 1406 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 5998/2019; 13617/2014; 13485/2014); né l'esercizio del diritto di opzione sostitutiva della reintegra (a seguito di licenziamento intimato dal cessionario e successivamente dichiarato illegittimo), da parte del lavoratore ceduto in base ad una cessione legale illegittima, integra un comportamento concludente finalizzato alla risoluzione definitiva del rapporto di lavoro con la società cedente, poiché la riferibilità anche a quest'ultima dell'esercizio dell'opzione presuppone la legittimità ed il perfezionamento della vicenda traslativa legale, ex art.2112 c.c., o negoziale, ex art. 1406 c.c. (v., tra le molte, Cass.nn. 17786/2019; 17785/2019; 17784/2019; 17736/2016; 13483/2014), che, nel caso di cui si tratta, per quanto osservato, non sussiste; che, infine - e ad abundantiam -, alla stregua del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha rivisitato il precedente indirizzo giurisprudenziale nella materia (v.

Cass., SS.UU. n. 2990/2018 - relativa alla illecita interposizione di manodopera ed alla natura delle somme spettanti al lavoratore - ai cui principi ispiratoti é stato riconosciuto valore di «diritto vivente» dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 29/2019; e cfr., altresì, Cass. nn. 17786/2019; 17785/2019; 17784/2019, che quei principi hanno recepito in tema di trasferimento di azienda, poi dichiarato invalido), qualora il datore di lavoro abbia operato un trasferimento di (ramo di) azienda dichiarato illegittimo ed abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, non sono detraibili dalle somme dovute al lavoratore dal datore cedente, quanto il lavoratore stesso abbia percepito, nello stesso periodo, anche a titolo di retribuzione, per l'attività prestata alle dipendenze dell'imprenditore già cessionario, ma non più tale, una volta dichiarata giudizialmente - come nella fattispecie - la non opponibilità della cessione al dipendente ceduto; e ciò, perché, in tale ipotesi, permane in capo allo stesso il diritto di ricevere le somme ad esso spettanti, da parte del datore cedente, a titolo di retribuzione e non di risarcimento (v., ancora, Cass.

SS.UU. n. 2990/2018, cit.). Per la qual cosa, non trova applicazione il principio della compensati° lucri cum damno, su cui si fonda la detraibilità dell'aliunde perceptum dal risarcimento, poiché, appunto, è stato escluso che la richiesta di pagamento del lavoratore abbia titolo risarcitorio; che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto; che, in considerazione del superamento del precedente orientamento giurisprudenziale nella materia, appare equo disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità; che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo quanto specificato in dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 5 ottobre 2021 Il Presidente Dott. Guido