Cassation court dismisses INPS appeal, upholding pension protection clause for former INPDAI members against lower AGO rates.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a Milan appellate court ruling that granted Luciano Martucci a pension not lower than the general mandatory insurance rate. The INPS argued the protection clause was inapplicable, but the court held that calculating the pension for former INPDAI members must include this safeguard to ensure continuity of rights. The decision affirmed that new arguments raised in cassation memoranda cannot override the established legal principle protecting these specific workers.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, comma 4, d.lgs. n. 181/1997; Art. 42, comma 3, I. n. 289/2002: The principle of pro rata requires applying the protection clause to ensure former INPDAI members receive pensions no lower than those under the general mandatory insurance scheme.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 29174-2015 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale rppresentato e dife.0 dactli Avvcati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, 2023. LUIGI CALIULO;- ricorrente - contro MARTUCCI LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO TOSI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 507/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/06/2015 R.G.N. 519/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/2021 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, coma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 3.6.2015, la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Luciano Martucci volta a percepire un trattamento pensionistico non inferiore a quello stabilito dall'assicurazione generale obbligatoria. La Corte, in particolare, richiamando altra pronuncia da essa stessa resa in fattispecie analoga, ha ritenuto che, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico spettante ad un lavoratore già iscritto al soppresso INPDAI, dovesse applicarsi la clausola di salvaguardia di cui all'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 181/1997, secondo la quale i trattamenti liquidati in regime INPDAI non possono essere inferiori a quelli che, a parità di condizioni, sono liquidati nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria, non potendo tale disciplina ritenersi superata dall'art. 42, I. n. 289/2002, che - nel sopprimere l'INPDAI e nel prevedere l'iscrizione presso l'AGO dei suoi iscritti, con evidenza contabile separata - ha stabilito le modalità di calcolo della pensione nel rispetto del principio del pro rata.
Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un motivo di censura. Luciano Martucci ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione dell'art. 42, I. n. 289/2002, e falsa applicazione dell'art. 3, d.lgs. n. 181/1997, per avere la Corte di merito ritenuto che, nella determinazione delle due quote di pensione di cui all'art. 42, I. n. 289/2002, cit., dovesse applicarsi la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 3, d.lgs. n. 181/1997, cit., dovendo reputarsi immanente al sistema l'esigenza di garantire al dirigente il mantenimento fino al 31.12.2002 del trattamento INPDAI, che tale clausola per l'appunto prevedeva.
Il motivo è infondato. Nel rigettare il ricorso proposto dall'INPS nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1018 del 2012, espressamente e adesivamente richiamata dalla decisione qui impugnata, questa Corte ha osservato che il principio del pro rata contenuto nell'art. 42, comma 3, I. n. 289/2002, impone di determinare l'ammontare delle quote relative a ciascun periodo di assicurazione secondo tutte le disposizioni vigenti nel corrispondente regime normativo, di talché, per la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite presso l'INPDAI fino alla sua soppressione, il calcolo va operato tenendo conto anche della c.d. clausola di salvaguardia di cui all'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 181/1997, che già prima della soppressione dell'INPDAI escludeva che il trattamento pensionistico complessivo degli iscritti a tale ente potesse risultare inferiore a quello previsto dall'assicurazione generale obbligatoria (Cass. n. 13980 del 2018).
Dovendosi dare continuità all'anzidetto indirizzo, resta solo da aggiungere che affatto inammissibile è la prospettazione avanzata dall'Istituto ricorrente nella memoria dep. ex art.378 c.p.c., secondo cui mancherebbe del tutto, nel caso di specie, il presupposto per l'operatività della clausola di salvaguardia, che - come precisato da Cass. n. 13980 del 2018, cit. - è costituito dall'identità di condizioni (anzianità, retribuzione pensionabile e contribuzione versata): trattasi infatti di prospettazione del tutto nuova rispetto a quella del ricorso per cassazione, che - come detto - era basata sull'autosufficienza della disciplina dettata dall'art. 42, I. n. 289/2002, ai fini della liquidazione della pensione agli ex iscritti all'INPDAI, e sulla conseguente estraneità della clausola di salvaguardia di cui all'art. 3, d.lgs. n. 181/1997, più volte cit.; ed è sufficiente al riguardo ricordare che le memorie di cui all'art. 378 c.p.c. sono destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzione e a confutare le tesi avversarie, non essendo viceversa possibile per loro tramite né specificare o integrare, ampliandolo, il contenuto di argomentazioni non adeguatamente prospettate o sviluppate con il ricorso per cassazione, né tanto meno dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, derivandone altrimenti la violazione del diritto di difesa della controparte (Cass.
S.U. n. 11097 del 2006). Il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza. Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 3.200,00, di cui C 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.4.2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDE