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Ordinanza — n. 32863/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against dismissal for injury caused by air gun misuse in factory.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32863/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Fonderia San Martino S.R.L. against the lower court's confirmation of an employee's dismissal. The employer argued the dismissal was illegal due to an unexamined fact, while the employee claimed the court's reasoning was unintelligible and failed to properly assess witness testimony regarding an air gun incident. The court ruled that the appeal was inadmissible because the lower court had correctly reconstructed the factual evidence and the factual assessment lies exclusively with the trial judge, not the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 5; Art. 348-ter c.p.c.: The Court of Cassation cannot examine facts decisive for the case if the lower court has already addressed them, even if it deemed them irrelevant, as factual reconstruction is the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

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dismissal for cause injury at work air gun misuse factual assessment appellate review limits nullity of judgment employer liability motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
Il primo motivo di ricorso con il quale è denunciato, in relazione all'art. 360 primo comma n.
Art. 348-ter, comma 5 cod. proc. civ.
civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti è inammissibile atteso che viene denunciato un vizio motivazionale e si trascura di considerare che, ai sensi dell'art. 348 ter cod.
Art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012
(applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l.
Art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza ex art. 132 comma 2 n.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
d.P.R. n. 115 del 2002
13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delkricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
art. 348 ter cod. proc.civ
civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti è inammissibile atteso che viene denunciato un vizio motivazionale e si trascura di considerare che, ai sensi dell'art. 348 ter cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/04/2017 n. 9745
Cass. 18/04/2017 n. 9745).
Cass. 09/05/2017 n. 11227
Cass. 03/07/2018 n. 17403
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 13038-2019 proposto da: FONDERIA SAN MARTINO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 332, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DE MAJO, rappresentata e difesa dagli avvocati VITTORIO BECHI, STEFANO CHITI; - ricorrente - contro 2021 GEZIM ELEZI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 625 COLA DI RIENZO, 212, presso lo studio dell'avvocato ALESSIA STABILE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO CASSIGOLI, FRANCESCA BROMBIN; - controricorrente - avverso la sentenza n. 169/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/03/2019 R.G.N. 925/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2021 dal Consigliere Dott.

FABRIZIA CARRI. r.g. n. 13038/2019 RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Firenze ha respinto il reclamo ex art 1 comma 58 della legge n. 92 del 2012 proposto dalla Fonderia San Martino s.r.l. ed ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva a sua volta confermato l'ordinanza che in sede sommaria aveva accertato l'illegittimità del licenziamento intimato a Elezi Gezim in data 20 febbraio 2017 condannando la società a reintegrarlo nel posto di lavoro già occupato ed a corrispondere per il periodo dal licenziamento all'effettiva reintegrazione ma, comunque, per non più di dodici mesi una indennità risarcitoria parametrata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita oltre agli accessori ed ai contributi previdenziali ed assistenziali.

2. La Corte territoriale, ha accertato che dall'istruttoria svolta non era emerso che il lavoratore avesse intenzionalmente staccato il ciclone dalla spalla ed anzi ha ritenuto provato che il distacco accidentale si era verificato in altre occasioni poiché lo strumento non era attaccato in maniera particolarmente stabile. Ha poi accertato che il getto della pistola ad aria compressa era rivolto verso il bancone per spolverarlo e non verso il ciclone ed ha escluso che fosse ravvisabile la condotta intenzionale contestata finalizzata a far entrare la polvere nel ciclone.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto tempestivo ricorso la Fonderia San Martino s.r.l. affidato a due motivi ai quali ha resistito con controricorso Elezi Gezim. CONSIDERATO CHE 4. Il primo motivo di ricorso con il quale è denunciato, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti è inammissibile atteso che viene denunciato un vizio motivazionale e si trascura di considerare che, ai sensi dell'art. 348 ter cod. proc.civ., ratione temporis applicabile alla fattispecie quell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348- ter, comma 5, cod.proc.civ. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod.proc.civ. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del dl. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr.

Cass. 22/12/2016 n. 26774 e successivamente tra le altre Cass. 06/08/2019 n. 20994).La ricorrente non ha adempiuto a tale incombente limitandosi a proporre una lettura diversa delle emergenze istruttorie e lamentando un omesso esame di un fatto ( specificatamente riportato in un documento) ritenuto decisivo che tuttavia risulta comunque essere stato preso in esame dal giudice di secondo grado ma da questi ritenuto ininfluente.

5. Con il secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza ex art. 132 comma 2 n. 4 cod.proc.civ. e 118 disp. cod.proc.civ.. Sostiene la ricorrente che sulla base della ricostruzione contenuta nel primo motivo il ragionamento svolto nella sentenza sarebbe incomprensibile e che dalle dichiarazioni rese dai testi ( il particolare dal teste Martigli) la condotta contestata avrebbe dovuto essere ritenuta positivamente accertata.

6. Anche questo motivo di ricorso è inammissibile. Come è noto infatti è principio desumibile dalle norme di cui agli artt. 132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ. (come novellati entrambi dalla legge n. 69 del 2009), quello secondo il quale la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l'estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (cfr.

Cass. 18/04/2017 n. 9745). In sostanza il percorso argomentativo deve consentire di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato. E' in difetto di tali requisiti minimi che è ravvisabile una totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento ( arg.ex Cass.09/05/2017 n. 11227 e 03/07/2018 n. 17403).6.1. Orbene nel caso in esame la sentenza non è affatto incorsa nella denunciata violazione avendo proceduto ad un'accurata ricostruzione delle emergenze istruttorie secondo l'apprezzamento del giudice espresso in maniera adeguata e logica e, nella sostanza, la censura più che rivolgersi alla motivazione della sentenza per evidenziarne una carenza così grave da risolversi in una apparenza quando non inesistenza della stessa, si concreta nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle emergenze probatorie che esula dai poteri della Corte di legittimità essendo la ricostruzione fattuale rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito.

7. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere complessivamente rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente soccombente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delkricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 5.250,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delLricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso nella Adunanza c