Italian Supreme Court dismisses INPS appeal, ruling prescription converts to ten years only after judicial declaration of enforceability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that declared the contributory debt prescribed. The INPS argued that the ten-year prescription period under Article 2953 of the Civil Code should apply immediately upon the expiration of the opposition term for a default judgment. The court rejected this, holding that the procedural act of declaring the judgment enforceable is a distinct judicial verification required before the ten-year period can convert the original five-year prescription term.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2953 c.c.; Art. 647 c.p.c.: The conversion of the prescription term from five to ten years under Article 2953 of the Civil Code occurs only when the court declares the default judgment enforceable, not merely upon the expiration of the opposition period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 14561-2015 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e 2021 difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA 1825 D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; - ricorrenti - contro CESARONI ROBERTO; - intimato - avverso la sentenza n. 994/2014 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 27/11/2014 R.G.N. 1284/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 19 maggio 2021 — Pres. Berrino, est. Buffa - Rg. 14561/15 Inps contro Cesaroni Con sentenza del 27.11.14, la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del tribunale di Sulmona che aveva dichiarato prescritto il credito azionato dall'INPS con decreto ingiuntivo nei confronti del sig. Cesaroni, per non essere applicabile il termine decennale ex art. 2953 c.c. al decreto ingiuntivo inopposto, ed essendo invece decorso il termine prescrizionale quinquennale vigente in materia. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che il giudicato non si formi col decorso del termine per l'opposizione, ma solo nel momento in cui il giudice, controllata la notificazione del decreto ingiuntivo, lo dichiari esecutivo, sì che mancando questa non può trovare applicazione la conversione del termine.
Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo; è rimasto intimato l'assistito. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione degli articoli 2909 e 2953 c.c., per avere trascurato che il giudicato si forma con lo spirare del termine per l'opposizione a prescindere dalla declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già affermato (Sez. L - , Ordinanza n. 1774 del 24/01/2018, Rv. 647239 - 01) che, in tema di dei crediti contributivi, la conversione in decennale del termine prescrizionale per effetto del giudicato, ex art. 2953 c.c., non si verifica a seguito di decreto ingiuntivo non opposto ma privo della dichiarazione ex art. 647 c.p.c., bensì nel momento in cui il giudice, dopo aver controllato la notificazione del decreto, lo dichiari esecutivo, poiché il procedimento di cui all'art.647 c.p.c. non ha una mera funzione di attestazione, analoga a quella della cancelleria circa l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, bensì quella, assai più penetrante, di una verifica giurisdizionale della regolarità del contraddittorio, che si pone all'interno del procedimento monitorio e che conclude l'attività in esso riservata al giudice in caso di mancata opposizione.
L'effetto di cui all'art. 2953 c.c. sul termine di prescrizione si collega, infatti, ad un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, e tale qualità non può che essere attribuita al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., dal momento che solo per esso l'art. 656 c.p.c. prevede l'esperibilità dei mezzi straordinari d'impugnazione per la sentenza passata in giudicato. Negli stessi termini anche Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25191 del 24/10/2017 (Rv. 646245 - 01) e Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21583 del 03/09/2018 (Rv. 650469 - 01).
Nulla per spese, essendo l'assistito rimasto intimato. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2021. Il Presidente Umberto Berrino :i íttionzionapo M.gtintrk, Nott/t ,Sefrair........~.- ....L...9.h.~ ICORTE SUPialiA V CAS3Plide i 11/ Sorinne 11