Social security pension claim dismissed for one brother but allowed for another due to procedural preclusion rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed Ciro Della Noce's appeal against a lower court ruling that denied his pension based on unproven 1994 contributions, while allowing Francesco Della Noce's incident appeal. The court held that while the insured must prove the existence of contributory requirements, the insurer's denial of such requirements constitutes a mere defense rather than a formal exception. Consequently, the lower court erred in ruling that the issue was precluded, necessitating a remand to re-examine the case with the full evidentiary record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416, 437 c.p.c.; Art. 345 c.p.c.: The existence of contributory requirements for social security benefits must be proven by the insured and verified by the judge ex officio; the insurer's denial of such requirements is a mere defense, not a formal exception, and thus does not trigger procedural preclusion rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 22346-2015 proposto da: DELLA NOCE CIRO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI DE PASCALE; - ricorrente principale - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro DELLA NOCE FRANCESCO domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI DE PASCALE; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1426/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/03/2015 R.G.N. 9694/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/2021 dal Consigliere Dott.
DANIELA CALAFIORE; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.g. n. 22346/2015 FATTI DI CAUSA 1) Con sentenza n. 1426 del 2015, la Corte d'appello di Napoli ha accolto, quanto alla sola posizione di Ciro Della Noce, l'impugnazione proposta dall'INPS nei riguardi anche di Francesco Della Noce avverso la sentenza di primo grado di accoglimento delle domande proposte dai predetti al fine di ottenere il riconoscimento del loro diritto a fruire della pensione di vecchiaia sin dal primo maggio 1994, con la condanna dell'Istituto alla corresponsione dei relativi ratei ed al risarcimento dei danni morali ed economici subiti.
2) La prestazione era stata negata in seguito al disconoscimento, per entrambi, di un periodo contributivo relativo all'anno 1994 ed il primo grado di giudizio era stato sospeso in attesa dell'esito del giudizio penale aperto nei confronti dei due lavoratori, giudizio conclusosi con sentenza di non luogo a procedere per prescrizione. Il Tribunale, una vob riassunta la causa, aveva accolto le domande di entrambi i ricorrenti sulla base della considerazione che l'INPS non aveva mai contestato le circostanze in fatto relative alla sussistenza dei rapporti di lavoro intercorsi con la Compagnia Unica Lavoratori Portuali per il periodo dedotto in ricorso, né era stata contestata la circostanza della esistenza dell'attestazione relativa al versamento della contribuzione poi contestata. Dunque, sarebbe spettato all'INPS dimostrare quanto dedotto in memoria in ordine alla indebita registrazione dei contributi nell'anno 1994.
3) Ad avviso della Corte d'appello, adita dall'INPS, superata l' eccezione di ritualità della riassunzione del giudizio a seguito della disposta sospensione, in quanto contenuta in pagina del ricorso in appello non depositata in originale e ritenute inammissibili le prospettazioni difensive dell'Inps, andava confermata la correttezza della sentenza di primo grado quanto alla posizione di Francesco Della Noce, mentre doveva darsi rilevanza al giudicato formatosi, nei riguardi di Ciro Della Noce, sulla sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1687 del 2010 che aveva accertato la natura indebita delle registrazioni relative ai contributi per l'anno 1994.
4) Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Ciro Della Noce sulla base di due motivi.R.g. n. 22346/2015 L'Inps resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, condizionato nei confronti di Ciro Della Noce, sulla base di un motivo relativamente al quale Ciro Della Noce e Francesco Della Noce non hanno opposto difese. Ragioni della decisione 6) Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione e o falsa applicazione dell'art. 2697 secondo comma c.c., nonché degli artt. 437, 112, 414, 415 e 434 c.p.c. Si sostiene che l'eccezione di giudicato esterno, rilevata dalla sentenza impugnata, sarebbe stata formulata in modo generico e senza la produzione della medesima sentenza, per cui la Corte d'appello non avrebbe dovuto dare corso all'acquisizione, facendo uso dei poteri d'ufficio, della sentenza n. 1687 del 2010 con la certificazione del relativo passaggio in giudicato.
7) Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 2909 c.c. degli artt.115, 116 e 324 c.p.c. , del d.l. n. 100 del 1984 del d.l. n. 231 del 1994, del d.l. n. 400 del 1994 e della I. n. 257 del 1992, in ragione del fatto che ritenendo l'effetto preclusivo del giudicato formatosi sulla indebita registrazione di 572 contributi in seno al giudizio con il quale si era domandata la pensione di anzianità, la Corte territoriale non aveva valutato l'esistenza del presupposto contributivo necessario ad ottenere la pensione di vecchiaia anche in considerazione del fatto che, a fronte delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, si evinceva il possesso di un totale di 2107 contributi (considerati gli otto anni di abbuono per prepensionamento previsti dalla normativa sopra indicata e cinque anni di contribuzione figurativa per l'esposizione all'amianto).
8) Con l'unico motivo del ricorso incidentale, qualificato quale condizionato rispetto a Ciro Della Noce, l'INPS denuncia la violazione dell'art. 437 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata, nel dichiarare inammissibile (per mutamento del thema decidendum con introduzione di nuova eccezione) il secondo motivo di gravame (con il quale era stata lamentata la insufficienza del requisito contributivo a seguito della cancellazione dei contributi determinata dagli accertamenti scaturiti in sede penale) non aveva considerato che la sussistenza del requisito contributivo deve essere provata dall'assicurato e 2 P ' R.g. n. 22346/2015 verificata d'ufficio dal giudice e non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa che sfugge alle preclusione degli artt. 416 e 437 c.p.c.
9) La descrizione delle modalità dell'illegittima registrazione contributiva, peraltro, era stata possibile solo in appello, alla luce delle risultanze emerse in seno al giudizio penale.
10) Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia dato ingresso all'eccezione di giudicato esterno sollevata dall'INPS con l'atto d'appello, nonostante si trattasse della mera indicazione dell'esistenza di una sentenza, emessa nell'anno 2010, che, a dire dell'Istituto, aveva accertato l'illegittima registrazione dei contributi accreditati a Ciro Della Noce. Tale generica indicazione, dunque, non avrebbe legittimato la Corte d'appello ad acquisire tramite cancelleria la detta sentenza con la consequenziale attestazione di passaggio in giudicato. Inoltre, sotto altro profilo, tale condotta avrebbe determinato un sovvertimento degli oneri probatori dal momento che l'INPS, pur avendone la disponibilità, aveva omesso di allegare e produrre la citata sentenza passata in cosa giudicata.
11) La tesi sostenuta dal ricorrente principale contrasta pienamente con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo la quale l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (Cass. Sez. U n. 206 del 2001, cit., in motivazione, pag. 16, § 6.2; in senso conforme v. Cass. n. 9050 del 2001; Cass. n. 10977 del 2001; Cass. n. 5689 del 2003; Cass. n.1416 del 2004; Cass. n. 22506 del 2015; Cass. n. 25401 del 2015; Cass. n. 21170 del 2016; Cass. n. 48 del 2021).
12) Dunque, non può, come pretende il ricorrente principale in sede di merito, attribuirsi rilevanza al principio di autosufficienza dell'eccezione di giudicato esterno, in quanto tale aspetto - relativo al rispetto delle forme imposte per la formulazione dei motivi nel giudizio di legittimità, di cui all'art. 366 n. 6 R.g. n. 22346/2015 c.p.c. - attiene al diverso profilo del necessario coordinamento tra il principio secondo cui l'interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata direttamente dalla Corte di Cassazione con cognizione piena ed il principio della necessaria autosufficienza del ricorso (vd. sul punto Cass. n. 29752 del 2019).
13) La rilevabilità anche d'ufficio e senza preclusioni del giudicato esterno, rispetto ai quali l'iniziativa di parte funge da stimolo all'attività officiosa è evidente presupposto del corretto utilizzo dei poteri riconosciuti al giudice d'appello dall'art. 437 c.p.c. che, dunque, non è stato violato.
