Cassation appeal dismissed as inadmissible due to subsequent lack of interest caused by a conciliation agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's lawyer explicitly acknowledged a subsequent lack of interest to act following a conciliation agreement reached between the parties. While the appellant argued for the appeal's continuation, the court noted that no formal waiver of the appeal was filed, distinguishing this from cases requiring such a document for process extinction. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; Art. 378 c.p.c.: The subsequent lack of interest to act, recognized by the party's lawyer, renders the appeal inadmissible without requiring a formal waiver of the appeal for process extinction.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso 2588-2019 proposto da: GRUPPO E CERAMICHE S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato LEONELLO BROCCHI, che la rappresenta e difende; 2021 - ricorrente - contro DE MARCO MARCO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMINE DI RISIO; - controricorrente - nonchè contro LOGISTICA ADRIATICA S.R.L .; - intimata - avverso la sentenza n. 689/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 08/11/2018 R.G.N. 94/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2021 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. $ Fatti di causa 1. La Corte di appello di L' Aquila, pronunziando sull'appello principale di Gruppo E Ceramiche s.r.l. e sull'appello incidentale di Marco De Marco, in parziale riforma della decisione di primo grado nel resto confermata, ha disposto che dall'ammontare del risarcimento riconosciuto in favore di Marco De Marco (in conseguenza della accertata illegittimità del licenziamento) non dovesse essere detratto Valiunde perceptum rappresentato dall'importo della indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore nel periodo da gennaio a settembre 2017.
2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Gruppo E Ceramiche s.r.l. sulla base di quattro motivi; Marco De Marco ha resistito con controricorso; Logistica Adriatica s.r.l. è rimasta intimata.
3. Il Procuratore Generale ha depositato ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, d.l. n. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020 requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Il procuratore della società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. con la quale, dato atto della intervenuta conciliazione in sede sindacale tra Logistica Adriatica s.r.I., Gruppo E Ceramiche s.r.l. e Marco De Marco che aveva definito il contenzioso tra le parti, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ed alla pronunzia ex art. 100 cod. proc. civ. "anche ai fini della declaratoria di estinzione del processo ... " . Ragioni della decisione 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire in conseguenza dell'accordo conciliativo tra le parti del giudizio del quale il procuratore di parte ricorrente ha dato espressamente atto.
2. Non vi è spazio per una declaratoria di estinzione del processo, come richiesto dal procuratore della parte ricorrente, posto che tale declaratoria presuppone un formale atto di rinunzia al ricorso per cassazione che deve essere notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto (Cass.07/06/2018, n. 14782; Cass. 31/01/2013, n. 2259; Cass.19/12/2006, n. 27133) mentre nel caso di specie il procuratore della C3.E-setà ricorrente si é limitato d Ukh illa [memoria dePuuttata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. il sopravvenuto difetto di interesse ad agire ed alla pronunzia in conseguenza dell'accordo conciliativo tra le parti.
3. In difetto di conformi conclusioni delle parti in ordine alla cessazione della materia del contendere, le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza (Cass. 08/07/2010, n. 16150).
4. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto, come chiarito da questa Corte, tale meccanismo sanzionatorio trova la sua ragion d'essere nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, per cui è destinato a trovare applicazione in caso di inammissibilità originaria del gravame ma non in caso di inammissibilità sopravvenuta ( nella specie per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. 02/07/2015, n. 13636).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 5.00,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Roma, 7 luglio 2021 Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Antonella Pagetta Dott. Guido Raimondi