Cassation court dismisses appeal against pension denial due to insufficient evidence of specific contributions and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appellant's appeal against the lower court's denial of an old-age pension based on alleged procedural violations and inadequate fact-finding. The appellant argued that the trial court ignored specific entries in the colonial ledger book and failed to properly evaluate testimonial evidence regarding work performed. The court held that the lower court's decision was based on the lack of precise and specific evidence for the claimed contributions, a matter of substantive evaluation not subject to review on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115 c.p.c.; Art. 346 n. 4 c.p.c.: The appellate court's assessment of evidence and motivation regarding the specificity of payment records is not reviewable in cassation unless a fundamental procedural nullity is proven.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12848-2015 proposto da: SAMPAOLESI LIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO CALDARELLI 9, presso lo studio dell'avvocato VERA SANNIO, rappresentato e difeso dall'avvocato FERNANDO PIAZZOLLA; - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2021 SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro 1823 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; - controrícorrente - contro SAMPAOLESI MARISA, nella qualità di erede di SAMPAOLESI EMILIO; - intimata - avverso la sentenza n. 76/2015 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 11/02/2015 R.G.N. 526/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 19 maggio 2021 - Pres. Berrino, est. Buffa - Rg. 12848/15 - Sampaolesi contro INPS Con sentenza dell'11.12.15 la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la sentenza del tribunale di Macerata del 5.9.14 che aveva rigettato la domanda del sig. Sanpaolesi di pagamento della pensione di anzianità, previo accertamento dei contributi 66-70 per lavoro quale componente -iscritto allo SCAU- del nucleo familiare dello zio, mezzadro della delegazione pontificia del Santuario di Loreto. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che le prove testimoniali e documentali non fossero specifiche e precise per l'epoca ed il quantum dei contributi pagati.
Avverso tale sentenza ricorre il Sanpaolesi per due motivi, cui resiste con controricorso Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 112, 115 e346 numero 4 c.p.c., per avereftrascurato le risultanze del libretto colonico. Il motivo è infondato: non vi è un vizio di nullità processuale, ma al più un vizio di motivazione e di valutazione delle prove, vizio non sindacabile in questa sede di legittimità. Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 2727 2729 2697 c.c. e 115 c.p.c., per non avere A\/ v esaminato adeguatamente i fatti risultanti dagli atti e valevoli quali indizi.
Il motivo non si parametra alla sentenza, che ha basato la decisione sulla non specificità delle risultanze e dei pagamenti, e non invece sulla contestazione del lavoro prestato. Spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c. Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggi