Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32758/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against labor inspectorate findings on journalist's employment status.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32758/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the INPGI's appeal against a lower court decision that revoked an injunction ordering payment of unpaid contributions and penalties to the journalist Bruno Vespa. The lower court found that Vespa's relationship with RAI constituted a subordinate employment relationship under the media law, despite the parties' claim of autonomy. The Supreme Court upheld this finding, ruling that inspection reports serve only as evidence subject to judicial evaluation rather than having pre-constituted probative value.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 CNLG; Art. 360 cod. proc. civ.: Inspection reports constitute material for judicial evaluation and do not possess pre-constituted probative value, allowing courts to determine their weight based on prudent assessment of the facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
subordinate employment relationship journalist status labor inspection reports probative value of evidence media law CNLG judicial evaluation of facts omission of decisive facts servitù personale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 CNLG
47/2004, per ritenuto rapporto di lavoro subordinato riconducibile alla figura professionale di direttore responsabile, ai sensi dell'art. 6 del CNLG, con il giornalista Bruno Vespa, in relazione al programma televisivo «Porta a Porta» per il periodo da settembre 2001 a dicembre 2003.
Art. 360, nr. 5 cod. proc. civ.
Con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr.
Art. 23, comma 8 bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
RITA SANLORENZO visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
art. 2697 cod.civ
nonché dell'art. 2697 cod.civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. nr. 8946 del 2020
28535/2015 determinare quale sia «il conto da farne» ai fini della prova (Cass. nr. 8946 del 2020 cit.).
Cass. nr. 8053 del 2014
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 28535-2015 proposto da: I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DEL 2021 VECCHIO, che lo rappresenta e difende; 2095 - ricorrente - contro - RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI e MAURIZIO SANTORI, che la rappresentano e difendono;

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; - controricorrenti - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - GESTIONE EX E.N.P.A.L.S. ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA LAVORATORI SPETTACOLO; - intimato - avverso la sentenza n. 8524/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/12/2014 R.G.N. 383/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2021 dal Consigliere Dott.

GABRIELLA MARCHESE; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. N.R.G. 28535/2015 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Roma ha respinto il gravame dell'INPGI e confermato la decisione del Tribunale che, in accoglimento del ricorso in opposizione presentato dalla Rai S.p.A., aveva revocato il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 1.868.363 oltre ulteriore somma aggiuntiva, interessi e spese, per contributi omessi e sanzioni civili in base al verbale di accertamento ispettivo nr. 47/2004, per ritenuto rapporto di lavoro subordinato riconducibile alla figura professionale di direttore responsabile, ai sensi dell'art. 6 del CNLG, con il giornalista Bruno Vespa, in relazione al programma televisivo «Porta a Porta» per il periodo da settembre 2001 a dicembre 2003.

2. In estrema sintesi, per la Corte territoriale, premessi i caratteri del rapporto di lavoro subordinato in ambito giornalistico e valutato l'ambito di efficacia probatoria dei verbali ispettivi, osservava come il contratto tra la Rai S.p.A. e Bruno Vespa, qualificato dalle parti come rapporto di lavoro autonomo, non potesse ricostruirsi, in contrasto con il nomen iuris, in termini di rapporto di natura subordinata, in difetto dei requisiti, tanto formali quanto sostanziali, di quest'ultimo e tenuto conto dell' ampia autonomia del giornalista, confermata dalle deposizioni raccolte.

3. In particolare, la Corte d'appello considerava come, dalle assunte testimonianze, fosse emerso che Bruno Vespa, nel periodo in relazione al quale era ipotizzata l'omissione contributiva, era presente, presso la sede Rai, per 4 o 5 giorni a settimana, per la partecipazione alle riunioni nelle quali era stabilita la scaletta delle puntate del programma, potendo, però, assentarsi per concomitanti impegni personali (libertà che, per i giudici, era sintomatica dell'assenza del vincolo della subordinazione).

4. La Corte distrettuale accertava, inoltre, come Bruno Vespa avesse l'ultima parola nella concezione del programma e nella scelta degli ospiti, come pure la libertà di scelta dei collaboratori, interni o esterni all'azienda.

5. Ha proposto ricorso per cassazione, l'INPGI, con due motivi, cui ha opposto difese la RAI. con controricorso. Anche l'INPS si è costituito, con controricorso.

6. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, nr. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla legge nr. 176 del 2020.

7. L'INPGI E la RAI S.p.A. hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONEN.R.G. 28535/2015 8. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, nr.137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, perché nessuno di essi ha chiesto la trattazione orale.

9. Con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione degli artt. 115, comma 1, e 116, comma 1, cod.proc.civ. nonché dell'art. 2697 cod.civ.

10. Per la parte ricorrente, la Corte di merito avrebbe ritenuto l'INPGI gravato dell'onere probatorio e, tuttavia, non avrebbe in alcun modo considerato, di fatto, i verbali ispettivi ed il loro contenuto che, viceversa, qualora considerati, avrebbero condotto ad un diverso esito della lite.

11. Il motivo è infondato.

12. La Corte di merito ha rigettato il primo motivo di appello e, a tale riguardo, ha osservato come il Tribunale si fosse conformato alla giurisprudenza di legittimità che attribuisce fede privilegiata ai verbali redatti dagli ispettori del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza (esclusivamente) in ordine all'attività dagli stessi svolta e sul fatto che abbiano raccolto determinate dichiarazioni «fermi restando (invece) l'onere probatorio dei fatti costitutivi del credito contributivo in capo all'istituto previdenziale e la contestabilità e possibilità di pervenire a soluzioni giuridiche diverse con riguardo alle valutazioni e qualificazioni operate dagli ispettori».

13. In tal modo, i giudici hanno fatto corretta applicazione del costante insegnamento della Corte secondo cui i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di omesso versamento di contributi, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (v., tra le molte, Cass. nr. 20019 del 2018; in motiv., Cass. nr.8946 del 2020) mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (id est: in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito.

In tale ultima ipotesi, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e N.R.G. 28535/2015 determinare quale sia «il conto da farne» ai fini della prova (Cass. nr. 8946 del 2020 cit.).

14. Le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e trasfuse nei verbali ispettivi, dunque, costituiscono materiale istruttorio, oggetto dì libera valutazione del giudice.

15. La sentenza impugnata non è allora incorsa nella violazione delle regole fissate dalle disposizioni di cui alla rubrica avendo, da un lato, correttamente individuato la parte onerata della prova dei fatti costitutivi del diritto di credito contestato e, dall'altro, valutato, secondo prudente apprezzamento, prove non legali.

16. Con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.- è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

17. Le argomentazioni di cui al primo motivo sono prospettate in termini di omesso esame di circostanze decisive.

18. Il secondo motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità perché non presenta alcuno dei requisiti richiesti dall'art. 360, comma 2, nr. 5 cod.proc.civ., nella formulazione ratione temporis applicabile alla presenta controversia come interpretata dalle Sezioni Unite di questa Corte (pronuncia nr. 8053 del 2014).

19. Le censure si risolvono in un'inammissibile richiesta di revisione delle valutazioni e del convincimento espresso dalla Corte di merito e mirano all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, del tutto estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.

20. In definitiva il ricorso va rigettato.

21. Secondo il criterio della soccombenza il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore della Rai S.p.A.

22. Non concernendo le censure svolte domande rivolte direttamente nei confronti dell'Inps, sussistono i presupposti per la compensazione delle relative spese.

23. Sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'Istituto ricorrente, del doppio contributo, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della RAI S.p.A., in Euro 15.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Compensa le spese fra il ricorrente e l'INPS. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, N.R.G. 28535/2015 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de