14) Anche il secondo motivo, che intende negare gli effetti estensivi del giudicato formatosi tra le parti in diversa controversia, è infondato. Si deve infatti riaffermare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame della stessa questione, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (tra le altre, Cass. Sez. U.16/06/2006, n. 13916; Cass. 12/04/2010, n. 8650; 09/12/2016, n.25269; Cass. 10/01/2019, n.484).
15) Nel caso di specie, la sentenza n. 1687 del 17 marzo 2010 della Corte d'appello di Napoli ha, come è incontroverso, rigettato la domanda di pensione di anzianità formulata da Ciro Della Noce sulla base della accertata insussistenza della contribuzione apparentemente accreditata nell'anno 1994 per 572 contributi settimanali e tale ultimo aspetto della effettiva consistenza, in fatto ed in diritto, della posizione contributiva dell'attuale ricorrente è presupposto comune alla diversa domanda di riconoscimento della pensione di vecchiaia, per cui l'effetto estensivo è pienamente operante.
16) L'ulteriore profilo enunciato nel secondo motivo, che lamenta la sostanziale irrilevanza degli effetti del giudicato appena indicati in ragione R.g. n. 22346/2015 della presenza di ulteriore contribuzione utile al conseguimento della pensione di vecchiaia, è inammissibile. Il ricorrente principale, infatti, non ha riportato il contenuto del ricorso introduttivo di primo grado, con le specifiche allegazioni relative al numero di contributi accreditati dalle quali desumere che tra i fatti ritualmente introdotti in giudizio era compreso anche quello dell'esistenza di un monte contributivo utile all'ottenimento della pensione, scontati i 572 contributi indebitamente accreditati.
17) Dal rigetto del ricorso principale deriva l'assorbimento di quello incidentale condizionato proposto dall'INPS nei riguardi di Ciro Della Noce.
18) E' fondato l'unico motivo del ricorso incidentale proposto dall'Inps nei confronti di Francesco Della Noce, Che la negazione del requisito contributivo in dipendenza di illegittimi accreditamenti abbia formato oggetto del giudizio instaurato da Francesco e Ciro Della Noce è circostanza inequivocabile; non è, certo, eccezione nuova, come tale vietata dall'art. 345 c.p.c., la mera specificazione delle concrete modalità con le quali ciò avvenne, anche alla luce delle concrete risultanze emerse dall'espletamento del procedimento penale per cui fu disposta la sospensione del processo da cui ha tratto origine la sentenza ora impugnata.
19) Inoltre, la sussistenza del requisito contributivo è elemento costitutivo del diritto a pensione che spetta a chi invoca il diritto affermare e provare. Vale il principio secondo cui (Cassazione n. 6264 del 18/03/2014) l'esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata dall'assicurato e verificata anche d'ufficio dal giudice, mentre la sua negazione da parte dell'istituto assicuratore convenuto, in quanto integra una "mera difesa" e non una "eccezione in senso proprio", sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. ed è perciò idonea, anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme, a sollecitare il potere - dovere del giudice di rilevare di ufficio l'eventuale carenza del suddetto requisito.
20) Pertanto, ha errato la Corte d'appello di Napoli a ritenere precluso l'accertamento della insussistenza della necessaria base contributiva in favore R.g. n. 22346/2015 di Francesco Della Noce; la sentenza va, dunque, cassata sul punto per consentire al giudice d'appello di esaminare la fattispecie alla luce delle deduzioni difensive e delle allegazioni delle parti, nonché del materiale probatorio acquisito al giudizio.
21) Alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, va pure rimessa la regolazione delle spese del giudizio di legittimità anche nei riguardi di Ciro Della Noce.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale proposto da Ciro Della Noce e dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto nei confronti del medesimo; accoglie il ricorso incidentale proposto nei confronti di Francesco Della Noce, cassa la sentenza impugnata, quanto al ricorso accolto, e rinvia alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità e pure nei confronti di Ciro Della Noce. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale Ciro Della Noce dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., o